Cassation court allows claim for equitable compensation due to unreasonable process duration exceeding one year.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the private party's appeal against the Ministry of Justice regarding an unreasonable process duration in an equitable compensation proceeding. The lower court incorrectly calculated the unreasonable period by adding six months to the statutory one-year limit, failing to recognize that the interval between the conclusion of the first phase and the start of the second is not part of the process duration. Consequently, the court found that a compensable period of five years had actually elapsed, leading to the annulment of the lower court's decision and the remittal of the case for a new assessment of damages.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 l. 89/2001; Art. 132 c.p.c.: The unreasonable duration of equitable compensation proceedings is capped at one year, excluding the interval between the conclusion of the first phase and the commencement of the second, thereby allowing compensation only when the total elapsed time exceeds this specific limit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11230/2022 proposto da : GATTUSO ALESSANDRO, rappresent ato e dife s o d a gli avvocati MI- CHELE LIGUORI e VINCENZO LIGUORI, domiciliato in Roma presso lo studio legale e peritale STRIPPOLI; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il decreto d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 5 23 90 /202 1 depositatoil 15 /0 3 /202 2 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Presupposto è un processo parimenti di equa riparazione, svoltosi nella fase di cognizione dal 17/11/2011al 1 0 /0 4 /2017 (5 anni, 4 mesi, e 24giorni), nella fase di ottemperanza dal 8/7/2020 al 4/12/2020 (4 2di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – Caponi Est. mesi e 26 giorni).
Nel processo di equa riparazione ricorsivoinstaurato presso la Corte di appello di Roma,sono stati liquidati € 1.600 di in- dennizzo e € 550 di compensi, a seguito di rigetto dell’opposizionedella parte privata. Ricorre in cassazione la parte privata conquattro motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo, il secondo e il terzo motivo si censura sotto diversi profili che la durata ragionevole del processo di equa riparazione pre- suppostosia stata calcolata in 1 anno e 6 mesi anziché 1 anno.
Se ne desume che laquantificazione dell’indennizzo su 4 anziché su 5 anni è erronea (nel presupposto che la durata non ragionevole superiore a 6 mesi è equiparata adun anno ). Si fa valere che la durata non ragione- vole è di 4 anni e 9 mesi circa , non di 4 anni e 3 mesi circa, come invece è stata calcolata dalla Corte te rritoriale . In particolare, s i de- duce: (a) mancanza della motivazione con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; (b) violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu; (c) violazione degli artt. 2 co. 2, 2bis, 2quater, 3 co. 6, 5ter co. 5, 5sexies co. 1, 5 e 7 l. 89/2001; 111, 117 Cost., 6 Cedu, con specificazione relativa alla liquidazione del danno non patrimoniale.
Con il quarto motivo si denuncia l ’incongrua liquidazione degli esborsi del procedimento monitorio (ex artt. 91 co. 1 c.p.c.; 30 co. 1 d.p.r. 115/2002; 13 co. 6 e 10 l. 247/2012; 2 co. 2 d.m. 55/2014; 221 co.3 d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020; 6, co. 1 d.l. 44/2021., conv. in l. 76/2021). In particolare,si censura che sia stato negato il rimborso di € 1 per l’impiego di sistemi telematici di pagamento, obbligatori in forza della normativa sull’emergenza sanitaria. 3di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – Caponi Est. 2. –I primi tre motivi si esaminano congiuntamente .
Il seco ndo e il terzo sono fondati, assorbito quindi è il primo. L’amministrazione statale della giustizia è tenuta a far sì che i pro- cessi di equa riparazione si svolgano più rapidamente degli altri pro- cessi, poiché di regola sono più semplici e comunque costituiscono un rimedio ad una durata eccessiva di un processo già verificatasi . Per- tanto,nel dichiara re l’incostituzionalità dell’art. 2 co. 2bis l. 89/2001 , Corte cost. 36/2016ha indicato in due anni il termine di durata ragio- nevoledi un processo di equa riparazione in due gradi, l’uno di merito e l’altro di legittimità(la Corte costituzionale si è rifatta così alla giuri- sprudenza della Corte europea).
Nel grado di merito, la realizzazione del diritto all’equa riparazione passa per una sequenza procedimentale unitaria, articolata in due fasi (di cognizione e di esecuzione). Tale struttura, rigida nel suo dover rispettare complessivamente il termineragionevole di un anno, è con- notata invece da flessibilitàtemporale nel suo snodo di passaggio dalla prima alla seconda fase, poiché non è necessario che la fase esecutiva inizi entro un determinato lasso di tempo (in particolare: di sei mesi) dalla definizione della fase di cognizione. D’altra parte, fa dacontrap- pesoa tale flessibilità la circostanza che il lasso di tempo intercorrente tra la definitività della fase di cognizione e l’inizio della fase esecutiva non è computato nella durata della sequenza cognitivo-esecutiva, poi- ché non è tempo del processo (così si è assestata la giurisprudenza di legittimitàsulla base di Cass.
SU 19883/2019: cfr. Cass. 33764/2022, fra lepiù recenti). La fase esecutiva può esserecostituita indifferente mente dall’espro- priazione forzata secondo il codice di procedura civile oppure dal giu- dizio di ottemperanza secondo il codice del processo amministrativo, 4di 5 – RG 1 1 230 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 6 ) – Caponi Est. salvoche solo nel primo caso il creditore è tenuto a rispettare il termine dilatorio semestrale ex art. 14 d.l. 669/1996 conv. in l. 30 / 1 997 de- corrente dalla notifica del titolo esecutivo prima di dare inizio alla fase esecutiva(cfr.
Cass. 10182/2022, tra le altre). Ove la durata di tale sequenza cognitivo-esecutiva ecceda il termine ragionevole di un anno (al netto, come detto, dell’intervallo tra le due fa s i) e superi pure il limite minimo di sei mesi di non ragionevole durata indennizzabile, en- tro il termine di sei mesi ex art. 4 l. 89/2001 (decorrente dalla defini- tività della fase esecutiva) si puòagire in giudizio per l’equo indennizzo ex l. 89/2001per la non ragionevole durata del processo («presuppo- sto»)ex l. 89/2001 (in gergo: «Pinto su Pinto»). Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di specie.
Senon- ché la corte territoriale ha commesso l’errore di aggiungere indebita- mente 6 mesi alla durata ragionevole di 1 anno del processo di equa riparazione nel suo grado di merito (cognitivo-esecutivo).Pertanto, ciò le ha impedito di cogliere che, nel caso di specie, è maturato un periodo indennizzabile di 5 anni, non solo di 4. 3.- Accolt i il secondo e il terzo motivo , è assorbito il primo motivo . Assorbitoè altresì il quarto motivo, relativo agli esborsi . I n relazione a i motiviaccolti, è cassato il decreto impugnato . La causa è rinviata alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquida- zione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo e il terzomotivo di ricorso ; dichiara as- sorbiti il primo e il quarto motivo, cassa il decreto impugnato in rela- zione ai motivi accolti, rinvia la causa alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spes