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Ordinanza — n. 25098/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by an intervening party who did not appeal the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25098/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Immobiliare Genziana inadmissible because it was an intervening party without independent standing to challenge the judgment. The lower court had ruled in favor of the appellant, and the intervening party remained silent in the appeal phase, effectively acquiescing to the decision. Consequently, the court held that the intervening party could not independently impugn the ruling without the support of the aided party.

Regesto Legislator

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Art. 160 c.p.c.; An intervening party lacking independent standing cannot file an appeal unless the aided party has not appealed or has acquiesced to the unfavorable decision.

Parole chiave

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intervening party standing acquiescence to judgment independent appeal rights civil procedure admissibility aided party support cambiamento del nome nomi geografici veridicità della ditta

Disposizioni normative citate

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Art. 160 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art.
art. 2932 c.c
aveva trascritto sugli stessi immobili domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
art. 2498 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22972/2022
Cass. n. 22972/2022, Cass.
Cass. Sez. Un. n. 31266/2019
22972/2022, Cass. Sez. Un. n. 31266/2019, Cass.
Cass. n. 2818/2018
31266/2019, Cass. n. 2818/2018, Cass.
Cass. n. 9298/2012
2818/2018, Cass. n. 9298/2012).
Sez. Un. n. 31266/2019
Sez. Un. n. 31266/2019, Cass.
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Testo completo

2018 R.G. proposto da : IMMOBILIARE GENZIANA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difes a dall'avv . PATRIZIAPANNUNZI (PNNPRZ69P41L182J); -Ricorrente- contro IMMOBILIARE LAGHI DEI REALI SRL CON UNICO SOCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliat a in Roma, Via Trionfale n. 21, presso lo studio dell’avv. Eugenio Maurizio Carpinelli (CRPGMR66L30C134F) , rappresentat a e difes a dall'avv .

GIORGIOGIARE' (GRIGRG47R01L182P) ; -Controricorrente- nonchénei confro nti di IMMOBILIARE NERVIANO 2008 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; -Intimata- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4671/2018 pubblicata il5 luglio 2 018 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2023 dal Consigliere DANILO CHIECA; FATTI DI CAUSA Con atto pubblico di compravendita per notar Luigi La Gioia del 20 marzo 2011, trascritto il 7 aprile 2011, l’Immobiliare Nerviano 2008 s.r.l. acquistava dall’Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s. -precedentemente denominata Immobiliare Genziana di Tellone C. s.n.c.-alcuni immobili siti in Guidonia Montecelio (Roma).

In seguito l’acquirente scopriva che in data 6 aprile 2011 l’Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l. aveva trascritto sugli stessi immobili domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. contro l’Immobiliare Genziana di Tellone C. s.n.c.. Preso atto di ciò, citava in giudizio la predetta Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l. davanti al Tribunale di Roma, chiedendo di dichiarare inopponibile nei suoi confronti la trascrizione eseguita dalla convenuta, sull’assunto dell’invalidità della relativa nota, indicante in modo inesatto la denominazione della società in danno della quale era stata compiuta la formalità, a quel tempo già mutata da Immobiliare Genziana di Tellone C. s.n.c. a Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s..

Quest’ultima società interveniva volontariamente nel processo, prestando adesione alle richieste formulate dall’attrice. All’esito del giudizio, con sentenza del 20 giugno 2013, l’adìto Tribunale accoglieva la domanda attorea. La decisione veniva, però, totalmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale, con sentenza n. 4671/2018 del 5 luglio 2018, accoglieva il gravame proposto dall’Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l., rigettando la domanda dell’Immobiliare Nerviano 2008 s.r.l. e condannandola in solido con l’Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s., rimasta contumace, a rifondere all’appellante le spese del doppio di grado di giudizio.

Contro tale sentenza, notificata il 13 luglio 2018, l’Immobiliare Genziana s.r.l., già Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s., ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2659 e 2665 c.c.. A sostegno della sollevata censura, si deduce quanto segue: -a torto la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto insufficiente a determinare l’invalidità della trascrizione la circostanza che nella relativa nota fosse stata indicata in modo inesatto la denominazione della società contro la quale la formalità era stata eseguita - Immobiliare Genziana di Tellone C. s.n.c., anziché Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s.-, in base al duplice rilievo che trattavasi comunque dello stesso soggetto giuridico e che nella nota erano state riportate in modo corretto tanto la partita IVA quanto la sede della società; -inconferente si appalesa, in proposito, il richiamo operato dal collegio capitolino alla disposizione recata dall’art. 2498 c.c., in quanto, ai fini della soluzione della presente controversia, non interessa stabilire se l’Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s. sia succeduta nei rapporti giuridici facenti capo all’Immobiliare Genziana di Tellone C. s.n.c., il che è fuori discussione, dovendo invece verificarsi se dal contenuto della nota predisposta dall’Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l. fosse possibile individuare senza incertezze nell’odierna ricorrente il soggetto contro il quale era stata chiesta la trascrizione.

L’Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l. ha resistito all’avversa impugnazione notificando controricorso., mentre l’Immobiliare Nerviano 2008 s.r.l. è rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Le parti costituite hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. Come si ricava dalla ricostruzione della vicenda processuale innanzi riassunta, l’Immobiliare Genziana s.r.l., già Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s., era volontariamente intervenuta in primo grado al solo scopo di sostenere le ragioni dell’attrice Immobiliare Nerviano 2008 s.r.l. nei confronti della convenuta Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l. L’odierna ricorrente si era, infatti, limitata ad aderire alla domanda attorea, senza far valere in confronto di tutte o di alcune delle parti un diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l’intervento da essa proposto deve essere qualificato non già come principale o litisconsortile (altrimenti detto adesivo autonomo), a termini dell’art. 105, comma 1, c.p.c., bensì come adesivo dipendente («ad adiuvandum»), ai sensi del comma immediatamente successivo (si vedano, sull’argomento, Cass. n. 27528/2016, Cass. n. 13063/2004, Cass. n. 14901/2002). D’altro canto, a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado -con la quale era stata dichiarata inopponibile nei confronti della sola Immobiliare Nerviano 2008 s.r.l. la contestata trascrizione eseguita il 6 aprile 2011 dall’Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l.-, l’allora Immobiliare Genziana di Tellone Amerina C. s.a.s. non si era doluta di alcunché nel successivo giudizio di appello (in cui aveva scelto di rimanere contumace), a conferma del fatto che l’unico interesse che aveva animato la sua iniziativa processuale era stato quello di sostenere le ragioni della parte adiuvata, riconosciute fondate dal Tribunale.

Chiarito ciò, va osservato che, per costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l’interventore adesivo dipendente non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare -se non limitatamente alle questioni specificamente attinenti alla qualificazione giuridica del suo intervento o all’eventuale condanna alle spese di lite pronunciata nei suoi confronti-, con la conseguenza che il gravame da lui proposto deve essere ritenuto inammissibile ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione o si sia indotta a prestare acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole (cfr.

Cass. n. 22972/2022, Cass. Sez. Un. n. 31266/2019, Cass. n. 2818/2018, Cass. n. 9298/2012). Nel caso di specie, le doglianze mosse dalla ricorrente Immobiliare Genziana s.r.l. non vertono sulla qualificazione del suo intervento -questione che, per quanto emerge dagli atti interni al presente giudizio di legittimità, non risulta essere stata affrontata ex professo dai giudici di merito-, né si appuntano sulla statuizione di condanna alle spese processuali emessa nei suoi confronti dalla Corte capitolina. In un simile contesto, non avendo l’Immobiliare Nerviano 2008 s.r.l., parte adiuvata, impugnato la sentenza resa dal giudice d’appello, per sé sfavorevole, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nei rapporti fra le parti costituite le spese del presente grado di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nessuna statuizione va adottata in ordine alle dette spese nei riguardi della parte rimasta intimata. Stante l’esito del giudizio, deve essere resa nei confronti della ricorrente l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (Testo Unico delle spese di giustizia), inserito dall’art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Immobiliare Genziana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla controricorrente Immobiliare Laghi dei Reali s.r.l. le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in complessivi 6.200 euro (di cui 200 per esborsi), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bisdello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli