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Ordinanza — n. 25469/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against traffic fine due to res judicata on unchallenged procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25469/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a traffic fine inadmissible because the first-instance judgment rested on two independent grounds, only one of which was challenged. The appellant successfully argued that the lower court failed to inform him of specific impediments to immediate contestation, while the Ministry of the Interior appealed solely on the basis of speed camera adequacy. The court ruled that since the first-instance decision was fully justified by the unchallenged ground regarding information obligations, the appeal on the other point was barred by the principle of res judicata.

Regesto Legislator

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Art. 329, 336, 342 c.p.c.; Art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.: When a judgment is based on multiple independent grounds, a party may only challenge one; failure to impugn the other renders subsequent appeals on that unchallenged ground inadmissible due to the formation of res judicata.

Parole chiave

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res judicata independent grounds traffic fine procedural error admissibility appeal speed camera judicial precedent velocità eccessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 329 c.p.c.
Art. 336 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
Art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.
Si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Con il terzo motivo si censura che sia stato imputato al privato l’onere di dimostrare l’inadeguatezza ex art.
art. 2697 c.c
160/07e dell’art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9752/2017
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.2026/2020 proposto da : Irianni Giuseppe, difeso dall'avvocato Raffaele Siervo, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoMichele Miraglia; -ricorrente- contro Ministero dell’Interno; -intimato- controla sentenza d el Tribunale d i Lagonegro n. 4 9 0 /20 19 , depositata il2/12/2019. È stata ascoltata la relazionedel c onsigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 13/06/2023. Fatti di causa Giuseppe Irianni proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Lagonegrocontro il verbale di contestazione di guida in eccesso di ve- locità di oltre 60 Km/h, in violazione dell’ art. 142 co. 9 - b is del codice della strada (CdS).

In primo grado l’opposizione veniva accolta ( e il verbale annullato ) per omessa indicazione dettagliata degli impedi- menti alla contestazione immediata, nonché per mancato assolvimento 2di 4 – 2 026 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 21 ) – Caponi Est. dell’onere di dimostrare l’adeguatezza ex art. 4 l. 168/2002 della se- gnaletica dei limiti di velocità e della presenza di autovelox. In appello vi è stata riforma per erroneità dellaripartizione dell'onere probatorio. La parte privata ricorre in cassazione con quattro motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si denuncia la violazione del giudicato in- terno, poiché l’accoglimento dell’opposizione in primo grado si fondava su due ragioni: (a) l’omessa indicazione dettagliata degli impedimenti alla contestazione immediata; (b) l’inadempimento da parte dell’am- ministrazionedell’onere di dimostrare l’adeguatezza della segnalazione circa la presenzadell’autovelox, mentre l’appellante ha censurato solo la secondadelle due. Si deduce violazione degli artt. 329, 336 e 342 c.p.c. Con il secondo motivo si ripropone la sostanza del primo motivo sotto il profilo della contraddittorietà tra l’affermazione che si è formato il giudicato sulle parti della sentenza non impugnate e l’accoglimento dell’appello che aveva censurato solo una delle due ragioni autonome della pronuncia di primo grado.

Si deduce violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Con il terzo motivo si censura che sia stato imputato al privato l’onere di dimostrare l’inadeguatezza ex art. 4 l. 168/2002 della segna- letica dei limiti di velocità e della presenza di autovelox. Sideduce vio- lazione degli artt. 3 e 4 d.l. 117/2007, deld.m. 15/08/2007 e dell’art.2697 c.c. Con il quarto motivo si censura che non sia considerata raggiunta la prova del difetto di adeguata segnalazione della postazione di rileva- mento della velocità nonché del limite di velocità. Si deduce violazione degli artt. 3 e 4 d.l. 11707 conv. in l. 160/07e dell’art. 2697 c.c. 3di 4 – 2 026 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 21 ) – Caponi Est. 2.

–È fondato il primo motivo. Trattandosi di denuncia di un error in procedendo, il Collegio accede agli atti di causa, in particolare alla pronuncia del giudice di primo grado, dalla cui lettura si desume che, sebbene in modo stringato, l’ac- coglimento dell’opposizione in primo grado siè fondato su due ragioni autonome: da un lato, l’omessa indicazione dettagliata degli impedi- menti alla contestazione immediata; dall’altro lato, l’inadempimento da parte dell’amministrazione dell’onere di dimostrare l’adeguatezza della segnalazione della presenza dell’autovelox, mentre l’appellante ha cen- surato unicamente il profilo relativo alla ritenuta violazione dell’obbligo di informazione dei dispositivi elettronici di velocità.

Ove la sentenza (o il capo di sentenza) sia sorretto da due (o più) ragioni, distinte ed autonome, nel senso che ciascuna è sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una sola di esse rende inammissibile la censura relativa all’altra (o alle altre), poi- ché la progressiva formazione del giudicato - inerente al progredire delle istanze e al restringersi della portata delle censure –ha reso or- mai definitivo il capo di sentenza de quo, sulla base della ragione non colpita dall’impugnazione (cfr., tra le altre, Cass. 9752/2017).

Il primo motivo è accolto. 3. – L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento dei restanti motivi, la cassazione del provvedimento impugnato e la deci- sione della causa nel merito con la pronuncia d’inammissibilità dell’ap- pello del Ministero dell’Interno. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i re- stanti motivi, cassa il provvedimento impugnatoe, decidendo nel me- rito,dichiara l’inammissibilità dell’appello del Ministero dell’Interno. 4di 4 – 2 026 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 21 ) – Caponi Est. Condanna il Ministero dell’Interno al rimborso delle spese in favore della parte ricorrente, che liquida: (a) per il giudizio di appelloin € 60 0 , oltre a € 50per esborsi; (b) per il giudizio di legittimità in € 520, oltre a € 100 per esborsi; il tutto oltr