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Ordinanza — n. 25275/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against dismissal for lack of standing due to failure to specify nullity claim in summons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25275/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal, quashing the lower court's dismissal of the plaintiffs' claim for lack of active standing. The plaintiffs argued they lacked standing because they failed to explicitly request the nullity of the conciliation agreement in their initial summons, which the lower court interpreted as a procedural defect. The court ruled that such a defect regarding the representative power of the deceased party is a matter of public order relevable ex officio, meaning the failure to specify the nullity claim in the summons does not bar the action. Consequently, the court held that the plaintiffs' request for nullity was implicitly included in their general request for invalidity, thereby granting them the necessary standing to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 322 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The failure to specify a claim for nullity in a summons does not deprive the plaintiff of standing when the lack of representative power is a matter of public order relevable ex officio, as the request for nullity is implicitly included in a general request for invalidity.

Parole chiave

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lack of standing nullity of agreement representative power public order ex officio review interpretation of summons procedural defect regime della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 322 c.p.c.
L’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente: gli attori hanno domandato la nullità del verbale di concilia- zione ex art. 322 c.p.c. per difetto del potere di Ferruccio Stefanelli di agire anche in nome e per conto dei fratelli Aristide ed Edoardo .
Art. 112 c.p.c.
Si deducequindi violazione dell’art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo si fa valere che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice che, ove la parte domandi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator, ne dichiari l’inefficacia.
Art. 1322 co. 2 c.p.c.
non si applicano all’interpretazione della do- manda giudiziale, poiché nel processo civile non vi è una volontà ne- goziale degli effetti da indagare e ricostruire come accade invece nel campo della multiforme varietà degli interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 co. 2 c.p.c.
Art. 156 c.p.c.
Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativamente, requisiti di forma-contenuto dell’atto processuale, legislativamente previsti per far conseguire all’atto processuale tale scopo.
art. 322 c.p
L’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente: gli attori hanno domandato la nullità del verbale di concilia- zione ex art. 322 c.p.c.
art. 112 c.p
Si deducequindi violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 99 c.p
Ilimiti del suo potere interpretativo sono segnati dal rispetto del principio della domanda: «chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre do- manda al giudice (competente)» (art. 99 c.p.c.).
art. 156 c.p
Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24480/2020
Cass. 20325/2006
Cass. 11103/2020
Cass. SU 11377/2015
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Testo completo

pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21541/2018 proposto da : CIACCARINI CARLA, STEFANELLI CRISTINA, STEFANELLI MASSIMO, rappresentatie difesi dall'avvocato SIMONE ARIANO ; -ricorrenti- contro GIGLI ROMANO, STEFANELLI LOREDANA, IMMOBILIARE S. EUSEBIO 82 s.r.l., STEFANELLI ERNESTO; -intimati- avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI ROMA n. 473 8/201 7 depositata il14/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere REMO CAPONI. FATTI DI CAUSA Nel 2007 Edoardo, Ernesto, Loredana e Cristina Stefanelli conveni- vano dinanzi al Tribunale di Tivoli l’Immobiliare S. Eusepio 82 s.r.l., la legale rappresentante della società Vittoria Prada e il socio Romano Gigli.

Premettevano che, con accordo conciliativo stipulato nel 2001 2di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – Caponi Est. dinanzi al Giudice di pace di Subiaco, Ferruccio Stefanelli, dichiarando di agire anche in nome e per conto dei fratelliEdoardo e Aristide, rico- nosceva due terreni come affrancati da enfiteusi (ex l. 607/1966) in favore dell’Immobiliare (controparte dell’accordo). Circa due anni dopo l’Immobiliare rivendeva i terreni a Romano Gigli. Nella compravendita si menzionava che i beni erano pervenuti alla venditrice dall’accordo conciliativo.

Gli attori argomentavano che Ferruccio aveva agito senza procura e domandavano pertanto la nullità dell’accordo conciliativo e la nullità o l’annullamento della compravenditache l’Immobiliare aveva stipulato successivamente vantandosi proprietaria dei beni sulla base del verbale di conciliazione ex art. 322 c.p.c. In primo gradoquest’ultimo veniva qualificato come scrittura privata riconosciuta in giudizio in base al terzo comma della medesima disposizione. Si dava atto della morte di Ferruccio (eredi: i figli Ernesto e Loredana e la moglie Giovannina De Angelis) e di Aristide (erede:il fratello Edoardo).

