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Ordinanza — n. 25456/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding final deadline calculation for Article 4 appeal after compliance judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25456/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against the Perugia Court of Appeal's decision. The Ministry argued the six-month deadline for filing an Article 4 appeal should start after the State Council's compliance judgment, but the lower court correctly identified the deadline as running from the final compliance ruling. The court affirmed that the appeal was time-barred because the procedural timeline began only upon the definitive conclusion of the compliance proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 4 della legge n. 89/2001; il termine di decadenza per il ricorso decorre dalla positiva definizione dell'ultimo procedimento instaurato, ovvero dalla pronuncia di ottemperanza, non dal giudizio di cognizione.

Parole chiave

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Article 4 appeal decadence period compliance judgment State Council time bar calcolo dell'indennità risarcitoria spese di ripristino indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 4 della legge n. 89/2001
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2/2023
Cass. n. 1201/2023
pure negli stessi termini Cass. n. 1201/2023 e Cass.
Cass. n. 33764/2022
1201/2023 e Cass. n. 33764/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4635/2022 R.G. proposto da : MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege ; -ricorrente- contro AJELLI LALLA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA UGO DE CAROLIS N. 101, presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO (BBTFDN61S08L126L), che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALUNNI MARCO (LNNMRC62R26M082X); -controricorrente- avverso il DEC RETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 406/2021,depositato i l 13/07/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Il Ministero della giustizia ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 13 luglio 2021, n. 406, che ha rigettato l’opposizione da esso proposta avverso il decreto della medesima Corte d’appello che aveva accolto la domanda di Lalla Ajelli, condannando il Ministero a pagare euro 800 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione. Resiste con controricorso Lalla Ajelli. La controricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della legge n. 89/2001 e dell’art. 6, par. 1 della convenzione europea dei diritti dell’uomo”: stante il concetto di definitività del al quale si aggancia il termine di decadenza previsto dal richiamato art. 4, la Corte d’appello ha errato a individuare il dies a quoper il calcolo dei sei mesi nella decisione del Consiglio di Stato che ha chiuso il giudizio di ottemperanza.

Il motivo non può essere accolto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della legge n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta” (così Cass. n. 2/2023; cfr. pure negli stessi termini Cass. n. 1201/2023 e Cass. n. 33764/2022).

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 340 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni che si sono dichiarati antistatari. Così deciso in Roma, ne