Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's death, ruling civil court proceedings do not apply interruption rules for deceased parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinct following the death of the appellant, Giancarlo Moretto. The court held that the civil court process is exclusively a technical exercise for lawyers, meaning procedural interruption events cannot be invoked by a deceased party. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs to the opposing heirs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 299 c.p.c.; The civil court process is an exclusively technical exercise for lawyers, meaning procedural interruption events cannot be invoked by a deceased party, rendering the appeal extinct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12335-2019 proposto da: MORETTO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Bocca di Leone n.78, presso lo studio dell'avv.Curzio Cicala, rappresentato e difesodall’avv. Francesco Pavan, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro MARIGONDA MARIA PAOLA, FORNASARI MARIA CRISTINA, FORNASARI MICHAELA, quali eredi di FORNASARI VITTORIO UGO, domiciliate in Roma, via Carlo Falbo 22 , presso lo studio dell’avv. Angelo Colucci, rappresentate e difese dall’avv.
Alberto Teso, giusta procura in calceal controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrenti - Ric. 2019n. 12335sez. S2 - ud. 21 - 12 - 2022 - 2 - avverso la sentenza n. 415/2019della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA , depositata l’11/2/2019, notificata in pari data; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 21/12/2022 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - Giancarlo Moretto ha proposto ricorso per c assazione , affidandolo a tre motivi, avverso la sentenza n. 415/2019 della Corte d’appello diVenezia, depositata l’11/2/2019, notificata in pari data, con cui, per quel che ancora qui rileva, in riforma della sentenza n.250/2010del Tribunale di Venezia sez. di San Donà di Piave , è stata dichiarata la nullità del contratto professionale del 31/5/2004 e rigettata la sua domanda di riconvenzionale di pagamento avanzata nei confronti di Vittorio Ugo Fornasari, con condanna alla restituzione a quest’ultimo della somma di Euro 8.704,00 oltre interessi;
− Maria Paola Marigonda, Maria Cristina Fornasari, Michaela Fornasari, quali eredi di Vittorio Ugo Fornasari hanno resistito con controricorso; − con atto ritualmente sottoscritto, il difensore ha rinunciato al ricorsoper intervenuta morte dell’assistito Giancarlo Moretto ; consideratoche: - a l giudizio di cassazione non è applicabile, in via analogica, l'istituto dell'interruzione per uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ., tanto più ove detti eventi si riferiscano alla parte, considerato che quello di cassazione è ab initioun processo di avvocati, volto unicamente alla soluzione di questioni giuridiche alle quali solo il difensore, e non anche la parte, può dare il suo contributo tecnico(Sez.
U, n. 14385 del 21/06/2007) -il giudizio di cassazione dev’essere, pertanto, dichiarato estinto e il ricorrente de v’ essere condannat o , per il principio di causalità, al Ric. 2019n. 12335sez. S2 - ud. 21 - 12 - 2022 - 3 - rimborso delle spese in favore delle controricorrenti, liquidate in dispositivo in riferimento al valore dichiarato; - non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna il ricorrente Giancarlo Moretto al pagamento, in favore delle controricorrentiMaria Paola Marigonda, Maria Cristina Fornasari, Michaela Fornasari, quali eredi di Vittorio Ugo Fornasari, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civi