Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney; lawyers condemned for costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyers representing the plaintiffs failed to provide a valid special power of attorney required for cassation proceedings. The plaintiffs had sued sellers for breach of contract regarding a land sale, but the procedural defect prevented the case from reaching the merits. Consequently, the Court condemned the lawyers to pay all litigation costs and the unified contribution fee, holding them solely responsible for the defective representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002: When a lawyer files a cassation appeal without a valid special power of attorney from the represented party, the activity is deemed the lawyer's sole responsibility, rendering the appeal inadmissible and condemning the lawyer to pay all costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 14017-2018 proposto da: GRONDONA MARTA, GRONDONA NATALIA MARTA CORNELIA, PALMAS LUCIA , GRONDONA LAURA CORNELIA MARTA, GRONDONA LUCIA , rappresentate e difese dagli avvocati STEFANO ASARAe LORENZO ASARA, giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro PICCOLO ROBERT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 345, presso lo studio dell'avvocato STEFANO VENDITTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIAN GIACOMO DE MARTINI, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - Ric. 2018 n. 14017 sez.
S2 -ud. 12-12-2022 -2- COMUNE DI LA MADDALENA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avvocati FRANCO PILIA e GIAN COMITA RAGNEDDA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 84/2018 della CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI-SEZ.DIST. DI SASSARI, depositata il 08/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1. Con contratto preliminare di compravendita stipulato in data 16/06/2006, Palmas Lucia, Grondona Lucia, Grondona Laura Cornelia Marta, Grondona Natalia Marta Cornelia e Grondona Marta promettevano di trasferire a Piccolo Robert, ciascuna per la propria quota di proprietà pervenuta in forza di successione ereditaria,il terreno denominato “L a V ignetta ” sito in La Maddalena.
Il Piccolo versava la caparra pari a euro 454.676,00 che veniva ripartita tra le promettenti venditrici in proporzione alla quota di proprietà. Per la stipulazione del contratto definitivo veniva indicato il termine essenziale del 20/12/2006 , poi prorogato su accordo delle parti al 30/01/2007. Il contratto definitivo non veniva stipulato a causa dell'esistenza sul terreno di un vincolo idrogeologico previsto dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino unico regionale (PAI)che limitava l'edificabilità, il quale compariva per la prima volta nelcertificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di La Maddalena in data 17 gennaio 2007 su richiesta del promissario acquirente.
Ric. 2018 n. 14017 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -3- Robert Piccolo conveniva dunque le promittenti venditrici avanti il Tribunale di Tempio Pausania, al fine di fa r accertare il grave inadempimento delle promittenti venditrici derivanti dalla mancanza della qualità edificatoria del fondo garantita nell'accordo. Instava af finché venisse dichiarato legittimo il recesso che intendeva esercitare con l'atto di citazione , chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata, previa declaratoria di nullità della clausola limitativa della responsabilità di cui all’art. 5 della scrittura , nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi.
2. Si costituivano in causa le promittenti venditrici esponendo di non essere state a conoscenza del vincolo idrogeologico in quanto non indicato nella certificazione di destinazione urbanistica rilasciata in data 3/05/2006 dal Comune di L a Maddalena per la stipula del preliminare; negavano di essere inadempienti assumendo di non avere garantito l'edificabilità del terreno, essendosi limita te a riportare in contratto la classificazione urbanistica dello stesso come indicata nel PUC, basando il proprio convincimento sulla certificazione rilasciata dall'amministrazione comunale; avanzavano in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto preliminare per fatto e colpa del Piccolo, che non si era presentato per la stipula del contratto definitivo senza addur re un giustificato motivo; in subordine chiedevano l'annullamento del contratto per errore su una qualità essenziale del bene formulando domanda di manleva nei confronti del Comune di La Maddalena per avere rilasciato un certificato non rispondente al vero.
3. A seguito dell'autorizzazione al la chiamat a in causa il Comune di La Maddalena si costituiva in giudizio, eccependo che non vi era alcun onere da parte sua di fare menzione nel Ric. 2018 n. 14017 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -4- certificato di destinazione urbanistica di vincoli PAI, non essendo tali prescrizioni ancora recepite alla data del rilascio della certificazione urbanistica del terreno.
4. Con sentenza n. 467 del 7 luglio 2014 , il T ribunale di Tempio Pausania rigettava le domande attoree, accoglieva la domanda riconvenzionale delle promittenti venditrici e dichiarava la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Piccolo,con condanna del medesimo al risarcimento dei danni.
5. Nei confronti di tale decisione proponeva appello Robert Piccolo, chiedendo l’integrale riforma della sentenza. Si costituivano in giudizio le appellate.
6. Con pronuncia n. 84/2018, la Corte di Appello di Cagliari, Sez. Dist. di Sassari, rigettava le reciproche domande di risoluzione del contratto proposte dalle parti e le relative domande risarcitorie; annullava il contratto preliminare di compravendita per errore essenziale sulle caratteristiche di edificabilità del fondo promesso in vendita; condannava di conseguenza le appellate alla restituzione della caparra a Robert Piccolo, ciascuna nei limiti della somma ricevuta; compensava le spese di lite tra quest’ultimo e le appellate, mentre condannava queste ultime a rifondere le spese processuali in favore del Comune di La Maddalena.
7. Avverso tale decisione hanno propo sto ricorso per cassazione Palmas Lucia, Grondona Lucia, Grondona Laura Cornelia Marta, Grondona Natalia Marta Cornelia e Grondona Marta, affidandosi a tre motivi di ricorso.
8. Hanno resistito, con separati controricorsi, Robert Piccolo e il Comune di La Maddalena.
9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 comma 2 e 380-bis.1 c.p.c. Ric. 2018 n. 14017 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -5- RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Pre giudizialmente va considerata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura, sollevata dal controricorrente Piccolo, risultando il ricorso per Cassazione proposto in forza di procura rilasciata in margine alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello e difettando pertanto la procura dei requisiti richiesti dall'articolo 365 c.p.c., innanzitutto il suo conferimento con specifico riferimento alla fase di legittimità dopo la pubblicazione della sentenza impugnata. 2.-L’eccezione è fondata.
Nel caso di specie l'avvocato Lorenzo A sara e l'avvocato Stefano Asara hanno esposto nella parte iniziale del ricorso per cassazione di “rappresentare e difendere le ricorrenti insieme in forza di procura rilasciata in margine alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio di appello”. Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.
È, pertanto, inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferitaper tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità (cfr., tra altre, Cass. n. 5554/2011; Cass.n. 19226/2014; Cass. n. 7014/2017). Ric. 2018 n. 14017 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -6- 3.-In applicazione dei principi sopra riportati , non risultando dagli atti di causa il rilascio della procura speciale ed essendo inidonea a conferire lo ius postulandi nel giudizio di cassazione la procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione in grado di appello, il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di scrutinare i motivi dello stesso. 4.-In ordine alla regolamentazione delle spese, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10706 /2006 ) hanno affermato che "In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (conformi:
Cass. n. 11551/2015; n. 5577/2017). Ne consegue che, una volta accertato che manca la procura speciale richiesta dal giudizio di cassazione,l'unico soccombente è lo stesso difensore che ha sottoscritto e fatto notificare l'atto introduttivo del giudizio e che, nei confronti del giudice e delle controparti, afferma di essere munito di procura, e non invece il soggetto da lui nominato, il quale, se non ha conferito la procura, nulla può avere affermato in proposito (così Cass., Sez. Un., 10706/2006, cit.). Ric. 2018 n. 14017 sez. S2 -ud. 12-12-2022 -7- 5.- Le spese del presente gi udizio devono dunque essere poste a carico degli avvocati Lorenzo Asara e Stefano Asara, nella misura liquidatain dispositivo. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Nel caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato (Cass. n. 19184/2021; n. 32008/2019; n. 25435/2019; Cass. n. 14281/2006), per cui anche il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto, va posto a carico degli avvocati Lorenzo Asara e Stefano Asara.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna gli avvocati Lorenzo Asara e Stefano Asara, in solido tra loro, al pagamento in favore di ciascun controricorrentedelle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei detti legali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2018 n. 14017 sez. S2 -ud.