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Ordinanza — n. 25471/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after personal service of judgment on self-represented party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25471/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed beyond the sixty-day deadline for filing. The appellants argued for a different interpretation of service rules, but the court found that personal service of the judgment on the self-represented party, coinciding with a precetto, validly started the short appeal period. Consequently, the late filing rendered the appeal untimely, leading to its dismissal and the award of costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 170 c.p.c.; Art. 285 c.p.c.: Personal service of a judgment on a party acting without a lawyer validly commences the short appeal period, regardless of the form of service or the recipient's qualification for higher courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal service judgment short appeal period self-represented party Cassation procedure divisione della massa ereditaria attribuzione dell'abitazione familiare diritti degli eredi

Disposizioni normative citate

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Art. 170 c.p.c.
Nel caso in esame, infatti, vengono a coincidere le due forme di notificazione rispettivamente previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 170 c.p.c., alle quali rinvia, alternativamente, l'art.
Art. 285 c.p.c.
170 c.p.c., alle quali rinvia, alternativamente, l'art. 285 c.p.c., laddove prevede il modo di notificazione dellasentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
Art. 479 c.p.c.
DPR 115/2002, art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art.
art. 479 c.p
art. 170 c.p
Nel caso in esame, infatti, vengono a coincidere le due forme di notificazione rispettivamente previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 170 c.p.c., alle quali rinvia, alternativamente, l'art.
art. 285 c.p
170 c.p.c., alle quali rinvia, alternativamente, l'art. 285 c.p.c., laddove prevede il modo di notificazione dellasentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17048/2018
Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, n.13536
Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, n.13536; Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. I, 24/11/2000, n.15176
II, 20/06/2011, n.13536; Cassazione civile sez. I, 24/11/2000, n.15176; Cass.
Cass. 7 dicembre 1972, n. 3541
I, 24/11/2000, n.15176; Cass. 7 dicembre 1972, n. 3541).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23423/2018 R.G. proposto da : MARTINI GLORIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell’avvocato MERLA GIOVANNI (MRLGNN41D04H501U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MARTINI FRANCO, MARTINI SANDRO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ATERNO 9, presso lo studio dell’avvocato CAMERINI GIANLUCA (CMRGLC67H25H501H) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchè MARTINI ANNA MARIA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 37/2018 depositata il03/01/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Gloria Martini, in qualità di erede di Martini Giorgio, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 3.1.3019, che aveva accolto la domanda proposta da Martini Franco, Sandro ed Anna Maria nei confronti di Martini Giorgio e dichiarato la comproprietà di un immobile pervenuto in eredità dalla madre Giannini Tullia, rigettando la domanda riconvenzionale proposta da Martini Giorgio.

Hanno resistito con controricorso Martini Franco, Sandro ed Anna Maria. In prossimità dell’udienza, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE Martini Franco, Sandro ed Anna Maria hanno eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché notificato oltre il termine sessanta giorni dalla notifica della sentenza e dell’atto di precetto a Martini Gloria, quale difensore di sé stessa. Il motivo è fondato. La notificazione dellasentenza eseguita personalmente alla parte che, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adìto, sia stata in giudizio di persona senza il ministero di altro procuratore, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a nulla rilevando che lanotifica sia avvenuta in forma esecutiva e contestualmente alprecetto a norma dell'art. 479 c.p.c. (Cass. 17048/2018;

Cassazione civile sez. II, 20/06/2011, n.13536; Cassazione civile sez. I, 24/11/2000, n.15176; Cass. 7 dicembre 1972, n. 3541). Nel caso in esame, infatti, vengono a coincidere le due forme di notificazione rispettivamente previste dal primo e dal terzo comma dell'art. 170 c.p.c., alle quali rinvia, alternativamente, l'art. 285 c.p.c., laddove prevede il modo di notificazione dellasentenza ai fini della decorrenza del termine per impugnare. Nel caso di specie, la notificazione dellasentenza del Tribunale, eseguita il 22.5.2018 personalmente all'Avv.

Martini Gloria, unitamente all’atto di precetto, era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sicchè la notifica del ricorso, avvenuta il 27.7.2018 risulta tardiva in quanto effettuata oltre la scadenza del termine breve di impugnazione. Non rileva che la destinataria non fosse abilitata all’esercizio in Cassazione in quanto la legge non richiede che la notifica della sentenza debba avvenire nei confronti di un soggetto abilitato all’esercizio presso le Corti Superiori, trattandosi di requisito richiesto dalla legge per la proposizione del ricorso per cassazione.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cas