Court partially allows appeal against civil court fee liquidation, increasing amounts below statutory minimums.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Antonio Perna's appeal against the Ministry of Justice regarding civil court fee liquidations. The lower court had set fees below statutory minimums for the two procedural phases, while rejecting arguments for a 30% increase for digital filing. The court ruled that the initial liquidation was insufficient and substituted it with higher amounts based on the case value.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: When a territorial court's liquidation of fees for multiple procedural phases falls below statutory minimums, the Court of Cassation must substitute the amount with the correct minimums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19134/2022 proposto da: PERNA ANTONIO, rappresentato e dife s o d a gli avvoca t i MICHELE LI- GUORIe VINCENZO LIGUORI, domiciliato in Roma presso lo studio GAP SERVICE s.r.l.; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avversoil decreto d ella CORTE D I APPELLO DI SALERNO n. 310 /202 1 depositatol’ 8/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/05/2023 dal consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Presupposto è un giudizio civile iniziato il 20/12/2007 dinanzi al Tri- bunale di Vallo della Lucania e conclusosi l’11/03/2020 dinanzi alla Corte di appello di Salerno.
Nel processodi equa riparazione, nella fase ingiuntiva venivano liquida ti € 2.400 di equo indennizzo . Accolta 2di 3 – RG 1 9134 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 8 ) – Caponi Est. parzialmente l’opposizione, venivano liquida ti € 3.000 d’indennizzo , € 915di spese di lite, € 69,73 di esborsi. Ricorre in cassazione la parte privata con cinque motivi, illustrati da memoria. Rimane intimato il Ministero della Giustizia. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo e il secondo motiv o si censur a la liquidazione dei compensi in relazione ad entrambe le fasi (di ingiunzione, di opposi- zione), del grado di merito.
In particolare, con il primo si deduce man- canza di motivazione e quindi violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.; con il secondo, tale liquidazione è cen- surata per violazione degli artt. 10, 91 c.p.c.;2233 co. 2 c.c.; 24 co. 1 l. 794/1942; 13 co. 6 l. 247/2012; 2 co. 1, 4e 5 d.m. 55/2014e tabelle n. 8 e n. 12allegate a quest’ultimo. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo si censura la mancata mag- giorazione fino al 30% dei compensi per l’impiego dimodalità informa- tiche della redazione degli atti depositati telematicamente idonee ad agevolarne la consultazione.
Si deducono: (a) violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omissione di pronuncia (terzo motivo); (b) vizi della motivazione(mancanza, carattere apparente o perplesso, in- comprensibilità), con violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost.(quarto motivo); (c) violazione degli artt. 13 co. 6 l. 247/2012e 4 co. 1bis d.m. 55/2014 (quinto motivo). 2. –I primi due motivi sono fondati nella misura in cui la liquidazione complessiva per le due fasi (ingiuntiva, collegiale) del grado dimerito, compiuta dalla corte territoriale, è inferiore ai minimi, in considerazione del valore della controversia.
Tali motivi sono accolti entro i limiti palesati dal precedente capo- verso, che detta altresì la direttiva per la cassazione sostitutiva di 3di 3 – RG 1 9134 /202 2 – CC 04/05/2023 ( 4 8 ) – Caponi Est. merito, che sfocia in una liquidazione di € 1.198,50 per la fase di op- posizione e di € 225per la fase di ingiunzione. Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono da respingere poiché la corte territoriale ha motivato in modo persuasivo la conformità a diritto del diniego della maggiorazione controversa (cfr. Cass. 15572/2022). 3. – In conclusione, sono accolti i primi due motivi di ricorso .
Sono rigettatii restanti motivi. È cassato il provvedimento impugnato in re- lazione ai motivi accolti. Con decisione nel meritosono liquida ti € 225 per la fase ingiuntiva e € 1.198,50 per la fase di opposizione, oltre a € 69,73 di esborsi, oltre agli accessori da distrarre in favore dell’avv. Mi- chele Liguori. Atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del giudizio di legittimitàsi dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso; rigetta i restanti mo- tivi; cassa il provvedimento impugnato in relazione ai motivi accolti; decide nel merito liquidando€ 225 per la fase ingiuntiva e € 1.198,50 per la fase di opposizione , oltre a € 69,73 di esborsi , oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge,da distrarre in favore dell’avv. Michele Liguori; dichiar