Il tribunale rigettava le domande, dichiarando il difetto di legittimazione attiva de gli attori, poiché costoro n o n avevano dedotto il loro rapporto con la parte dell’accordo conciliativo (e dichiarando altresì il difetto di legittimazione passiva della rappresentante legale della Immobiliare). Appellava Edoardo Stefanelli, anche in qualità di erede di Aristide, facendo valere che: (a)l’atto introduttivo del procedimento dinanzi al Giudice di Pace (in sede non contenziosa)indicava che i terreni erano intestati alle decedute Maria e Angela Proietti e che gli eredi erano Ari- stide, Edoardo e Ferruccio Stefanelli; (b) egli, Edoardo, quale erede ex legedella madre Angela Proietti e della zia Maria Proietti, era compro- prietario dei terreniinsieme ai fratelli Aristide e Ferruccio; (c) pertanto, sarebbe stata necessaria l’adesione di Edoardo e Aristide all’accordoex 3di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – Caponi Est. art. 322 c.p.c.

La Corte di appello, pur riconoscendo la legittimazione ad agire di Edoardo, ha confermato il rigetto della domanda. Ricorre in cassazione la parte attrice con tre motivi, illustrati da me- moria.Rimane intimata la parte convenuta. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. -Con il primo motivo si censura che la questione relativa all’inef- ficacia e non alla nullità del verbale di conciliazione non sia stata rile- vata d’ufficio e non ci si sia valsi del poteredi interpretare la domanda giudiziale. Si deducequindi violazione dell’art. 112 c.p.c. Con il secondo motivo si fa valere che non incorre in vizio di ultra petizione il giudice che, ove la parte domandi la nullità del contratto concluso dal falsus procurator, ne dichiari l’inefficacia.

Infatti, quest'ul- tima costituisce un minus rispetto alla nullità e può ritenersi virtual- mente compresa in quest’ultima. Si deduce di nuovo violazione dell’art.112 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia che la Corte di appello abbia ritenuto consolidato l'effetto traslativo dell'atto impugnato nei confronti degli eredi di Aristide Stefanelli e segnatamente di Cristina, Ernesto e Lore- dana (nipoti),in quanto rimasti contumaci nel giudizio di appello. L'er- rore del giudice scaturisce dal non avere considerato che Edoardo Ste- fanelli agiva sia in proprio che nella qualità di erede del fratello Aristide, deceduto celibe e senza figli. 2.1.– Sono da accogliere il primo e il terzo m otivo, con assorbimento del secondo motivo.

L’argomentazione censurata della sentenza impugnata è la se- guente: gli attori hanno domandato la nullità del verbale di concilia- zione ex art. 322 c.p.c. per difetto del potere di Ferruccio Stefanelli di agire anche in nome e per conto dei fratelli Aristide ed Edoardo . Su questa base hanno domandato il riconoscimento della loro qualità di 4di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – Caponi Est. proprietari dei terreni contesi. Tuttavia, la vicenda è da qual ificare come mandato senza rappresentanza per difetto di una valida procura.

Ciò non determina la nullità dell’atto, bensì la sua inefficacia: «Quindi […] la causa petendi, sulla quale l'appellante ha fondato la sua do- manda di riconoscimento della […] proprietà dell'immobile, è in diritto infondatain quanto gli atti impugnati, sulla base del vizio evocato , non erano né nulli né annullabili». Inoltre,Ferruccio Stefanelli ha comunque trasferitovalidamente la sua quota di comproprietà. Di più: quanto alla quota di Aristide Stefanelli, di cui Cristina, Ernesto e Loredana Stefa- nelli sono eredi, la sentenza è passata in giudic ato con conseguente consolidamento dell’effetto traslativo dell’atto impugnato.

Pertanto, Edoardo Stefanelli non può vedersi riconosciuta la piena ed esclusiva proprietà dei beni in questione.Così la Corte di appello. 2.2. -L’argomentazione è viziata dai due errori denunciati dal primo e dal terzo motivo di ricorso. Come anticipato, rimarrà assorbito ilse- condo motivo, checondivide la sostanza del primo motivo. 2.3. -Primo motivo. Se un attore domanda in giudizio la nullità di un atto, a ciò si determina perché aspira a vedere rimossigli effetti giuri- dici dell’atto di cui domanda la null ità . Intende sentirne dichiarata l’inefficacia.

