Ordinanza Interlocutoria — n. 25568/2023 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente: Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.36608/2018 proposto da : Presidenza del Consiglio dei ministri, difesa dall’Avvocatura gene- rale dello Stato; -ricorrente- Aiello Maria, Kritsikokas Euthimia, Kritsikokas Giusy Eleni, Kri- tsikokas Julia, Avanti Maria Giovanna, Caravello Teresa, Cobello Paola, CrinòSilvestre, Dappozzo Marina, Di Marco Francesco, Di Salvo Alberto, Gabriele Michele, Giacalone Giuseppa, Insinga Antonino, Lima Gioacchina, Lo Verde Pierluigi, Marino Eduardo, Martino Salvatore Giovanni, Messina Biagia, Minutoli Giovanna, Nobile Giuseppe Calogero, Piantò Felicia Maria Grazia, Piazza Vincenzo Antonio, Priolo Filippo, Risina Biagio Umberto, Scar- pello Giuseppa, Scorsone Alessandro, Zarino Carmela, difesi dall’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 Cost; Ordinanza Interlocutoria — n. 25568/2023 — snciv · Corte di Cassazione: La vicenda si snodava poi attraverso alcune sen- tenze della Corte di giustizia europea, in base alle quali si riconosceva un diritto alla retribuzione (che trovava aggancio nell’art. 36 Cost.) e pronunce della Corte di cassazione. Il presente processo veniva pro- mosso per la condanna al pagamento di £ 21.500.000 per ogni anno di frequenza, per il riconoscimento dello status in base alla normativa eu- ropea e per il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento in passato. In via subordinata si domandava il risarcimento del danno da omesso recepimento delle direttive europee.
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ha pronunciato la seguente: Ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n.36608/2018 proposto da : Presidenza del Consiglio dei ministri, difesa dall’Avvocatura gene- rale dello Stato; -ricorrente- Aiello Maria, Kritsikokas Euthimia, Kritsikokas Giusy Eleni, Kri- tsikokas Julia, Avanti Maria Giovanna, Caravello Teresa, Cobello Paola, CrinòSilvestre, Dappozzo Marina, Di Marco Francesco, Di Salvo Alberto, Gabriele Michele, Giacalone Giuseppa, Insinga Antonino, Lima Gioacchina, Lo Verde Pierluigi, Marino Eduardo, Martino Salvatore Giovanni, Messina Biagia, Minutoli Giovanna, Nobile Giuseppe Calogero, Piantò Felicia Maria Grazia, Piazza Vincenzo Antonio, Priolo Filippo, Risina Biagio Umberto, Scar- pello Giuseppa, Scorsone Alessandro, Zarino Carmela, difesi dall’avv.
Marco Tortorella; -ricorrenti- 2di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – Caponi Est. Candido Giuseppe, Diquattro Maria, Lombardo Giuseppe, Puglisi Marinella, Semilia Renato, Sberna Maria Aurora, difesi dall’avv. Carlo Amoruso; -ricorrenti- Bragion Elisabetta, D'Angelo Paolo, Glorioso Vincenzo, difesi dall’avv. Pietro Vizzini, domiciliati a Roma presso lo studio dell’avv. Giuliana Scrocca; -ricorrenti- Aiello Maria, Patti Domenico, Pusateri Maddalena, Speciale Lo- renzo, Scelfo Pasqua, difesi dall’avv. Marco Tortorella; -controricorrentie ricorrenti incidentali- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Ministero dell’ Economia e delle Finanze,difesi dall’Avvocatura g enerale d ello Stato ; -controricorrenti- Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università, Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, difes i dall’ Avvocatura g enerale d ello Stato; -controricorrenti- Pietro Guzzetta, difeso dall’avv.
Carolina Longo e Alessandra Nocera -controricorrente- Mignano Marù Rosalba, Sirchia Nicolò, Marascia Paolo, Motisi Leonardo, Calagna Giuseppe, Caruana Gandolfo; -intimati- avverso l a sentenza della Corte di appello di Roma n. 4626 / 2018 depositata il6/07/2018. Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 6/7/2023. 3di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – Caponi Est. Fatti di causa Alcuni medici convenivano amministrazioni statali per l’indennizzo da frequenza di scuole di specializzazione post-universitarie nel periodo tra il 1983 e il 1991.
Allegavano di aver dedicato a tale formazione la propria attività professionale per la durata del corso, di non aver per- cepito alcuna retribuzione, che il legislatore italiano non si era confor- mato alle direttive europee che prevedevano un’adeguata retribuzione, se non a decorrere dall’anno accademico 1991/92 attraverso il d.lgs. 257/1991. In seguito a una serie di pronunce di giudici amministrativi dinanzi ai quali si denunciava con successo l’illegittimità dell’intervento legislativo per discriminazione a danno degli iscritti negli anni dal 1983/84 al 1990/91, la l. 370/1999 riconosceva una borsa di studio annua di £ 13.000.000 per la durata del corso ai destinatari dei giudi- cati amministrativi.
La vicenda si snodava poi attraverso alcune sen- tenze della Corte di giustizia europea, in base alle quali si riconosceva un diritto alla retribuzione (che trovava aggancio nell’art. 36 Cost.) e pronunce della Corte di cassazione. Il presente processo veniva pro- mosso per la condanna al pagamento di £ 21.500.000 per ogni anno di frequenza, per il riconoscimento dello status in base alla normativa eu- ropea e per il risarcimento del danno per il mancato riconoscimento in passato. In via subordinata si domandava il risarcimento del danno da omesso recepimento delle direttive europee.
In via ulteriormente su- bordinata si proponeva domanda di arricchimento senza causa. In par- ziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio a pagare a circa cinquanta medici € 6.714 per ogni anno difrequenza, a partire dall’anno accade- mico 1983/84, indipendentemente dall’anno di immatricolazione. In cassazione ricorrono in via principale: (a) la Presidenza del Con- siglionei confronti di Maria Aiello e altri 11 specializzandi ; (b) Maria 4di 5 – 36608 /20 1 8 – S2 – 06 /0 7 /202 3 ( 2 3 ) – Caponi Est.
Aiello ed altri 2 specializzandi nei confronti della Presidenza del Consi- glio, del Ministero dell’Università e del Ministero delle Finanze; (c) Giu- seppe Candido ed altri 5 specializzandi nei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Università,del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute; (d) Elisabetta Bragion ed altri2 specializ- zandinei confronti della Presidenza del Consiglio, del Ministero dell’Uni- versità, del Ministero delle Finanze e del Ministero della Salute. Propongono ricorso incidentale Maria Aiello ed altri 4 specializzandi nei confrontidella Presidenza del Consiglio.
Resistonola Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Università e il Ministero delle Finanze con controricorso al ricorso di M aria Aiel lo e altri. Resistono la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Università, il Ministero delle Finanze, il Ministero della Salute con controricorso al ricorso di Giuseppe Candido ed altri. ResistePietro Guzzetta con controricorso al ricorso della P residenza del Consiglio. Sono depositate memorie. Ragioni della decisione Il collegio rileva che i ricorsi in epigrafe, per la materia trattata, fuo- riescono dalla competenza tabellare della Seconda Sezione Civile e sono stati chiamati all’adunanza camerale per un a svista in sede di spoglio preliminare.
Pertanto,la relativa trattazione è da rimettere alla Terza Sezione per competenza tabellare interna.
P.Q.M.
Il Collegio della Seconda Sezione Civile rimette la trattazione dei ri- corsi alla Terza Sezione