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Ordinanza — n. 25450/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows appeal against Ministry of Justice, ordering higher compensation for unreasonable process duration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25450/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's opposition and allowed Fabio Cerruti's appeal against a lower court's decision. The appellant argued the lower court incorrectly calculated the unreasonable process duration as two years instead of over five years, leading to an insufficient compensation award. The court ruled that the statutory formula requires compensation for every year or fraction exceeding six months, mandating a higher sum of 1,150 euros.

Regesto Legislator

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Art. 2-bis comma 1 legge n. 89/2001; Art. 2-bis comma 3 legge n. 89/2001: The court must calculate compensation for unreasonable process duration by counting every year or fraction of a year exceeding six months, ensuring the awarded sum reflects the actual excess time rather than an arbitrary two-year estimate.

Parole chiave

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unreasonable process duration compensation calculation equa riparazione procedure Supreme Court Cassation statutory time limits administrative compensation legal fees allocation risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 2-bis comma 1 legge n. 89/2001
L’art. 2-bis, comma 1 della legge n.
Art. 2-bis comma 3 legge n. 89/2001
L’art. 2-bis, comma 1 della legge n.
Art. 5 legge n. 89/2001
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che –rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 89/2001 e degli artt.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
art. 5 legge n. 89/2001
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che –rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 89/2001 e degli artt.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24197/2021 R.G. proposto da : CERRUTI FABIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO (BBTFDN61S08L126L), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALUNNI MARCO(LNNMRC62R26M082X); -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 120/2021,depositato l’11/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Fabio Cerruti ricorre per cassazione contro il provvedimento della Corte d’appello di Perugia 11 marzo 2021, n. 120, che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia, condannando il Ministero della giustizia a pagare la minore somma di euro 800 quale indennizzo per la durata non ragionevole di un processo di equa riparazione, compensando le spese del giudizio di opposizione. L’intimato Ministero della giustizia non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Il primo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 2-bis legge n. 89/2001”: la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto pari a due anni il termine irragionevole del processo di equa riparazione, dopo avere essa stessa affermato che il processo era durato più di cinque anni. Il motivo è fondato. Secondo la Corte d’appello (v. la p. 4 del provvedimento impugnato) “è pacifico, anche per ammissione delle parti, che il procedimento, al netto delle stasi processuali, ha avuto una durata di cinque anni e un mese a cui va detratto il termine ragionevole di due anni, sei mesi e cinque giorni”.

Ha pertanto errato la Corte d’appello a ritenere che il termine irragionevole andasse individuato “in circa due anni”. L’art. 2-bis, comma 1 della legge n. 89/2001 dispone infatti, quale riferimento temporale per l’indennizzo, l’anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così che, nel caso in esame, risultando la durata irragionevole essere stata di trentuno mesi, l’indennizzo spettava per tre anni e non per due come ha invece stabilito la Corte d’appello. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo che –rubricato “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 legge n. 89/2001 e degli artt. 91 e 92 c.p.c.” – contesta che il decreto impugnato non abbia disposto la revoca del decreto opposto e abbia compensato tra le parti integralmente le spese del giudizio di opposizione, senza provvedere a regolarle complessivamente.

2. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va decisa nel merito; rigettata l’opposizione del Ministero della giustizia, a titolo di indennizzo va liquidata la somma di euro 1.150 (pari alla somma liquidata nel giudizio di equa riparazione, ex art. 2 - bis , comma 3 della legge n. 89/2001); le spese del processo, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione del Ministero della giustizia e liquida a titolo di indennizzo la somma di euro 1.150 oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo; condanna il Ministero della giustizia a pagare le spese del giudizio di merito, che liquida in euro 1.198,50 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e del giudizio di legittimità, che liquida in euro 340 per compensi ed euro 30 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, spese da distrarsi in favore degli avvocati Ferdinando Emilio Abbate e Marco Alunni che si sono dichiarati antistatari. Così deciso