In linea di principio, l’atto nullo non produce effetti. Quindi, l’attore ha intrapreso una iniziativa processuale logicamente con- gruente con il suo intento. Dall’altro lato, il giudice ha il potere di in- terpretare la domanda giudiziale. Egli la deve interpretare. Ilimiti del suo potere interpretativo sono segnati dal rispetto del principio della domanda: «chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre do- manda al giudice (competente)» (art. 99 c.p.c.). Il giudice deve saper cogliere l’intenzione dell’attore (cioè, il diritto sostanziale che egli ha inteso far valere) per come essa si è manifestatanella domanda giudi- ziale. 5di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – Caponi Est.

Perinterpretare la domanda giudiziale non sono impiegabili i canoni di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 ss. c.c. Ciò non tanto perché non vi è una comune intenzione delle parti da individuare.Tale giusti- ficazione da un lato proverebbe «troppo», perché implicherebbe logi- camente che tali canoni non possano applicarsi agli atti di volontà uni- laterali. Dall’altro lato «proverebbe poco»,poiché non guarderebbe alle ipotesi di domande giudiziali congiunte, che pur esistono. Gli artt. 1362 ss. c.c. non si applicano all’interpretazione della do- manda giudiziale, poiché nel processo civile non vi è una volontà ne- goziale degli effetti da indagare e ricostruire come accade invece nel campo della multiforme varietà degli interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 co. 2 c.p.c.

Vi è invece uno scopo dell’atto processuale ex art. 156 c.p.c. e vi sono, correlativamente, requisiti di forma-contenuto dell’atto processuale, legislativamente previsti per far conseguire all’atto processuale tale scopo. Non a caso, l’evoluzione giurisprudenziale degli ultimi decenni in ma- teria è caratterizzata da due movimenti collegati e sintonici: da un lato, il progressivo abbandono dell’orientamento che riteneva applicabili alla domanda giudiziale le norme di ermeneutica contrattuale (cfr. Cass.24480/2020, ove si rinvia a Cass. 20325/2006 per l’indirizzo reces- sivo); dall’altro lato la progressiva apertura ad un sindacato diretto da parte della Corte di cassazione, come giudice del fatto processuale, dell’interpretazione cui la domanda giudiziale è stata assoggettata dal giudice del merito, ove sia opportunamente censurata la violazione di norme processuali, in particolare dell’art. 112 c.p.c. (cfr.

Cass.11103/2020). In relazione alla domanda giudiziale, gli scopi dell’atto processuale sono essenzialmente due: consentire al convenuto di apprestare una difesa adeguata all’iniziativa dell’attore; consentire al giudice di 6di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – Caponi Est. pronunciarsi nel merito deldiritto fatto valere in giudizio , per come tal e «far valere»si è manifestato nella domanda giudiziale proposta. Nel caso di specie, il rigettare la domanda perché l’attore non ha scritto nell’atto di citazione che domandava la dichiarazione d’ineffica- cia di un atto di cui domandava la nullità equivale (se è vero, c ome è vero in linea di principio,che la nullità non produce effetti) a negare la tutela giurisdizionale, prima di urtare (come certamente urta ) contro l’orientamento della giurisprudenza di legittimitàdalla quale si desume con chiarezza che il difetto o il superamento del potere rappresentativo costituisce una questione rilevabile d’ufficio (così Cass.

SU 11377/2015): rilievo che, congiunto alle allegazioni e alla istanza di tutela proposta dall’attore, deve condurre alla stessa conclusione che si deve poter raggiungere attraverso l’impiego del potere di interpre- tare la domanda giudiziale. È accolto il primo motivo di ricorso. 2.4.– Da accogliere è anche il terzo motivo. Risulta dalla intestazione della sentenza impugnata che Edoardo Stefanelli ha impugnato sia in proprio che nella qualità di erede del fratello Aristide, deceduto celibe e senza figli.Pertanto, è erroneo ritenere che sia consolidato l’effetto traslativo della quota di Aristide, parimenti oggetto dell’atto stipulato da Ferruccio Stefanelli in condizione di difetto di potere rappresenta- tivo. 3.

– Sono accolti il primo e il terzo motivo di ricorso. È dichiara to assorbito il secondo motivo. È cassata la sentenza impugnata in rela- zione ai motivi accolti. È rinviata la causaalla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui è demandata altresì la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

7di 7 – 2 1541 /2018 – S2 – CC 27/04/2023 ( 20 ) – Caponi Est. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo ; dichiara assorbito il se- condo motivo; cassa la sentenza impugnata in rel