Italian court dismisses appeal claiming easement extinguished by new access, ruling voluntary easements require written renunciation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Confezioni De Cecco s.p.a. against a lower court ruling that ordered Villa Bucci C snc to remove a wall blocking an easement. The appellant argued the easement expired due to non-use after a new road was established in 2004, while the respondent maintained the original 1964 easement remained valid. The court held that voluntary easements do not extinguish merely because the necessity for them ceases, requiring an explicit written renunciation to terminate the right. Consequently, the appeal was dismissed, upholding the lower court's decision to award damages for the obstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1055 c.c.; Art. 1350 c.c.: Voluntary easements do not extinguish automatically when the underlying necessity ceases or when alternative access is provided, but only upon explicit written renunciation by the dominant owner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19485/2020 R.G. proposto da: CONFEZIONI MARIO DE CECCO SPA rappresentat a e difes a dagli avvocati MUSCETTOLA MARCO (MSCMRC77M30E783P) e DAGNINO ALESSANDRO (DGNLSN76B02G273S); -Ricorrente- contro VIBI DI BUCCI G C S.N.C.; -Intimata- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO L ’ AQUILA n. 523/2020 depositata il03/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La Villa Bucci C snc, titolare di una servitù di passaggio sul fondo della societàConfezioni De Cecco s.p.a. attraverso due cancelli, chiese al Tribunale di Chieti di dichiarare illegittimo il comportamento della De Cecco s.p.a. consistito nell’aver costruito un muretto in cemento sulla linea di confine; chiese ancora la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.
La Confezioni De Cecco s.p.a eccepì l ’ estinzione della servitù di passaggio per non uso ultraventennale da parte dei precedenti proprietari, la rinuncia al diritto effettuato con atto per notar Albergo del 2004 e la mancanza di utilità dei fondi di proprietà dell’attrice perché non interclusi. All’esito dei giudizi di merito, la Corte d’appello di L’Aquila confermò la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda e condannato Confezioni De Cecco s.p.a al risarcimento dei danni nella misura di € 3000,00. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la Confezioni De Cecco s.p.a. sulla base di due motivi;
La Villa Bucci C è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1054 c.c., 1055 c.c., 1074 c.c. e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 comma 1 , n. 3 , c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere che la servitù di passaggio, costituita con atto per notar Cracchiolo del 27.5.1964 per permettere l’accesso al fondo intercluso, non si fosse estinta una volta cessata l’interclusione, come risulterebbe dall’atto per notar Albergo dell’8.7.2004, nel quale le parti davano atto di esercitare il passaggio attraverso un’altra strada.
La ricorrente, sul presupposto che l’art. 1055 c. c. operi con riferimento ad ogni servitù che si ricolleghi ai presupposti del passaggio coattivo, contesta l’affermazione della Corte di merito secondo cui laddove si controverta di servitù volontaria è irrilevante l’interclusione o meno del fondo o l’impossibilità di fatto di usare la servitù o il venir meno dell’utilità, salvo che non sia decorso il termine ventennale. Conclude, pertanto, che, trattandosi di servitù coat tiva costituita per contratto, fosse applicabile l ’ art. 1055 c.c. , con conseguente estinzione della servitù per venir meno dell’interclusione con l’esistenza di un ulteriore passaggio.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in tema di costituzione ed estinzione di servitù. Dall’esame dell’atto per notar Cracchiolo del 27.5.1964, costitutivo della servitù, risultava che la costituzione era avvenuta “onde permettere l’accesso sia ai fondi dominanti che a quelli serventi alla strada comunale” (pag.5 della sentenza impugnata). Tale servitù, costituita volontariamente e regolarmente trascritta, si è trasferita per effetto delle successive alienazioni ed è pervenuta agli attori in forza del principio di ambulatorietà delle servitù prediali, in virtù del quale l’alienazione del fondo dominante comporta automaticamente il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell’atto di acquisto, così come l’acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione dellaservitù - riceve l’immobile con il peso di cui è gravato (Cassazione civile sez.
II, 22/05/2019, n.13817; Cass. 20817 del 2011). Ne consegue che la società attrice ha acquistato il fondo nel 2004 con la servitù di passaggio costituita con atto per notar Cracchiolo del 1964 e, nell’ambito dell’autonomia contrattuale, le parti hanno previsto un ulteriore accesso per conferire al fondo una maggiore utilità e comodità, indipendentemente dalla circostanza che il fondo dominante godesse di altro accesso alla via pubblica (che vi fosse, cioè, interclusione). Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, le parti possono costituire servitù al fine di conferire maggiore comodità o amenità al fondo, indipendentemente dalla circostanza che l’ulteriore passaggio faccia venir meno l’interclusione, salvo che il titolare del fondo dominante non abbia espressamente rinunciato alla servitù o che essa si sia estinta per non uso.
Leservitù volontarie, a differenza di quelle coattive, le quali si estinguono con il venir meno della necessità per cui sono state imposte, non si estinguono con il cessare della "utilitas" per la quale sono state costituite, ma soltanto per confusione, prescrizione o quando siano stipulate nuove pattuizioni, consacrate in atto scritto, che ne modifichino l’estensione o le sopprimano (Cass. Civ., 8.2.2013, n. 3132). Non è quindi sufficiente il venir meno dell’interclusione per sostenere che vi sia stata l’automatica estinzione della servitù per rinuncia implicita, in quanto l ’ estinzione del diritto di servitù per rinunciadel titolare deve risultare da atto scritto, ex art.1350 c.c., e non può essere desunta indirettamente da fatti concludenti (Cassazione civile sez.
VI, 02/02/2021, n.2316). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 c.c., 2056 c.c., 2697 c.c., 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 , comma 1 , n.3 e 4 c.p.c., per avere la Corte di merito liquidato il danno conseguente all’impedimento del passaggio in € 3000,00, senza adeguata motivazione, pur avendo le parti dato atto dell’esistenza di un’altra strada privata da oltre venti anni. Il motivo è infondato. Nell’ambito del giudizio equitativo, la Corte d’appello, accertata l’esistenza della violazione del diritto di servitù di passaggio attraverso la costruzione del muretto, ha liquidato il danno conformemente a legge, considerando la natura e la durata dell’impedimento.
Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Ricorrono i presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art.13comma 1-quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civi