Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declares case extinguished and expenses compensated.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower courts had ordered structural modifications to comply with legal distance requirements, the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final ruling. Consequently, the court ruled that the proceedings end and all litigation costs are to be mutually compensated between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, comma 2; Art. 391, comma 1 c.p.c.: A cassation appeal is extinguished upon the appellant's valid withdrawal, terminating the proceedings and allowing for the mutual compensation of litigation expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al n. 19407/2018R.G. proposto da CAVALLAZZI S.A.S. DI SCHIAVETTI GIANFRANCO E C. , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dall’Avv. Antonio Cappelleri e dall’Avv. Mario Cappelleri , con procura speciale apposta su foglio separato ed elettivamente dom iciliat a in Roma, Via Caio Mario 13, presso lo studio degli stessi; -ricorrente- contro Distanze –Rinuncia al ricorso da parte del difensore BECELLI BARBARA, rappresenta e difende con procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.
Berardo Serafini ed elettivamentedomiciliata in Roma, Via Emanuele Filiberto 271, presso lo studio dello stesso difensore; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2691/2018, pubblicata il 24aprile 2018 e notificata il 26 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023 dal Consigliere Milena Falaschi. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 5 maggio 2006, Barbara Becelli, proprietaria del fondo con soprastanti fabbricati sito in Ponzano Romano “Località Mandriacce” distinto al Catasto Terreni al Foglio 18, part. 6, 7, 14, 15 e 50, evocava, dinanzi al Tribunale di Rieti - Sezione distaccata di Poggio Mirteto, la Cavallazzi s.a.s., proprietaria del fondo con soprastanti fabbricati confinante con quello dell’attrice, chiedendo la riduzione in ripristino dello stato dei luoghi e il risarcimento dei danni da questa subiti a causa della violazione delle distanze legali scaturita dalle opere di costruzione e ristrutturazione realizzate dalla convenuta.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della società convenuta, il Tribunale adito, disposta CTU, con sentenza n. 96/2008, rigettava integralmente le domande dell’attrice ritenendo rispettate le distanze legali sulla base delle risultanze della CTU. In virtù di impugnazione interposta, con atto di citazione notificato il 14 novembre 2008, da Barbara Becelli, con la quale contestava, in particolare, il criterio di calcolo delle distanze utilizzato dall’ausiliare (misure radiali anziché misure lineari dirette) e chiedeva disporsi nuova CTU, la Corte d’appello di Roma, nella resistenza della società appellata, disposta nuova CTU, accoglieva parzialmente l’appello, aderendo, in relazione agli elementi di disaccordo emersi tra gli esiti della consulenza espletata in appello e quella svolta in primo grado, alla prima, ritenendola conforme agli strumenti urbanistici del Comune di Ponzano Romano per quanto riguardava i criteri di misurazione delle distanze e, per il resto, maggiormente chiara e completa.
In parziale riforma della decisione del giudice di prime cure disponeva l’arretramento del vano scala annesso all’edificio D fino alla distanza minima di dieci metri dal confine con la proprietà Becelli, nonché la demolizione di tutti i muri evidenziati in rosa nella planimetria n. 4.1 della seconda relazione peritale, con la sola eccezione della parte di muro colorata in verde nella planimetria 4b.1; inoltre, la demolizione del muro colorato in giallo e contrassegnato dalla sigla 5a iscritta in un cerchio nella planimetria 4a.2, rigettato per il resto il gravame.
In particolare, con riferimento alla costruzione di “un fabbricato fuori terra con vicino un comignolo posto ad una distanza di metri 8,29 dalla proprietà dell’istante” ritenuta dall’appellante “in netto contrasto con l’art. 890 c.c.”, la Corte d’appello respingeva la doglianza stante il rispetto delle distanze legali come risultante da entrambe le CTU. In relazione ad “un ampio solaio con lastrico solare munito di pavimentazione posto a 50 cm dalla recinzione del confine della Becelli” e a “un muro e nuovo fabbricato posti a m. 9,25 dal magazzino dell’attrice” la Corte d’Appello condannava l’appellata ad arretrare fino alla distanza di 10 metri dal confine tutta la parte del vano scala che emerge al di sopra del piano di calpestio e del giardino/lastrico solare, non consentendo, l’obbligatorietà della predisposizione di impianti destinati a favorire la mobilità dei disabili, di derogare le norme che impongono il rispetto delle distanze tra fondi finitimi.
Inoltre, in relazione a “vari muretti di tufo realizzati ad una distanza variabile tra 0,70 a 1,60 metri dal confine”, così formulata la domanda, il Giudice distrettuale rilevava la difformità delle distanze per quelli colorati in rosa nella planimetria del secondo consulente, ad esclusione del “piccolo tratto di muro” qualificabile quale muro di confine avente facce libere ed insistendo sul confine, per avere la società appellata modificato con i lavori l’altimetria dei luoghi. Inoltre, andava disposta la demolizione del muro colorato in giallo perché insistente su “stradello” che nella sostanza costituiva strada interpoderale di proprietà comune delle parti.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ricorre la CAVALLAZZI S.A.S. DI SCHIAVETTI GIANFRANCO E C. sulla base di cinque motivi, cui resiste BARBARA BECELLI con controricorso. Fissata adunanza camerale al 15 marzo 2023, in imminenza della stessa, il 12.03.2023, la ricorrente depositava telematicamente, oltre che con invio di mail, atto di rinuncia, recante la sottoscrizione di entrambi i difensori delle parti. L'atto di rinuncia al ricorso - sebbene sottoscritto dal difensore della società, al pari dell’accettazione che reca la firma del solo difensore della controricorrente, per essere entrambi i difensori muniti del relativo potere (cfr Cass. 7 ottobre 2005 n. 19648) - soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c., per cui a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione.
In conclusione, da quanto sopra consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, c.p.c.) e le spese di lite del presente giudizio possono essere compensate nei confronti di tutte le parti, stante la definizione transattiva della controversia, come si evince dalle premesse della stessa rinuncia. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia; dichiara interamente compensate fra le parti le spese