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Sentenza — n. 25336/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses defense of syndics, ruling they must report all irregularities to CONSOB regardless of severity or timing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25336/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the opposition filed by three syndics against CONSOB's fines, overturning the appellate court's decision. The syndics argued they were not liable because the administrator had disclosed the transaction and a conflict of interest had arisen later. The court ruled that the law requires syndics to report all irregularities found during their vigilance without filtering for severity or considering subsequent events.

Regesto Legislator

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Art. 149, comma 3, T.U.F.; Art. 150, comma 1, T.U.F.: The collegio sindacale must communicate to CONSOB all irregularities detected during its vigilance activities without any discretion to filter based on gravity or timing.

Parole chiave

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collegio sindacale CONSOB reporting irregolarità TUF compliance conflitto di interesse vigilanza societaria sanzioni pecuniarie obbligo di notifica in borsa

Disposizioni normative citate

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Art. 149, comma 3, T.U.F.
150 TUF, in combinato disposto con l’art. 149, comma 3, TUF in relazione all’art.
Art. 150, comma 1, T.U.F.
Con il primo motivo la CONSOB ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 150 TUF, in combinato disposto con l’art.
art. 2403 bis cod. civ
149 TUF rappresenta soltanto una specificazionedei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art. 2403 comma I cod.

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile, Sez. 2, n. 3251 del 10/02/2009
21-02-2023 - 7 - società sottoposte alla sua vigilanza.» (Cassazione civile, Sez. 2, n. 3251 del 10/02/2009; Sez.
Cassazione civile, Sez. 2, n. 12110 del 17/05/2018
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Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33736-2019 proposto da: CONSOB - COMMISSIONE NAZ.PER LA SOCIETÀ E LA BORSA 80204250585, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatapresso la sede in Roma, via Giovanni Battista Martini 3, rappresentata e difesa dall’avv.Gianfranco Randisi e dall’ avv. Stefania Lopatriello giusta procura speciale in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro BOGONI RENATO, FERRERI VITTORIO, DE MARCH EROS, elettivamente domiciliati in Roma, via Di Porta Pinciana, 6, presso lo Ric. 2019 n. 33736 sez.

S2 -ud. 21-02-2023 - 2 - studio degli avv .ti Silvia Venturini e Fabio Bassan dai quali sono rappresentati e difesi giuste procur e special i allegate , con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1444/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 30/08/2019; udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 21/02/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Battista Nardecchia che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del primo; lette le memorie delle parti.

FATTI DI CAUSA 1. Renato Bogoni, Vittorio Ferreri e Eros De March proposero opposizione avverso la delibera n. 20306 del 14/2/2018 con cui la CONSOB aveva inflitto , a ciascuno di loro, la sanzione pecuniaria di Euro 25.000, quali presidente e componenti del collegio sindacale di CONAFI Prestito spa , per violazione dell’art.149 III comma TUF: secondo la contestazione, essi non avevano segnalato , nelle qualità, che la sottoscrizione delle obbligazioni ASPERUM , conclusa il 21 novembre 2014 ad opera dell’Amministratore delegato in forza delle deleghe a lui attribuite,non era stata oggetto di relazione informativa – da rendersi trimestralmente ex art.150 comma 1 TUF e 17 dello Statuto della società, al Collegio sindacale, sebbene un componente del Consiglio di amministrazione fosse amministratore senza poteri della emittenteASPERUM s.a. , società di diritto lussemburghese .

2. Con sentenza n. 1444/2019, la Corte d'appello di Torino ha accolto l’opposizione, sostenendo che non vi fosse stata alcuna omissione rilevante da parte del Collegio sindacale perché Ric. 2019 n. 33736 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 3 - l’amministratore aveva comunicato nella prima riunione del Consiglio utile ( in data 17 marzo 2015) di avere interesse all’operazione per avere acquistato nel gennaio 2015 la totalità delle azioni ASPERUM e, in conseguenza, erano state attivate le necessarie procedure int erne, con riferimento alla natura di parte correlata di ASPERUM ed era stata modificata la relazione al bilancio.

3. Avverso questa sentenza CONSOB ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi; Renato Bogoni, Vittorio Ferreri e Eros De Marchhanno resistito con controricorso. Fissata pubblica udienza, è pervenuta dall a part e ricorrente richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la CONSOB ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 150 TUF, in combinato disposto con l’art. 149, comma 3, TUF in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte sovrapposto l’informazione che gli amministratori devono rendere ai sindaci ai sensi dell’art. 150 TUF, relativamente alle «operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi», con l’informazione relativa alla situazione diversa e successiva (l’acquisita titolaritàdel 100% del capitale sociale della società lussemburghese): l’omissione della prima comunicazione concerneva la mancata informativa sulla situazione di conflitto di interesse, laddove la comunicazione nella riunione del 17 marzo 2015 concerneva l’intervenuta assunzione della qualità di parte correlata; questa sovrapposizione sarebbe stata determinata da un’erronea interpretazione dell’art.150 comma 1 TUF come correlato ai doveri dei sindaci ex art. 149 comma 3.

2. C on il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art.149 comma 3 TUF, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto Ric. 2019 n. 33736 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 4 - che non fosse ravvisabile alcuna incompletezza dell’informazione né condotta sanzionabile perché l’omessa comunicazione della qualità dell’amministratore al più avrebbe potuto integrare una «mera irregolarità».

3. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati. L’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede , per quel che qui rileva, che il Collegio sindacale vigili sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunica ndo senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza; l’inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell’art. 193 dello stesso Testo unico. L’art. 149 TUF rappresenta soltanto una specificazionedei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art. 2403 comma I cod. civ., per il cui esercizio e adempimentol'art. 2403 bis cod. civ., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale (comma II).

Secondo quanto riportato in sentenza, è stato contestato che il Collegionon ha comunicato a CONSOB che l’Amministratore delegato aveva proceduto, inforza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma Ric. 2019 n. 33736 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 5 - non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica. La Corte d’appelloha escluso la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione affermando che fosse «di fatto irrilevante» la «mancata esplicitazione», rispetto alla conclusione dell’operazione di sottoscrizione del prestito da parte dell’Amministratore delegato, della posizione rivestita da un componente del consiglio di amministrazione nella società emittente, perché lo stesso componente aveva, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015, fissata per la discussione dell’operazione, rappresentato di essere divenuto socio unico della emittente e, in conseguenza, «nessun interesse poteva essere riconducibile a un amministratore non esecutivo di una società che non gli fosse anche ascrivibile per il fatto di essere titolare al 100% delle azioni stesse e nessuna procedura ulteriore avrebbe dovuto essere attivata».

La motivazioneè erronea e fuorviante per più considerazioni. Nella fattispecie non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazionedel Collegio sindacale alla CONSOB . Secondo l’art. 150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Nella specie, dunque, la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall’Amministratore delegato, ma l’informazione non era stata evidentemente accurata e Ric. 2019 n. 33736 sez. S2 -ud. 21-02-2023 - 6 - completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all’operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell’emittente. Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell’operazione, rilevante ex art. 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOBex art. 149 terzo comma TUF.

Diversamente non può ritenersi, come sostenuto dai controricorrentie recepito in sentenza, considerando la sopravvenienza della situazione di un’operazione con parte correlata , perché nella fattispecie si controverte della comunicazione dell’irregolarità rappresentata dalle carenze della relazione informativa da parte dell’Amministratore delegato,non delle conseguenze dell’informazione incompleta: la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione; l'assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. -in cui il sostantivo "irregolarità" non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo - anche dall 'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle Ric. 2019 n. 33736 sez.

S2 -ud. 21-02-2023 - 7 - società sottoposte alla sua vigilanza.» (Cassazione civile, Sez. 2, n. 3251 del 10/02/2009; Sez. 2,n. 12110 del17/05/2018). LaCorte d’appello non ha osservato questo principio laddove ha ritenuto di poter escludere l’antigiuridicità dell’omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell’A.d., dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.

4. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvioalla Corte d’appello di Torino in diversa composizione cheprovvederà all’esame della fondatezza dell’opposizione , statu endo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della second