Italian court dismisses excessive delay claims but allows lower cost awards for two trial phases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the private party's claims regarding the excessive length of proceedings and the adequacy of the compensation amount. While the court rejected arguments about the lack of EU and constitutional compliance, it found the total costs for both trial phases were below statutory minimums relative to the case value. Consequently, the judgment was quashed in part, and the court ordered a new calculation of damages totaling €1,393.50.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 2bis l. 89/2001: The Court of Cassation reviews the proportionality of delay compensation against statutory minimums, rejecting constitutional or EU law violations when the award is merely low but not excessive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3606/2022 proposto da: MARINELLI FELICE, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE LI- GUORI, domiciliato in Roma presso lo studio legale peritale STRIPPOLI; -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCA- TURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente e ricorrente incidentale- avversoil decreto d ella CORTE D I APPELLO DI N A POLI n. 1114 /202 1 (revoca delprovvedimento n. 1343/2021 del 19/04/2021) , depositat o il26/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Presupposto è un giudizio civile svoltosi in primo grado dinanzi al Tribunale di Napoli. Nel processo di equa riparazione, all’esito della fase monocratica, la durata irragionevole veniva quantificata in 3 anni e 2di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – Caponi Est. dieci mesi circa e l’indennizzo liquidato in € 500 annui. Accolta opposi- zione sulle spese vive, così riliquidate in € 56,28, le spese sono state liquidate di nuovo complessivamente , con compensazione per un quarto, a carico del Ministero per il resto.
Sono stati liquidati pertanto a carico del Ministero € 2.100 di indennizzo, € 892 di compensi com- plessivi per le due fasi,€ 28 di esborsi (di cui € 1 per pagamento tele- matico), oltre ai predetti € 56,28 di spese vive. Ricorrein cassazione la parte privata con quattro motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso e ricorso incidentalecon quattro motivi, cui resiste la parte privata con contro- ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale si censura l’incongruità della quantificazione dell’equo indennizzosotto due profili: (a) vizidella motivazione ( cioè: mancanza , non perti nenza , c arattere apparente, perplesso, tautologico, incomprensibile),con violazione de- gli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (primo motivo); (b) violazione degli artt. 2bis co. 1 l. 89/2001; 6 para 1, 13, 34, 41 Cedu;41 co. 1, 47 co. 1 e 2 Carta dei diritti fondamentali UE ; 117 Cost.(secondo motivo).
Con il terzo e il quarto motivo del ricorso principale si censura la liquidazione delle spese delle due fasi (ingiuntiva e di opposizione) sotto due profili: (a) vizi della motivazione (mancanza, apparenza, per- plessità, incomprensibilità), con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost. (terzo motivo ) ; (b) violazione degli artt.10, 91 c.p.c.; 2233 co. 2 c.c. ; 24 co. 1 l. 794/1942 ; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4, 5d.m. 55/2014 e tabelle n. 8 e n. 12 allegate a quest’ultimo (quarto motivo). 3di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – Caponi Est.
Con iquattro motivi del ricorso incidentale il Ministero della Giustizia censura sotto diversi profili l’applicazione della sospensione feriale dei termini ex l. 742/1969 al termine di decadenza ex art. 4 l. 89/2001 per proporre la domanda di equo indennizzo. Si faquestione del carattere sostanziale di tale termine (primo motivo), del suo carattere necessi- tato (secondo motivo), dell’incidenza della riduzione a sei mesi del ter- mine lungo d’impugnazione ex art. 327 c.p.c. (terzo motivo), dell’inci- denza della disciplina della mediazione(quarto motivo). 2.
–In via preliminare è da dichiarare l’inammissibilità ex art. 360bis n. 1 c.p.c. del ricorso incidentale del Ministero della Giustizia (cfr. Cass.6999/2023, ove si risponde ad un ricorso incidentale del Ministero so- stanzialmenteidentico a quello qui proposto). Il primo e il secondo motivo del ricorso principalesono da respingere. Quanto al primo motivo, la motivazione è effettiva, resoluta , non irriducibilmente contraddittoria. Pertanto, i vizi lamentati non sus si- stono. Quanto al secondo motivo, esso rivolge articolate censure alla con- gruità dellaquantificazione del l’equo indennizzo .
C ulmina nelle istanze di rimettere in via principale una correlativa questione pregiudiziale in- terpretativa alla Corte di giustizia UE e invia gradata una questione di legittimità alla Corte costituzionale. Tali istanze difettano innanzitutto di specificità, poiché non concretizzano in modo dettagliato i profili in- vocati di lesione dei parametri normativi del diritto dell’Unione europea, della Cedu e della Costituzione italiana. Esse rinvengono piuttosto il loro asse nella indebita sovrapposizione dell’apprezzamento di parte (circa la menzionata congruità) a quello compiuto in via generale ed astratta dalleistanze normative (europe e e domest ic he ).
Nel merito, i parametri legislativi di quantificazione dell’equo inden- nizzoassicurano un ristoro serio, non di poco conto, che non eccede il 4di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – Caponi Est. margine di apprezzamento concesso agli Stati membri della Cedu allo scopo di contemperare l’interpretazione uniforme della Convenzione europea con le loro condizioni, né urta contro i parametri normativi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Costitu- zione italiana. Nel caso di specie, l'indennizzo computato dalla Corte territoriale trova fondamento in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità (su quest’ultimo profilo cfr.
Cass.28172/2022, tra le altre). Il primo e il secondo motivodel ricorso principale s ono respinti. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) del grado di merito,compiuta dalla corte territoriale, è infe- riore ai minimi, in considerazione del valore della controversia. Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di me- rito, che sfocia in una liquidazione complessiva per le due fasi (cfr. 26851/2016) di € 1393,50(somma così composta:
€ 1.198,50 – com- pensazione per ¼ = € 898,87 + 30% per l’impiego di modalità infor- matiche della redazione degli atti depositati telematicamenteidonee ad agevolarne la consultazione= € 1.168,50 + € 225 per il procedimento monitorio). 3. –In conclusione, il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. Il primo e il secondo motivo del ricorso principale sono respinti. Il terzo e il quarto motivo del ricorso principale sono accolti nei termini di cui in motivazione (cfr. gli ultimi due capoversi del precedente paragrafo n. 2).
Il ricorso incidentale è dichiarato inammissibile. In relazione ai due motivi accolti, il provvedimento impugnato è cassato. Con deci- sione di merito sono liquidati complessivamente per le due fasi del 5di 5 – RG 3606 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 7 ) – Caponi Est. grado di merito € 1393,50(somma così composta : € 1.198,50 – com- pensazione per ¼ = € 898,87 + 30% per l’impiego di modalità infor- matiche della redazione degli atti depositati telematicamente idonee ad agevolarne la consultazione= € 1.168,50 + € 225 per il procedimento monitorio).
Le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo del ricorso principale; rigettail primo e il secondo motivodel ricorso principale; dichiara inam- missibile il ricorso incidentale; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decide nel merito e liquida le spese delgrado di merito in € 1.393,50, oltre a € 84,28 di esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori