Cassation court dismisses appeal against appellate court ruling on preliminary sales contract resolution due to payment satisfaction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Erregidi SRL against the Brescia Court of Appeal's decision resolving preliminary sales contracts. The lower court correctly ruled that the advance payment made by the buyers satisfied the seller's credit, rendering the subsequent demand for restitution unfounded. The cassation court found no violation of procedural or substantive law, noting that the appellant's new arguments regarding the validity of the receipt were inadmissible as raised for the first time.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 163, 183 c.p.c.: The court dismisses appeals where the appellate court correctly applies civil procedure rules regarding the satisfaction of creditor claims through advance payments and rejects new legal arguments introduced for the first time in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 4545-2018 proposto da: ERREGIDI SRL, in persona del le gale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PIO XI 13, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CROCE, rappresentata e difes a dall'avvocato ROBERTO TRUSSARDI , giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro SORIM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, FINPAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat e in ROMA, VIALE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato ORESTE BISAZZA TERRACINI, che le rappresenta e difende unitamente Ric. 2018 n. 04545 sez.
S2 -ud. 21-10-2022 -2- all'avvocato MARIO RINO ORIOLI, giusta procura speciale in atti; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 20/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI; FATTI DI CAUSA 1. I fatti di causa sono così ricostruiti nella sentenza impugnata: -con atto pubblico del 10/11/2011 , Sorim e Finpar hanno ceduto a Erregidi le rispettive partecipazioni relative all'intero capitale sociale dalle medesime detenuto nella società Fintre S.r.l. al prezzo pattuito di euro 175.000,00per ciascuna delle cedenti (prezzo della cui corresponsione era data quietanza in atti); -pressochè contestualmente Sorim e Finpar avevano stipulato con Erregidi due contratti preliminari di compravendita, con i quali Erregidi prometteva di costruire e vendere alle società attrici, con consegna entro il 31.12.2012, due immobili (a Sorim la villetta N e a Finpar la villetta O del lotto B) al prezzo di euro 175.000,00 oltre Iva , che veniva dichiarato già versato per l'importo di euro 159.000,00 oltre Iva per ognuna delle promissarie acquirenti , con relativa quietanza in atti; -Erregidi consegnava a Sorim e Finpar anche due polizie fideiussorie per l'importo di euro 159.000 ,00 oltre Iva e si impegnavaa consegnare gli immobili entro il 31/12/2012;
Ric. 2018 n. 04545 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -3- -poiché nel dicembre del 2012 non era ancora iniziata la costruzione degli immobili, le società Sorim e Finpar chiedevano il pagamento degli importi garantiti dalle polizze fideiussorie; -Erregidi dichiarava di contro di considerare risolti i contratti preliminari in ragione de l mancato versamento di euro 159.000,oltre Iva, da parte di entrambe le società promissari e acquirenti.
2. Con atto di citazione notificato il 4 luglio 2013, Sorim e Finpar convenivano in giudizio Erregidi avanti il Tribunale di Bergamo, chiedendo la pronuncia di risoluzione per inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con i contratti preliminari di compravendita immobiliare, con la condanna di Erregidi alla restituzione della somma di euro 159.000,00,oltre Iva.
3. Si costituiva in giudizio Erregidi , che nega va la corresponsione della somma di cui sopra ed evidenzia va che la cessione delle quote di Fintre Srl nullaaveva a che vedere co n l’instauratogiudizio.
5. Con sentenza n . 604/2016 , i l Tribunale di Bergamo respingeva la domanda att orea : richiamato il contenuto de lla memoria ex art.183 comma 6 n. 2 c.p.c. con la qual e le parti convenute avevano indicato – diversamente da quanto affermato in atto di citazione - quale prova scritta del loro adempimento la quietanza dei contratti preliminari e sostenuto l’avvenuta compensazione con la cessione a Erregidi delle quote da loro detenute in Fintre S.r.l., riteneva il primo giudice che proprio quest'ultima dichiarazione precludeva in radice l'accoglimento della domanda attorea, non potendosi chiedere la restituzione quale effetto della dichiarazione di risoluzione Ric. 2018 n. 04545 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -4- del contratto di un importo che non era mai stato corrisposto a parte convenuta.
6. L’appello proposto da Sorim e Finpar avverso detta sentenza veniva accolto dalla pronuncia n. 20/2018 della C orte di appello di Brescia, emessa nella resistenza di Erregidi.
7. Avverso tale sentenza Erregidi ha propo sto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
8. Sorim e Finparhanno resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1241 c.c., 163, 183, 115 e 116 c.p.c. con riferimento all'art . 360 comma 1 n. 3 c.p.c. e per o messo esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Sostiene la ricorrente che, come affermato correttamente dal giudice di prime cure, parte attrice solo nella memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. (dunque, tardivamente) ha affermato che il pagamento sarebbe avvenuto per compensazione, così introducendo in giudizio una nuova causa petendi in violazione della giurisprudenza pacifica in tema di procedimento civile, che ammette solo modificazioni della domanda introduttiva atte a costituire semplice emendatio libelli .
Lungi dal chiarire quanto già contenuto nelle precedenti difese, le societàSorim e Finpar hanno modificato l'oggetto delle loro domande, introducendo nel processo un tema di indagine nuovo. Erra inoltre la Corte d i appello la d dove asserisce che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risoluzione del contratto, postoche il Tribunale Ric. 2018 n. 04545 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -5- si è pronunciato al riguardo, afferma ndo che il richiamo alla compensazione preclude in radice l'accoglimento della domanda di risoluzione, atteso che non si può chiedere la restituzione, quale effetto della dichiarazione di risoluzione, di un importo che non è mai stato corrisposto all’attuale parte ricorrente.
Sarebbe anzi la Corte d'appello, limitandosi ad affermare l'omissionein cui è stato ritenuto incorrere il giudice di primo grado, a violare il principio dell'obbligo di motivazione della sentenza,dando luogo a un'ipotesi censurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art.360 comma 1, n. 5 c.p.c. Per di più, risulterebbero violati gli artt. 115 e 116 c.p.c. perché le controparti nulla hanno mai contestato in ordine alle difese avanzate da Erregidi. 2.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c.
Erregidi si duole che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare le difese da essa svol te in entrambi i gradi di giudizio, in particolare che nessuna somma poteva essere condannata a restituire alle attrici perché nessuna somma le era mai stata dalle medesime corrisposta a qualsivoglia titolo in esecuzione dei contratti preliminari oggetto di causa. In ragione di ciò, Erregidi non diede legittimamente corso alla costruzione e al successivo trasferimento dei due immobili. Poiché i contratti preliminari e il contratto di cessione di quote societarie, come gli atti di quietanza agli stessi allegati, sono diversi e distinti tra loro, come diverse e distinte sono le obbligazioni dai medesimi nascenti, non si comprende –a detta della ricorrente - come dal valore della quietanza incorporata Ric. 2018 n. 04545 sez.
S2 -ud. 21-10-2022 -6- all'atto di cessione delle quote sociali possa discendere la rilevanza della quietanza allegata ai contratti preliminari. Il giudice di seconde cure non ha valutato il fatt o decisiv o che sono state le stesse controparti ed ammettere di non avere corrisposto nulla a parte convenuta, opponendo (tardivamente) in compensazione un proprio debito con gli asseriti crediti vantati nei confronti dell'odierna ricorrente. 3.-Il primo motivo è infondato. Le contestazioni del ricorrente riguardano, in sintesi: -il fatto che non era stata specificata dalle allora attrici la modalità di pagamento dell’acconto di euro 159,000, oltre Iva tramite compensazione; - il fatto che tale modalità fosse tardiva mente allegata in giudizio nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 2 c.p.c.; -il fatto che era riscontrato che non era stata versata da Sorim e Sofir alcuna somma, di tal ché Erregidi non poteva essere tenuta a restituire somme non percepite; -la circostanza che le due reciproche operazioni contrattuali (cessione di quote societarie e preliminari di vendita) fossero l’un l’altro autonome.
Il ragionamento del giudice a quo , pur succintamente motivato, risulta immune dalle sollevate censure. In particolare, la Corte distrettuale ha ritenuto errata la decisione del primo giudice, che - sebbene Sorim e Finpar avessero chiarito già nell'atto di citazione che la prova scritta degli acconti era rappresentata dall'articolo 5 delle scritture preliminari di compravendita e cheil pagamento era avvenuto per compensazione - ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di risoluzione dei contratt i preliminar i di compravendita e ha affermato che la dichiarazione delle part i Ric. 2018 n. 04545 sez.
S2 -ud. 21-10-2022 -7- attricidi avvenuta compensazione con il credito deriv ante dalla cessione delle quote di Fintre doveva condurre al rigetto della domanda. Sostiene la Corte d'appello che, a prescindere dal collegamento contrattuale tra il contratto di cessione di quote societarie e il contratto preliminare di compravendita, ove si riconosca valore alla quietanza incorporata nel primo atto – tesi sostenuta dalla stessa appellata –vada conseguentemente attribuita rilevanza anche alla quietanza contenuta del secondo atto. Il rifiuto di parte appellata a dare corso all'esecuzione della sua prestazione, giustificato da Erregidi per non avere ricevuto il pagamento del prezzo, è manifestamente infondato in quanto apertamente contraddetto dalla quietanza in atti da cui risulta che la somma di euro 159.000 ,00 oltre Iva è stata versata quale acconto del prezzo pattuito (art. 5 dell e scrittur e preliminaridi compravendita del 3/11/2011).
Da qui, il grave inadempimento di parte appellata che sorregge la domanda di risoluzione dei contratti preliminar i di compravendita, con conseguente accoglimento della domanda di restituzione dell'importo di cui sopra in favore di ciascuna delle società appellanti. Anche a volere concedere alla ricorrente che il riferimento alla avvenuta compensazione dei crediti, di identico importo, nascenti dai due contratti (cessione delle quote societarie e preliminari di vendita) fosse contenuto solo in memoria depositata ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.(fatto non smentito da Sorim e Finpar), nessuna tardività può prospettarsi nel caso di specie nella definizione della linea difensiva delle attuali controricorrenti, posto che il titolo della domanda era già Ric. 2018 n. 04545 sez.
S2 -ud. 21-10-2022 -8- chiaramente individuato in citazione e rappresentato dai menzionati contratti preliminari recanti la prova dell'adempimento delle rispettive prestazioni, attraverso l’apposizione ad essi della quietanza. La deduzione della modalità attraverso cui questo adempimento era avvenuto (la compensazione con i crediti nascenti dai contratti di c essione di quote societarie ) rappresenta solo la precisazione di una circosta nza già ritualmente acquisita agli atti di causa e non innovazione del thema decidendum, in funzione della sostanziale contestualità della doppia operazione contrattuale e del suo corrispondente valore economico.
Correttamente la Corte territoriale ha riformato la decisione del giudice di prime cure, risultando errata l’affermazione che il pagamento (quietanzato) tramite compensazione del prezzo non fosse satisfattivo per il creditore e che quindi lo stesso non fosse tenuto a restituire alcunchè. Oltre a non sussistere violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. in considerazione di quanto sopra esposto, neppure sussiste, nel caso di specie, violazione o falsa applicazione degli artt.115 e 116 c.p.c., che è ammissibile solo se si alleghi che il giudice “abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso basandosi sul prudente apprezzamento delle prove legali ovvero abbia considerato come facenti piena prova recependoli senza apprezzamento critico elementi di prova soggetti invece a valutazione” (Cass. n. 6774/2022), situazione che non ricorre nella sentenzaimpugnata. 4.-Anche il secondo motivo , in gran parte ripetitivo delle doglianze contenute nel primo mezzo di ricorso, è infondato.
Ric. 2018 n. 04545 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -9- La ricorrente deduce come fatto omesso non già un preciso accadimento o una precisa circostanza in sensostorico- naturalistico, ma questioni o argomentazioni difensive che non integrano l’area strutturale del motivo di doglianza proposto (Cass.n. 2268/2022) e che per di più sono state considerate e disattese dalla Corte di appello. A nulla giova poi alla ricorrente l’affermata l’irrilevanza della quietanza apposta ai contratti preliminari di vendita, da considerarsi quale quietanza “apparente”.
Come rilevato dalle controricorrenti, l’argomento è proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione, incorrendo nell’inammissibilità che comporta la prospettazione di nuove questioni di diritto in sede di legittimità (tra le tante: Cass. n. 15430/2018; n. 2038/2019) e comunque il rilascio di una quietanza “apparente” avrebbe reso necessaria la prova tramite controdichiarazione, in questo caso mancante (Cass. n. 19888/2014). 5.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato. La società ricorrent e dev e essere condannat a al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. 6.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l a ricorrent e al pagamento, in favore delle controricorrent i , delle spese del Ric. 2018 n. 04545 sez. S2 -ud. 21-10-2022 -10- giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r