Court dismisses usucapion appeal, ruling possession remained with original owner due to lack of material transfer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against a lower court ruling that denied their usucapion claim. The heirs argued that possession had not materially transferred to the subsequent owners, yet the appellate court found the original owner's continued presence constituted mere tolerance rather than possession. The supreme court upheld this decision, stating the lack of evidence for a break in possession meant the legal relationship remained one of detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1090 c.c.; Art. 366 c.p.c.: For usucapion to succeed, possession must be continuous and uninterrupted; mere physical presence by the original owner without material transfer of control constitutes detention, not possession, thereby preventing the acquisition of ownership through prescription.
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n.29909 /2021 R.G. proposto da: PIRRO FABRIZIO, c.f. PRRFRZ77H20H501A, PIRRO FILIPPO, c.f. PRRFPP69P14A662K, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Scoccini e dall’avv. Marina Gentile, elettivamente domiciliati in Roma presso di loro nello studio in via G.B. Vico n. 31 ricorrenti contro INTERNATIONAL 2G S.R.L., p.i. 01162191009, in persona del legale rappresentante pro tempore Marcello Alvisini, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Caianiello, elettivamente domiciliata in Roma presso di lui, nel suo studio in via Sebino n.11 controricorrente nonché contro POGGIO FIORITO S.R.L., p.i. 04292281005, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma in via Sardegna n. 55 intimata avverso la sentenza n. 6088/2021 della Corte d’appello di Roma depositata il 20-9-2021 OGGETTO: usucapione di immobile R.G.29909/2021 C.C. 11-7-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 11-7-2023 dal consigliere Linalisa Cavallino FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 25117/2014 il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta da Raffaele Pirro e proseguita dopo il suo decesso dagli eredi Fabrizio e Filippo Pirro, dichiarò gli stessi proprietari, per maturata usucapione, dell’immobile sito a Roma in via Sardegna n.55, scala B interno 28, censito al catasto urbano al foglio 472, part. 46, sub 37, condannando la convenuta International 2G s.r.l. alla rifusione delle spese di lite; compensò le spese di lite nei confronti di Poggio Fiorito s.r.l. e le spese del regolamento di competenza, ponendo a carico degli attori le spese di consulenza tecnica d’ufficio. 2.Propose appello International 2G s.r.l., chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la condanna degli eredi Pirro al rilascio dell’immobile e alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
Si costituirono Fabrizio e Filippo Pirro chiedendo il rigetto dell’appello e rimase contumace Poggio Fiorito s.r.l. Con sentenza n. 6088/2021 depositata il 20-9-2021 la Corte d’appello di Roma, in integrale riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di usucapione, ha condann ato Fabrizio e Filippo Pirro al rilascio a favore di International 2G s.r.l. dell’appartamento e alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi. La sentenza ha dichiarato che, secondo quanto risultava dagli atti e dagli accertamenti svolti dal consulente d’ufficio, l’immobile oggetto della domanda era stato acquistato con atto del 5-4-1973 da King’s House in persona dell’amministratore Raffaele Pirro, era stato trasferito il 15-6-1979 a International 2G s.r.l. che con atto del 17-3-1995 lo aveva venduto a Poggio Fiorito s.r.l..
Il contenzioso relativo a tale ultima compravendita avviato da International 2G s.r.l. era stato definito dal Tribunale di Roma con sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti dell’attrice del trasferimento eseguito per suo conto da soggetto privo dei poteri rappresentativi e aveva condannato Raffaele Pirro e Poggio Fiorito s.r.l. al risarcimento dei danni derivanti dalla sottrazione della disponibilità del bene nella misura di Euro 90.000,00. La Corte d’appello di Roma aveva confermato la pronuncia, rigettando solo la domanda di risarcimento del danno per mancanza di prova.
La sentenza ha dichiarato che, alla luce delle risultanze dell’istruttoria svolta in primo grado, la presenza di Raffaele Pirro all’interno dell’appartamento poteva ritenersi provata per l’intero arco temporale oggetto della domanda e del resto la sottrazione dell’appartamento al godimento di International 2G s.r.l. risultava acclarato con efficacia di giudicato dalle sentenze del Tribunale e della Corte d’appello di Roma. Ha rilevato che la natura del godimento del bene doveva essere qualificata in termini di detenzione perché proprio dalle sentenze si evinceva che il bene era nella disponibilità di Raffaele Pirro e di Poggio Fiorito s.r.l., che vi aveva stabilito la sede; dall’intestazione della sentenza del Tribunale di Roma risultava che Poggio Fiorito s.r.l. si era costituita in giudizio in persona del legale rappresentante avv.
Raffaele Pirro, in sede di appello la posizione di Raffaele Pirro era stata inquadrat a nell’ambito della figura del procuratore generale e nel ricorso in opposizione al precetto Raffaele Pirro si era qualificato espressamente come amministratore unico di Poggio Fiorito s.r.l.. Quindi la disponibilità del bene in capo a Raffaele Pirro era riconducibile a una situazione di detenzione, rientrando nella facoltà di Poggio Fiorito s.r.l., all’epoca titolare del bene in virtù dell’atto poi dichiarato inefficace, offrire il godimento dell’immobile al proprio amministratore anche per esigenze di carattere personale.La sentenza ha aggiunto che le medesime considerazioni valevano per il periodo dal 5-4-1973 al 15-6-1979, allorché Raffaele Pirro era stato legale rappresentante della prima società proprietaria King’s House s.r.l., in quanto anche in relazione a tale arco temporale la disponibilità appariva riconducibile ai poteri gestori esercitati nell’ambito della compagine societaria.
L’unico periodo che avrebbe potuto essere valutato ai fini dell’acquisto della proprietà a titolo di usucapione era astrattamente quello che andava dal 15-6-1979 data di vendita a favore di International 2G s.r.l. al 17-3-1995 data di vendita a Poggio Fiorito s.r.l.; peròl’arco temporale era insufficiente in quanto non raggiungeva venti anni e comunque al momento della stipula, come risultava dall’art. 6 del contratto, International 2G s.r.l. era stata immessa nel possesso dell’immobile, così che anche in quel caso la disponibilità del bene in capo a Raffaele Pirro era espressione della tolleranza della proprietaria. 3.Con atto notificato il 25-11-2021 Fabrizio e Filippo Pirro hanno proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso International 2G s.r.l., mentre Poggio Fiorito s.r.l. è rimasta intimata. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio i ricorrentihanno depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consigliodel giorno 11-7-2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso “ai sensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c.; nullità della sentenza per violazione dell’art.132, co.1, n.4 c.p.c.
– motivazione meramente apparente, motivazione incoerente per irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta, motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, i r icorrent i lamenta no che la sentenza, dopo avere preso correttamente le mosse dalla ricostruzione della successione degli eventi eseguita dal consulente d’ufficio, non abbia esaminato i periodi nella loro successione cronologica, analizzando prima la vicenda relativa all’ultimo trasferimento di proprietà del 1995, con un primo vulnus alla linearità del ragionamento.
Quindi lamentanoche la sentenza, dopo avere dato atto della presenza di Raffaele Pirro nell’immobile per l’intero arco temporale, abbia aggiunto che la sottrazione dell’appartamento al godimento di International 2G risultava coperto dal giudicato delle sentenze che avevano pronunciato l’inefficacia della vendita da International 2G a Poggio Fiorito,che però era avvenuta nel 1995, così eseguendo affermazioni inconciliabili e rendendo oscura la motivazione. Aggiungono che l’argomentazione è stata incoerente, perché dalla vicenda relativa al periodo che andava dal 1995 al 2010 non era logico trarre conclusioni generalizzate per l’intero arco temporale, così come era stato contraddittorio affermare che International 2G s.r.l. ave sse conseguito il possesso al momento dell’acquisto della proprietà, in quanto ciò confliggeva con la precedente affermazione che la società non aveva mai potuto utilizzare l’immobile.
Infine evidenziano come sia stato irrazionale e illogico esaminare i periodi di tempo in ordine sparso e non secondo la loro ordine cronologico, in modo addirittura casuale, come se si fosse trattato di una mera operazione di sommatoria, mentre il risultato avrebbepotuto variare seguendo l’ordine cronologico dei fatti. 2.Con il secondo motivo “ai sensi dell’art. 360 n.3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1476 c.c.” i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove, nel passaggio argomentativo riferito al periodo dal 15-6-1979 (data della vendita a favore di International 2G) al 17-3- 1995 (data della vendita a Poggio Fiorito s.r.l.), ha commesso errore di diritto nell’affermare che International 2G al momento della stipula della compravendita erastata immessa nel possesso del bene, facendo riferimento all’art. 6 del contratto e traendone la conseguenza che Raffaele Pirro avesse avuto la disponibilità dell’immobile per la tolleranza della proprietaria.
Evidenzianoche l’art. 6 del contratto era una clausola di stile, che nulla di specifico enunciava rispetto all’effettiva e materiale consegna dell’immobile, per cui l’errore di diritto era consistito nell’avere considerato implicito nel negozio traslativo della proprietà il trasferimento automatico del possesso, mentre tale trasferimento è oggetto di specifica obbligazione del venditore ai sensi dell’art. 1476 cod. civ..Rilevano che l’indagine sulla natura del potere esercitato sull’immobile da Raffaele Pirro dal 1979 al 2010 avrebbe potuto condurre a risultati opposti riguardo al raggiungimento del ventennio utile e alla presunta tolleranza del proprietario. 3.Con il terzo motivo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” i ricorrenti evidenziano come la sentenza impugnata non abbia esaminato il fatto dell’assoluta assenza del dato oggettivo dell’avvenuta consegna materiale dell’immobile da parte di King’s House s.r.l. a International 2G s.r.l. in occasione della compravendita del 1979.
Evidenziano che la circostanza della consegna materiale dell’immobile a International 2G da cui poteva conseguire l’effetto del trasferimento del possesso era stata oggetto di dibattito tra le parti nei due gradi di giudizio e lamentano che il giudice d’appello non abbia esaminato la questione, verosimilmente ritenendo idoneo al trasferimento del possesso il solo atto negoziale e così non avvedendosi che la consegna non era avvenuta. Sostengono che la considerazione della mancata consegna dell’immobile a International 2G s.r.l. avrebbe dovuto condurre la Corte a ritenere l’apprensione del bene d a l 15 giugno 1979 da parte di Raffaele Pirro autonoma e non più dipendente dalla sua precedente posizione di amministratore di King’s House s.r.l.. 4.Con il quarto motivo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” i ricorrenti rilevano l’omesso esame anche del fatto del difetto della consegna del bene da parte di International 2G s.r.l. a Poggio Fiorito s.r.l. a seguito della vendita del 17-3-1995; rilevano che solo la consegna del bene a Poggio Fioritos.r.l. avrebbe consentito l’acquisto del possesso in capo alla società con la conseguente esclusione della qualifica in termini di possesso del potere di fatto esercitato da Raffaele Pirro anche successivamente al 17-3-1995. 5.Deve essere rigettato il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza per mancanza di motivazione.
A seguito della pronuncia di Cass. Sez.Un. 7-4-2014 n. 8053 Rv. 629830-01 è acquisito il principio secondo il quale la riformulazione dell’art. 360 co.1 n. 5 cod. proc. civ. ex art. 54 d.l. 22 giugno 2012 n. 83 conv. in legge 7 agosto 2012 n. 134deve essere interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “ motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile” (nello stesso senso Cass.
Sez. 6-3 25- 9-2018n. 22598 Rv. 650880-01, Cass. Sez. 1 3 - 3 - 2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte).Nella fattispecie la motivazione della sentenza impugnata soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” in quanto la Corte d’appello, con la motivazione sopra sinteticamente esposta, ha esplicitato le ragioni in forza delle quali ha escluso il possesso ad usucapionem. La circostanza che la sentenza non abbia esaminato i fatti secondo la loro successione cronologica non rende la motivazione né apparente né perplessa né così contraddittoria da non essere intellegibile .
L a sentenza ha descritto la successione temporale dei fatti in base all’indagine svolta dal consulente d’ufficio e in questo modo ha dimostrato di essere consapevole di tale successione e di tenerla presente; di seguito, seppure non ha rispettato la successione temporale, ha distinto ogni periodo così da rendere pienamente comprensibile il ragionamento svolto.La tesi dei ricorrenti è finalizzata piuttosto a fare emergere l’erroneità giuridica della motivazione che, in quanto tale, non si risolve anomalia motivazionale integrante violazione di legge costituzionalmente rilevante. 6.I motivi dal secondo al quarto possono essere esaminati congiuntamente in quanto finalizzati a sostenere che Raffaele Pirro avesse avuto la disponibilità del bene, dal1979 momento della vendita a International 2G s.r.l., in termini autonomi e non più dipendenti dalla sua posizione di precedente amministratore di King’s House s.r.l..
Latesi si fonda su presupposti giuridici erronei e ciò comporta che le deduzioni svolte con i motivi risultino infondate, in quanto inidonee a loro volta a fare emergere l’erroneità delle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte territoriale. Infatti, è determinante e assorbente la considerazione che n on abbia formato oggetto di motivo di impugnazione ammissibile e fondato, per cui sul punto si è formato il giudicato, la qualificazione data dalla Corte d’appello al rapporto di Raffaele Pirro con l’immobile come detenzione per il periodo iniziale dal 1973 al 1979, allorch é Raffaele Pirro era legale rappresentante della prima società proprietaria King’s House s.r.l..
La sentenza impugnata ha dichiarato (pag.7) che per il periodo dal 1973 al 1979, allorchéRaffaele Pirro era stato legale rappresentante della prima società proprietaria King’s House s.r.l., la disponibilità dell’immobile da parte sua risultava riconducibile ai poteri gestori esercitati nell’ambito della compagine societaria e perciò era rapporto di detenzione. Diversamente da quanto presuppongono i ricorrenti, la cessazione di quel rapporto obbligatorio alla base dell’originaria detenzione, in ragione della vendita dell’immobile da King’sHouse s.r.l. a International 2G s.r.l., non può avere comporta to , per il fatto che Raffaele Pirro aveva continuato a esercitareil potere di fatto sua cosa, un automatico mutamento della detenzione in possesso, in quanto a ciò osta la previsione dell’art.1141 co.2 cod. civ., secondo cui “se alcuno ha cominciato ad avere la detenzione, non può acquistare il possesso finché il titolo non venga a essere mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il possessore”.
L’art.1141 co.2 cod. civ. non consente al detentore di trasformarsi in possessore mediante una sua interna determinazione di volontà e così non consente di ritenere che la relazione di fatto tra un soggetto e una cosa che prosegua dopo l’estinzione del rapporto obbligatorio che l’aveva legittimata comporti il mutamento in possesso della detenzione. Per la trasformazione della detenzione in possesso è necessario un mutamento del titolo, che deve risultare, ai sensi dell’art. 1141 cod. civ. o da una causa proveniente da un terzo oppure dal compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione.
La causa proveniente dal terzo non può consistere in un mero comportamento materiale, ma deve consistere in un atto che, indipendentemente dalla sua validità ed efficacia, sia diretto a trasferire al detentore il diritto corrispondente al possesso da questi vantato (Cass. Sez. 2 7-12-2006 n. 26228 Rv. 594588-01, per tutte). Il compimento di idonee attività materiali di specifica opposizione può consistere nel l’arbitrario rifiuto alla restituzione del bene,ma non soltanto in atti corrispondenti all’esercizio del possesso, come la mera mancata restituzione del bene, di per sé denuncianti unicamente un abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene (Cass.Sez. 6 - 2 4 - 7 - 2011 n. 14593 Rv. 618437-01, Cass.
Sez. 2 20-5-2002 n. 7337 Rv. 554556-01). Nella fattispecie i ricorrenti sostengono (pag. 28 ricorso) che in corrispondenza del trasferimento di proprietà dell’immobile nel1979 vi era stata “una cesura” nelle modalità oggettive e soggettive di esercizio del potere di fatto; però la circostanza non risulta dalla sentenza impugnata e i ricorrenti non indicano né in cosa sarebbe consistita tale cesura, né da quali atti di causa risulti la circostanza, come imposto dall’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. al fine dell’ammissibilità del motivo, per cui la deduzione non è utile a ritenere l’interversione nel possesso.
Invece i ricorrenti,sostenendo con il secondo motivo che la disponibilità materiale del bene da parte di Raffaele Pirro dalla data del 1979 del trasferimento della proprietà a International G2 s.r.l. integrasse possesso per il fatto che la compravendita non aveva comportato il trasferimento del possesso all’acquirente, non deducono l’esistenza dei presupposti per l’interversione del possesso. A fronte della presenza di Raffaele Pirro nell’immobile per l’intero arco temporale, di cui la sentenza impugnata dà atto con pronuncia non oggettodi censura, i ricorrenti sostengono con il terzo motivo che non vi era stata neppure consegna materiale dell’immobile da King’s House s.r.l. a International 2G s.r.l. e con il quarto motivo che non vi era stata consegna materiale neppure da International 2G s.r.l. a Poggio Fiorito s.r.l.; in questo modo le deduzioni dei ricorrenti in sostanza comportano, per le ragioni esposte, che il rapportodi Raffaele Pirro con la cosa sia proseguito con le caratteristiche con le quali era iniziato quando lo stesso era legal e rappresentante di King’s House s.r.l. , e perciò in termini di detenzione.
Quindi, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dalle ragioni esposte consegue anche che sia priva di vizi la sentenza impugnataladdove ha ritenuto che a seguito della vendita del 1979 la disponibilità del bene in capo a Raffaele Pirro siastata espressione della tolleranza della proprietaria e perciò abbia integrato rapporto di detenzione, in quanto la sentenza aveva già qualificato come detenzione il rapporto dal 1973 al 1979con pronuncia non censurata. 7.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono condannati alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, con la distrazione richiesta dal difensore.
In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alla rifusione a favore della società controricorrente delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 12,50% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese,iva e cpa ex lege, con distrazione a favore dell’avv. Salvatore Caianiello dichiaratosiantistatario. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrent i di ulterior