Italian Court dismisses claim for easement of passage due to failure to prove interruption of prescription period.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by the Marcantonio brothers against a lower court ruling denying their claim for an easement of passage. The court held that the plaintiffs failed to demonstrate that the prescription period for the easement had been interrupted by the alleged 1979 public deed, as the burden of proof rests on the claimant. Consequently, the court affirmed that the absence of visible works did not automatically confirm non-use, but the lack of evidence regarding the interruption of the time limit was fatal to the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1061, 1073 c.c.; The burden of proving the interruption of the prescription period for a discontinuous easement lies with the claimant, and the mere existence of a title is insufficient without corroborating evidence of actual use or interruption.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ANTONIO MARCANTONIO, domiciliat i ex legein ROMA, PIAZZA CAVOUR , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato VITO MINELLI (MNLVTI59P12E716Q); -Ricorrenti- contro COMUNE DI LUCERA, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA VIA LOVANIO 16 SC. B, presso lo studio dell’avvocatoIGNAZIO LAGROTTA (LGRGNZ69P14G942M) , che lo rappresenta e difende; -Controricorrente- GIUSEPPE GIARRUSSO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, pres so la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI TOZZI (TZZLGU51B26E716U); -Controricorrente- ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege in ROMA, via di Villa Sacchetti n. 9, presso lo studio dell’avvocato ULISSE COREA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANLUCA ANGELINI (NGLGLC72E20A662V); -Controricorrente- nonchécontro ANTONIETTA UZZI e GERARDO UZZI, anche nella qualità di eredi della defunta MARIA FRANCESCA CATENAZZO; -Intimati- avverso la SENTENZA d ella C ORTE D'APPELLO di BARI n. 1390/2018 pubblicata il2 agosto 2018 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere DANILO CHIECA;
FATTI DI CAUSA I germani Michele e Antonio Marcantonio citavano in giudizio, davanti al Tribunale di Lucera, Giuseppe Giarrusso, la locale amministrazione comunale e l’Acquedotto Pugliese s.p.a., chiedendo:
a) di accertare l’esistenza di una servitù di passaggio costituita con atto pubblico per notar Vincenzo Grasso del 15 novembre 1979 a favore del fondo in agro di Lucera di proprietà di essi attori, censito in catasto al foglio 78, particella 236, e a carico dei terreni confinanti appartenenti ai convenuti Giarrusso e Comune di Lucera -sul secondo dei quali erano state realizzate opere idriche e fognarie gestite dall’Acquedotto Pugliese s.p.a.-, corrispondenti alle particelle 1 e 199 (ora 289 e 290);
b) di ordinare ai convenuti di porre fine agli impedimenti opposti all’esercizio della servitù, condannandoli a rimuovere la recinzione da loro realizzata lungo il confine tra i fondi anzidetti, per la parte che ostacolava il passaggio dalla Strada Statale n. 17;
c) in subordine, di essere autorizzati a provvedere autonomamentea tale rimozione, con l’ausilio della forza pubblica e a spese degli stessi convenuti. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, il Giarrusso, il Comune di Lucera e l’Acquedotto Pugliese s.p.a., i quali contestavano la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone il rigetto. Il contraddittorio veniva poi integrato nei confronti di Maria Francesca Catenazzo, Antonietta Uzzi e Gerardo Uzzi, eredi del defunto Donato Uzzi, proprietario di altre particelle interessate dalla servitù di passaggio in questione.
All’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 55/2015 del 27 gennaio 2015, il Tribunale di Foggia -accorpante quello di Lucera, soppresso a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 155 del 2012- respingeva le domande attoree, regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza. Il gravame successivamente interposto dai germani Marcantonio veniva respinto dalla Corte d’Appello di Bari, che, con sentenza n. 1390/2018 del 2 agosto 2018, confermava integralmente la decisione impugnata, condannando gli appellanti alla rifusione delle ulteriori spese del grado.
Il collegio pugliese, condividendo il ragionamento svolto dal primo giudice, affermava che il vantato diritto di servitù doveva ritenersi estinto per prescrizione, ai sensi dell’art. 1073 c.c. Avverso quest’ultima sentenza i Marcantonio hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, resistiti con controricorso dal Giarrusso, dal Comune di Lucera e dall’Acquedotto Pugliese s.p.a. Sono, invece, rimasti intimati Antonietta Uzzi e Gerardo Uzzi, evocati in causa anche nella qualità di eredi di Maria Francesca Catenazzo, nelle more deceduta.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. IlComune di Lucera ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n.
4) c.p.c.. Si assume che la motivazione posta a base dell’impugnata pronuncia sarebbe affetta da manifesta illogicità e contraddittorietà, con conseguente violazione del c.d. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, della Carta fondamentale, essendo in essa contenute affermazioni inconciliabili. In particolare, dopo aver correttamente premesso che incombeva sui convenuti l’onere di provare la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione della servitù, la Corte barese sarebbe giunta all’illogica conclusione di ritenere le deposizioni rese dai testi indotti dalla parte attrice inidonee a superare tale eccezione.
Un’ulteriore illogicità sarebbe ravvisabile nel punto della motivazione in cui il giudice distrettuale ha affermato che dalle dichiarazioni del teste Pasquale De Vita -il quale aveva riferito un episodio avvenuto all’incirca nell’anno 2000 , implicante il riconoscimento dell’esistenza della servitù da parte del proprietario di uno dei fondi serventi- non era possibile trarre la prova della verificazione di un fatto interruttivo utile ad evitare l’estinzione del diritto per non uso, sebbene lo stesso giudice avesse fissato all’aprile 2001 la scadenza del termine ventennale ex art. 1073, comma 1, c.c..
Con il secondo motivo è lamentata la violazione dell’art. 2697 c.c.. In erronea applicazione del principio «actore non probante, reus absolvitur», la Corte d’Appello avrebbe riversato sui Marcantonio le conseguenze pregiudizievoli dell’incertezza probatoria circa un fatto estintivo del diritto (il non uso della servitù per un periodo non inferiore a venti anni) che spettava ai convenuti dimostrare. Ne sarebbe derivata l’illegittima inversione dell’onere della prova in ordine alla questione sottoposta a giudizio. Con il terzo motivo sono prospettate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1061 e 1073 c.c. La Corte territoriale, valorizzando la circostanza che dalla c.t.u. espletata in prime cure non era emersa la presenza in loco di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù, avrebbe tralasciato di considerare:
1) che quella di passaggio è una servitù discontinua, per il cui esercizio non si richiede l’esistenza di opere siffatte;
2) che il requisito dell’apparenza assume rilievo ove sia invocato l’acquisto della servitù per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, non anche quando si discuta della prescrizione del relativo diritto. I tre motivi, che possono essere esaminati insieme perché intimamente connessi, sono infondati. Deve, anzitutto, escludersi che la sentenza impugnata sia affetta dall’anomalia motivazionale denunciata dai ricorrenti. In linea con l’orientamento giurisprudenziale espresso da questo Supremo Collegio (cfr. Cass. n. 11054/2022, Cass. n. 6647/1991), la Corte barese ha correttamente statuito che la ripartizione dell’onere probatorio in tema di prescrizione delle servitù per non uso va risolto applicando il generale principio secondo il quale spetta a chi solleva l’eccezione fornire la prova dei fatti posti a fondamento della stessa.
Muovendo da questa esatta premessa giuridica e valutate le risultanze dell’espletata istruttoria orale, il collegio pugliese ha ritenuto raggiunta la prova del non uso della servitù di passaggio nell’arco temporale della durata di venti anni compreso fra il 1° aprile 1981 -data di stipula del contratto di compravendita con il quale i Marcantonio acquistarono la proprietà del fondo preteso dominante-e il 1° aprile 2001, giorno della notificazione del libello introduttivo della presente controversia. Ha altresì soggiunto che l’unico atto potenzialmente interruttivo della prescrizione, emerso dalle dichiarazioni del teste Pasquale De Vita, era ravvisabile nel riconoscimento del diritto di servitù effettuato dall’allora proprietario di uno dei fondi serventi, tale Pietro Montepoloso; sennonché, stante la genericità dei riferimenti temporali forniti al riguardo dal prefato teste -il quale, nel corso dell’esame, aveva detto di ricordare che l’episodio narrato risaliva a circa dieci anni fa -, non poteva reputarsi accertato che il riconoscimento fosse intervenuto anteriormente al 1° aprile 2001.
Da qui la conclusione che la servitùdi passaggio si era estinta per prescrizione, ai sensi dell’art. 1073 c.c. Il ragionamento seguìto dalla Corte territoriale appare tutt’altro che illogico o contraddittorio; né alcuna inversione dell’onere della prova è stata operata dal giudice a quo nel momento in cui ha addossato ai Marcantonio le conseguenze sfavorevoli dell’incerta collocazione temporale dell’atto di riconoscimento della servitù menzionato dal teste De Vita, spettando a chi esercita un diritto soggetto a prescrizione dimostrare il fatto da cui questa è stata interrotta (cfr.
Cass. n. 14994/2022, Cass. n. 5902/2022, Cass. n. 5413/2021). Nemmeno può fondatamente imputarsi alla Corte barese di essere incorsa nella violazione o falsa applicazione degli artt. 1061 e 1073 c.c. per aver richiamato a sostegno del decisum gli accertamenti compiuti dal c.t.u. nominato in prime cure, il quale aveva constatato l’assenza in loco di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitù. Invero, il giudice distrettuale non ha affatto sostenuto che, ai fini della prescrizione di una servitù discontinua, come quella di passaggio, assuma rilievo il requisito dell’apparenza.
Egli ha, invece, affermato una cosa ben diversa, e cioè che la mancata realizzazione della strada comodale della larghezza di otto metri da utilizzare per l’esercizio del passaggio in base al titolo contrattuale posto a fondamento della domanda rappresentava un elemento confermativo del non uso della servitù, in quanto dimostrava come gli attori non si fossero nemmeno curati, dalla data di acquisto del fondo preteso dominante, di assicurare il previsto collegamento fra il proprio terreno e la Strada Statale n. 17; il che finiva per corroborare le dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa, i quali avevano riferito che per l’accesso al predetto fondo i Marcantonio si servivano di altro percorso esistente nella parte retrostante (si legge a pag. 5 della sentenza:
«la ctu svolta in primo grado, non oggetto di censure in sede di gravame, ha ulteriormente riscontrato la prova…»). In definitiva, il ricorso deve essere respinto. Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei riguardi delle parti rimaste intimate. Stante l’esito del giudizio, viene resa nei confronti dei ricorrenti l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L.n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro (di cui 200 per esborsi) in favore del Comune di Lucera e in 2.600 euro (di cui 200 per esborsi) ciascuno in favore di Giuseppe Giarrusso e dell’Acquedotto Pugliese s.p.a., oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso