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Ordinanza — n. 25122/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against dismissal of claim for unjust enrichment against municipality due to lack of contractual basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25122/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Sebastiano Aliperti's appeal against the Second Section of the Court of Appeal of Naples, which had dismissed his claim for unjust enrichment against the Municipality of San Gennaro Vesuviano. Aliperti argued that the municipality's prior debt recognition deliberation constituted a valid acknowledgment of debt despite the lack of a written contract, and that his surrogatory action was admissible. The court held that such deliberations cannot retroactively validate contracts lacking the required written form and that the claim for unjust enrichment was a new, distinct demand not properly introduced in the initial citation.

Regesto Legislator

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Art. 2041 cod. civ.; Art. 191 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267: A municipal deliberation recognizing a debt ex post facto does not validate a contract lacking the required written form, nor does it create a basis for a claim of unjust enrichment when the original contractual demand was not properly supplemented.

Parole chiave

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unjust enrichment claim municipal debt recognition lack of written contract surrogatory action admissibility retroactive validation of contracts tasse di allacciamento fognario tassa d'esenzione dal servizio contro il fuoco perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 cod. civ.
21-12-2022 - 3 - fuori bilancio costituiva riconoscimento di debito; sostenne pure che la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. comunque non escludessela proponibilità dell’azione in via subordinata; aggiunse che l’azione ex art.2041 cod.
Art. 191 comma 4 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
, essendo esperibile, in mancanza di contratto scritto, l’azione giudizialetipica prevista dall’art. 191 del decreto legislativo 18/08/2000 n.
Art. 2900 cod. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 184 cod. proc. civ.
Art. 345 cod. proc. civ.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod.
Art. 360 n. 5 c.p.c.
3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod.
art. 2041 cod. civ
21-12-2022 - 3 - fuori bilancio costituiva riconoscimento di debito; sostenne pure che la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ.
art. 36 cod. proc. civ
civ., perché difettava una delibera di esplicito riconoscimento a posteriori dell’arricchimento ; confermò che la pretesa domanda in surroga dei funzionari fosse inammissibile per i limiti posti dall’art. 36 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6, n. 510 del 14/01/2021
Cass. Sez. 2, n. 15303 del 13/05/2022
Cass. Sez. 2, n. 17482 del 04/07/2018
Cass. Sez. 1, n. 18145 del 06/06/2022
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14061-2017 proposto da: ALIPERTI SEBASTIANO, elettivamente domiciliato in Roma, via Della Frezza 56, presso lo studio dell'avv. Giovanni Actis dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro COMUNE SAN GENNARO VESUVIANO, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Rizzo 50 , s c. C int. 2, presso lo studio dell'avv. Ugo Caminiti , rappresentato e difeso dall'avv. Mario D' U rso , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 14061 sez.

S2 -ud. 21-12-2022 - 2 - avverso la sentenza n. 35/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata in data11/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione dell’11/10/2010, il Comune di S.Gennaro Vesuviano propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confrontida Sebastiano Aliperti, titolare dell’impresa omonima, per il pagamento della somma di Euro 353.552,62 quale corrispettivo per l’espletamento di lavori di disostruzione ed espurgo della rete fognaria comunale, come da fattura allegata.

Il Comune eccepìl’improcedibilità del giudizio per litispendenza, avendo Aliperti proposto analogo giudizio per la sua condanna al pagamento di Euro 509.436,97per lo stesso titolo, la mancanza di un contratto scritto ad substantiam , l’i nammissibilità della domanda subordinata avanzata ex art.2041 cod. civ. , essendo esperibile, in mancanza di contratto scritto, l’azione giudizialetipica prevista dall’art. 191 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL) nei confronti dell’amministratore, funzionario o dipendente che ha ordinato la prestazionee, infine, l’infondatezza della domanda in quanto fondata su un accordo transattivoche si era risolto perché Aliperti si era avvalso della clausola risolutiva espressa, non avendo alcun valore di riconoscimentola delibera di autorizzazione alla transazione in quanto revocata con successiva e contraria delibera.

Costituendosi, Sebastian o Aliperti precisò che il giudizio già pendente aveva ad oggetto proprio l’azione di responsabilità diretta nei confronti degli amministratori, che la prova del credito era negli atti transattivi che costituivano rinnovazione per facta concludentia dell’impegno contrattuale privo di forma, che comunque la delibera Ric. 2017 n. 14061 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 3 - fuori bilancio costituiva riconoscimento di debito; sostenne pure che la sussidiarietà dell’azione ex art. 2041 cod. civ. comunque non escludessela proponibilità dell’azione in via subordinata; aggiunse che l’azione ex art.2041 cod. civ. era stata comunque proposta in surroga dei funzionari amministrativi, perché a costoro sarebbe comunque spettata l’azione per il recupero di quanto fossero stati costretti a corrispondergli in forza dell’azione ex art. 191comma 4 TUEL .

2. Con sentenza n. 1502/2012, il Tribunale di Nola dichiar ò la litispendenza, revocando il decreto opposto; dichiarò pure inammissibile la domanda ex art. 2041 cod. civ. in via surrogatoria, escludendone la proponibilità ex 36 cod. proc. civ., atteso che ogni domanda del creditore opposto è una domanda riconvenzionale.

3. Con sentenza n. 35/2017, pubblicata in data 11/1/2017, la Corte d’appellodi Napoli, rigettò l’appello, correggendo la motivazione del Tribunale: escluse, infatti, la sussistenza di litispendenza perché oggetto del precedente giudizio era il pagamento di una diversa fattura, relativa ad una diversa frazione del rapporto ; confermò l’inammissibilità dell’azione ex art. 2041 cod. civ., perché difettava una delibera di esplicito riconoscimento a posteriori dell’arricchimento ; confermò che la pretesa domanda in surroga dei funzionari fosse inammissibile per i limiti posti dall’art. 36 cod. proc. civ. alla proponibilità delle domande riconvenzionali.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sebastiano Aliperti, affidandolo a tre motivi a cui il c omune di San Gennaro Vesuvianoha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in due profili in riferimento ai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Sebastiano Aliperti ha prospettato la « violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 , 1418, 1424 cod. civ. e degli artt. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923 n. Ric. 2017 n. 14061 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 4 - 2440,in relazione alle norme degli artt. 115, 116 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello escluso la sussistenza di una domanda contrattuale in relazione agli accordi transattivi intercorsi tra il Comune e la ditta creditrice; motivazione contraddittoria, illogica, apparente in relazione all’art. 360 n.3 e n. 5 cod. proc. civ. su fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti»(così in ricorso).

La Corte d’appello non avrebbe considerato che le transazioni del 31/1/2005 e del 24/2/2005 hanno sostituito ex novo il precedente rapporto , costituendo per tale loro natura idoneo fondamento alla domanda contrattuale; alla fattispecie, peraltro, non sarebbe applicabile il principio per cuile transazioni novative che intervengono su un titolo nullo sono sanzionate con la nullità soltanto perché il contratto rinnovato non era illecito; il Comune di San Gennaro Vesuviano ha soltantodedotto la nullità del precedente contrattoin quanto privo della forma scritta, ma non hai mai proposto azione di annullamento degli atti transattivi. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Quanto allaviolazione degli art. 115 e 116 cod. proc. civ. , per giurisprudenza ormai consolidata, sussiste violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. quando il Giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli e dai limiti del principio di non contestazione e dell’utilizzabilità del notorio; è, perciò, inammissibile la censura che denunci la violazione individuandola nell’avere il Giudice attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove invece che ad altre, perché questa attività valutativa è consentita dal successivo art. 116 cod. proc. civ..

La violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., d’altro canto, sussiste quando il giudice, nel valutare una risultanza probatoria, abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove Ric. 2017 n. 14061 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 5 - a cui il legislatore abbia attribuito un determinato valore ovvero abbia considerato come aventi valore legale, recependole senza apprezzamento critico, prove che invece avrebbe dovuto valutare secondo «prudenza»; conseguentemente, la censura che denunci la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. prospettando un non corretto esercizio del prudente apprezzamento della prova non legale è ammissibile soltanto nei rigorosi limiti in cui è ancora consentito il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022). Nell’articolare la prima censura, il ricorrente non ha prospettato alcuna violazione di legge nei sensi suindicati. A ciò deve aggiungersi che, dalla sentenza impugnata, risulta che le transazioni erano state risolte perché lo stesso Aliperti si era avvalso della clausola risolutiva espressa e che la domanda di ingiunzione era stata fondata sul riconoscimento di debito operato oltre che nelle transazioni risolte , nella delibera comunale n. 21/08 , correlata alla transazione, che aveva espressamente riconosciuto la legittimità del debito fuori bilancio; la Corte d’appello ha rilevato che la delibera di riconoscimento fuori bilancio era intervenuta dopo l’e secuzione delle prestazioni e, perciò, non era stata finalizzata alla conclusione del contrattoed era stata in ogni caso annullata con la successiva delibera n. 3/2010ed ha escluso – con corretta motivazione - la configurabilità giuridica della conclusione del contratto per facta concludentia.

Non risulta, pertanto, che le transazioni siano state azionate quali atti di rinnovazione del contratto nulloe non può perciò essere chiesto a questa Corte di legittimità l’esame e l’interpretazione delle transazioni.

2. Il secondo motivo è così rubricato: «violazione e falsa applicazione degli artt. 2041, 2042 cod. civ. e degli artt. 191 e 194 Ric. 2017 n. 14061 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 6 - Legge 267/2000 inrelazione alle norme degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., ave n do la Corte di Appello escluso l’azione di indebito arricchimento nei confronti dell’ente comunale pur in presenza di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio. Motivazione contraddittoria, illogica, apparente in relazione all’art. 360 n.3 e n. 5 cod. proc. civ.su fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti». 2.1.

Il motivo è infondato. In disparte le considerazioni sull’inammissibilità della censura in relazione all’art. 115 e 116 cod. proc. civ. per le considerazioni esposte al punto 1.1., la Corte d’appello ha escluso la rilevanza della delibera sia perché revocata con successiva delibera di contenuto contrario, sia in corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della p.a., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam (Cass .

Sez. 6 - 2, n. 510 del 14/01/2021; Sez. 2, n. 15303 del 13/05/2022).

3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha infine lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt.2041, 2900 cod. civ e degli artt. 112,184, 345 cod. proc. civ ., « avendo la Corte di Appello ritenuto inammissibile l’azione surrogatoria di indebito arricchimento proposta nei confronti dell’Ente comunale con motivazione contraddittoria, illogica, apparente in relazione all’art. 360 n.3 e n. 5 c.p.c. su fatti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti». Ric. 2017 n. 14061 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 7 - Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente rilevato che la domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamentee pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova; in conseguenza, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza(Cass.

Sez. 2, n. 17482 del 04/07/2018; Sez. 1, n. 18145 del 06/06/2022): ciò nella fattispecie è stato escluso sia accaduto.

4. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna di Sebastiano Aliperti al rimborso delle spese processuali in favore del Comune di San Gennaro Vesuviano. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Sebastiano Aliperti al rimborso delle spese processualiin favore del Comune di San Gennaro Vesuviano, liquidandole in Euro 7.500,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2017 n. 14061 sez. S2 -ud. 21-12-2022 - 8 - contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norm