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Ordinanza — n. 25467/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes traffic fine verdict due to contradictory findings regarding driver presence in official reports.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25467/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted Luca Farinelli's appeal against a traffic fine and license point deduction, quashing the lower court's judgment. The court found the first-instance decision legally flawed because it simultaneously stated Farinelli was driving the motorcycle while also claiming his absence justified the lack of immediate on-the-spot contestation. This irreconcilable contradiction violated fundamental principles of legal reasoning and evidence evaluation. Consequently, the case was remanded to a different judge at the Ferrara Tribunal for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 2700 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 200, 201 CdS; Art. 385 d.p.r. 495/1992; Art. 126-bis co. 2 CdS: A judicial decision is void if it contains irreconcilable contradictions between factual findings regarding the presence of the alleged offender and the justification for procedural delays, violating the principle of non-contradiction.

Parole chiave

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contradictory judicial findings traffic violation contestation license point deduction principle of non-contradiction remand to different judge administrative penalty appeal evidence evaluation standards infrazioni alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2700 c.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 200 CdS
Art. 201 CdS
Art. 385 d.p.r. 495/1992
200, 201 CdS, nonché dell’art. 385 d.p.r. 495/1992.
Art. 126-bis co. 2 CdS
Con il terzo motivo si denuncia la mancanza della comunicazione al conducentecirca la decurtazione di punti sulla patente ex art. 126 - bis co.
artt. 2700 c.c
Si deduce violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., 23 l.
art. 385 d.p.r. 495/1992
200, 201 CdS, nonché dell’art. 385 d.p.r. 495/1992.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.11921/2020 proposto da : Farinelli Luca, difeso dall'avvocato Samuele Bellotti , domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoRoberto Rinaldi; -ricorrente- contro Comune di Comacchio; -intimato- avversola sentenza d el Tribunale d i Ferrara n. 580 /20 19 , depositata i l 13/09/2019. È stata ascoltata la relazionedel c onsigliere Remo Caponi nella camera di consiglio del 13/06/2023. Fatti di causa Luca Farinelli proponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Ferrara avverso una serie di sei verbali di contestazione di violazioni del codice della strada(artt. 192 co. 1 e 6, 154 co. 5 e 10, 100 co. 9 e 11, 141 co. 3 e 8, 154 co. 1 e 8) e del codice della navigazione (art. 1174), commesse con un motociclotargato CD 20989 nell’arco di po- chissimi minuti dopo le ore17.00 del 16/12/2017 .

I verbali erano stati 2di 3 – 11921 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est. elevati il giorno successivo dalla Polizia Municipale di Comacchio. Le sanzioni pecuniarie ammontanocomplessivamente a € 514,50, cui si aggiunge la decurtazione di 16 punti dalla patente di guida. L’opposi- zione è stata rigettata in primo e secondo grado. Egli ricorre in cassazione con tre motivi. Il Comune di Comacchio è rimasto intimato. Ragioni della decisione 1. – Con il primo motivo si censura, sotto un primo profilo, che il Tribunale abbia rilevato che i verbali attestano che Luca Farinelli era alla guida del motociclo, mentre nello spazioche questi riservano all’in- dicazione del trasgressore non è scrittoalcunché e il verbale gli è indi- rizzato nella sua qualità di proprietario; sotto un secondo profilo, si censura che il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale alla per- cezione del numero della targa, che in forza del suo posizionamento (attestato nel verbale medesimo)era da equipararsi ad una percezione di accadimento così repentino da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo.

Si deduce violazione degli artt. 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c., 23 l. 689/81. Con il secondo motivo si censura che i verbali, pur attestando che la violazione è stata accertata inpresenza del trasgressore, non indicano i motivi per i qualila contestazione immediata non è stata possibile. S i deduce violazione degli artt. 200, 201 CdS, nonché dell’art. 385 d.p.r. 495/1992. Con il terzo motivo si denuncia la mancanza della comunicazione al conducentecirca la decurtazione di punti sulla patente ex art. 126 - bis co. 2 CdS. Si deduce violazione degli artt. 126-bis co. 2 CdS, 2700 c.c., 115 e 116 c.p.c. 2.

–I motivi possono esaminarsi congiuntamente per interrelazione. Essi sono fondati. 3di 3 – 11921 /2020 – S2 – CC 13/06/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est. La motivazione della sentenza è affetta da una contraddizione che non può essere composta in via interpretativa. Essa èalla base di cia- scuna delle censure articolate dal ricorrente.Nella sentenza impugnata si legge a pagina 4 che:«gli accertatori hanno riportato nei verbali che il sig. Luca Farinelli era alla guida del veicolo motociclo targato CD 20989» e poi, alla pagina successiva, al fine di giustificare la mancata contestazione immediata, si scrive:

«dell’assenza del trasgressore si dà atto in tutti i verbali». Nel loro insieme le due affermazioni urtano in modo irriducibile con- tro il principio di non contraddizione. 3. –Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata, la causa è rinviata al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, a cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legitti- mità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata , rinvia la causa al Tribunale di Ferrara, in persona di diverso magistrato, a cui demandaaltresì la l