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Ordinanza — n. 25556/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal after settlement reached between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25556/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's judgment extinguished following the appellants' formal withdrawal. The appellants, Vangone and Vicidomini, had initially challenged the lower court's order for demolition and damages but subsequently reached a settlement with the respondent, Petrosino. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated without addressing the merits of the cited civil procedure violations.

Regesto Legislator

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Art. 391 co. 1 c.p.c.; When an appellant withdraws the cassation appeal after reaching a settlement with the respondent, the proceedings are extinguished and no further ruling on merits or costs is required.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings cassation appeal civil procedure law restituzione di fondo ritiro a seguito di transazione rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 co. 1 c.p.c.
- Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.).
art. 907 c.c
(secondomotivo), non ché vizio di motivazione e viola z i one dell’art. 907 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass 25485/2018
Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7597/2019 proposto da : Vangone Giuseppe, Vicidomini Elena, difesidall'avvocato Giuseppe Mandarinoe domiciliat i a Roma presso lo studio dell’avvocato Fausto Fioravanti; -ricorrenti- contro Petrosino Elisa; -intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1946 / 2018 depositata il17/ 12 /20 18 . Ascoltata la relazione d e l consigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 22/06/2023. Fatti di causae ragioni della decisione 1. – Giuseppe Vangone ed Elena Vicidomini ha nno proposto ricorso in cassazione nei confronti di Elisa Petrosino per l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in epigrafe , la quale, in ri- forma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nocera Inferiore, 2di 2 – 7597 /20 19 – S2 – 2 2 / 06 /202 3 ( 13 ) – Caponi Est. li aveva condannati al ripristino dello stato dei luoghi mediante abbat- timento di porzioni di fabbricato, al risarcimento dei danni e al paga- mento delle spese di lite.

Il ricorso in cassazione è affidato a tre motivi, con cui si censura la violazione degli artt. 125 e 136 c.p.c. (primomotivo), degli artt. 105, 102 c.p.c. (secondomotivo), non ché vizio di motivazione e viola z i one dell’art. 907 c.c. (terzo motivo). 2. –I ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datato 31/05/2023, premettendodi aver raggiunto una transa- zione con la controparte. 3. - Ne segue l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 co. 1 c.p.c.). Poiché la controparte non ha svolto atti- vità difensiva nel giudizio di legittimità, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinun