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Ordinanza — n. 25335/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on warranty claim, ruling buyer failed to prove timely defect notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25335/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Raffaele Tortoriello's appeal against the lower court's dismissal of Giovanni Calicchio's warranty claim for defective marble. The court found that Tortoriello failed to prove he timely denounced the alleged defects as required by law, and the lower court correctly applied the burden of proof. Consequently, the appeal was dismissed, and Tortoriello was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 1495 c.c.; In warranty actions for defects in sold goods, the buyer bears the burden of proving timely notice of defects, and failure to do so results in the prescription of the claim.

Parole chiave

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warranty claim timely notice burden of proof prescription period defect denunciation difetti di costruzione notifica tardiva dei difetti difetti materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 1495 c.c.
, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., con riferimento ai requisiti della denuncia ed alla sua tempestività, alla decadenza dalla garanzia ed alla prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c., comma III.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art.
artt. 1495 c.c
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 c.c., 1491 c.c., 115 e 116 c.p.c.
art. 1495 c.c
, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., con riferimento ai requisiti della denuncia ed alla sua tempestività, alla decadenza dalla garanzia ed alla prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c., comma III.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053
Cassazione civile sez. VI, 30/09/2019, n.24348
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27007/2018 R.G. proposto da: TORTORIELLO RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA N 66, presso lo studio dell’avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE rappresentato e difeso dall'avvocato BRANDI DAMIANO -ricorrente- contro CALICCHIO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANGELO EMO, 144 C/O ST. SORRENTINO, presso lo studio dell’avvocato DI MATTEO MARCELLO (DMTMCL75H18H703V) rappresentato e difeso dagli avvocati CATALDO FLAVIO (CTLFLV69B10L274M), CATALDO MARIA GABRIELLA (CTLMGB65T53H485J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 1113/2018 depositata il19/07/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2023dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La Cilento Marmi di Calicchio Giovanni chiese ingiungersi a Tortoriello Raffarle il pagamento della somma di £ 7.085.100 per la fornitura e posa in opera di manufatti in pietra. Propose opposizione al decreto ingiuntivo Raffaele Tortoriello ed eccepì l’inadempimento del contratto per i gravi vizi del marmo e della posa in opera, chiedendo la risoluzione del contratto. Si costituì Giovanni Calicchio ed eccepì la decadenza e la prescrizione dell’azione di garanzia.

Il Tribunale di Sala Consilina accertò il grave inadempimento della convenuta in relazione alla fornitura del materiale lapideo e risolse parzialmente il contratto. La Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. Per quel che ancora rileva in questa sede, la corte di merito accertò che tra le parti erano intercorsi diversi contratti di fornitura ed in particolare: le soglie di marmo vennero fornite in data l’8.6.1999 e l’11.6.1999, il portale il 26.7.1999, i gradini della scala tra il 12 ed il 17.11.1999 ed il camino il 30.12.1999, secondo quanto risultava dalle bolle di consegna.

Non vi era stata alcuna tempestiva denuncia dei vizi fino al 29.12.2000 per nessuna delle forniture e l’acquirente aveva pagato regolarmente la merce tanto che il ricorso monitorio aveva ad oggetto unicamente i gradini ed il camino. La CTU aveva evidenziato l’insussistenza dei vizi del camino perché le lesioni rientravano nella normalità; quanto alle soglie ed alcuni gradini, le fessurazioni e le lesioni sussistevano al momento della posa in opera ma non rendevano i beni inidonei all’uso cui erano destinati. In particolare, per quanto riguardava una soglia, dopo due giorni Raffaele Tortoriello ne chiese la sostituzione e la ditta fornitrice provvide tempestivamente, sicchè l’azione si era prescritta perché non esercitata entro un anno dalla consegna.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Tortoriello Raffaele sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso la Cilento Marmi di Calicchio Giovanni. In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1495 c.c., 1491 c.c., 115 e 116 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., con riferimento ai requisiti della denuncia ed alla sua tempestività, alla decadenza dalla garanzia ed alla prescrizione dell’azione ex art. 1495 c.c., comma III.

In particolare il ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che i vizi della merce fossero riconoscibili al momento della consegna mentre sarebbe stata necessaria una CTU per chiarire se, invece, si trattasse di caratteristiche della pietra, con analisi dei campioni da parte dell’Università di Napoli; il perito avrebbe chiarito che i vizi non erano identificabili alla data della consegna e, pertanto, non fossero riconoscibili se non da parte di compratore fornito di particolare competenze tecniche. Il ricorrente contesta che la denuncia fosse avvenuta con l’avviso del 29.12.2000,che avrebbe la natura di un atto meramente ricognitivo dei vizi denunciati immediatamente.

Infine, la Corte di merito avrebbe fatto mal governo della valutazione delle risultanze istruttorie, con particolare riferimento alla prova per testi, da cui si evincerebbe la tempestività della denuncia. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5 c.p.c., oltre all’erronea applicazione dell’art.1495 c.c. perché la sentenza avrebbe omesso qualsivoglia esame sul riconoscimento dei vizi per facta concludentia.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.115 c.p.c. e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente valutato le risultanze della CTU e della prova testimoniale in relazione alla riconoscibilità dei vizi. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili in quanto, lungi dall’enucleare una violazione delle regulae iuris, sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie. La Corte di merito non ha affermato che la denuncia dei vizi possa essere effettuata in qualunque modo e con qualunque mezzo ma, nel caso di specie, con indagine di fatto che si sottrae al sindacato di legittimità, ha accertato che non vi fu tempestiva denuncia dei vizi se non per una soglia, che venne tempestivamente sostituita.

Ne consegue che, ai sensi dell’art.1495 c.c., la denuncia dei vizi non avvenne negli ottogiorni dalla consegna o dalla consapevolezza della conoscenza dei vizi ma solo tardivamente con la nota del 29.12.2000, alla quale il ricorrente intende apoditticamente conferire valore ricognitivo dei vizi già denunciati. Quanto alla riconoscibilità dei vizi, la Corte, sulla base della CTU, ha escluso l’esistenza di vizi del camino perché le lesioni rientravano nella normalità; quanto alle soglie ed alcuni gradini, le fessurazioni e le lesioni sussistevano al momento della posa in opera.

Le doglianze investono la contraddittorietà della valutazione delle risultanze della CTU e della prova testimoniale, oltre al vizio di contraddittorietà della motivazione, non più censurabile, ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, se non nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053). In definitiva, secondo l’apprezzamento della Corte di merito, difettava la prova sulla tempestività della denuncia, che incombeva sul compratore, trattandosi di condizione dell’azione. Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di garanzia per ivizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività delladenuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere dellaprova di aver denunziato i vizi nel termine di leggeex art.1495 c.c. (Cassazione civile sez.

VI, 30/09/2019, n.24348). In ogni caso, la Corte di merito ha correttamente ritenuto che l’azione di garanzia si fosse prescritta, per quanto riguardava le soglie, in quanto pur in presenza del riconoscimento dei vizi da parte del venditore, che provvide tempestivamente alla sostituzione di una soglia, l’azione non venne tempestivamente esercitata entro un anno. Infondata è la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., che è ravvisabile solo ove il giudice abbia deciso in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, ponendo a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art.116 c.p.c.

Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sez