Cassation appeal dismissed as withdrawn; Mediobanca withdrew appeal, CONSOB accepted withdrawal, judgment extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished after the appellant, Mediobanca, formally withdrew its main appeal. Although CONSOB accepted the withdrawal and the Public Prosecutor recommended proceeding, the Court ruled that the procedural act of withdrawal terminated the litigation. Consequently, the Court determined it was not required to rule on costs or apply the special contribution rule for withdrawn appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 comma IV cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the contrari-courier, extinguishes the proceedings without the need for a ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 6403-2019 proposto da: MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, Via Delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'avv . Angelo Anglanidal quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv . Alberto Toffoletto, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro CONSOB - COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETÀ E LA BORSA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la sede in Roma, v ia Giovanni Battista Martini 3 , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Gioconda De Gaetano Ric. 2019 n. 06403 sez.
S2 -ud. 21-02-2023 - 2 - Polverosi, Simona Zagariae Gianfranco Randisi giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3388/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/07/2018; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 21/02/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia c he ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso. Rilevato che: - Mediobanca Banca d i Credito Finanziario s . p . a . ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 3388/2018 della Corte d'appello di Milano, depositata il 13/07/2018, con cui è stata rigettata l’opposizione proposta avverso la sanzione di Euro 70.000,00, inflittale ex art. 193 TUF , con delibera Consob n. 20155/2017, per violazione dell’art. 114 comma 5 TUF;
− CONSOBha resistito con controricorso; − la trattazione del ricorso è stata fissata alla pubblica udienza del 21 febbraio 2023 ma, con atto ritualmente sottoscritto, Mediobanca ha rinunciatoal ricorso principale; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni dei difensorimuniti di procura speciale alla rinuncia e dai procuratori generali e speciali della società; -l’atto di rinuncia è stato ritualmente accettato da CONSOB, come da atto di adesione ex art. 391 comma IV cod. proc. civ., sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori; ritenuto che:
Ric. 2019 n. 06403 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 3 - -il giudizio di cassazione vada, pertanto, dichiarato estinto e l'adesione del controricorrente implica, ex art. 391 comma IV cod. proc. civ.,che questa Corte non debba pronunciarsi sulle spese; -non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