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Ordinanza — n. 24881/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against inheritance reduction order citing procedural inadmissibility and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24881/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal by the heirs of Brandimarte Lozzi inadmissible against the Supreme Court's 2018 order dismissing their claims. The appellants argued that the lower court failed to properly address technical report criticisms and omitted a request to renew expert testimony. The court rejected these arguments, noting that the technical report was already examined in a non-final judgment and that the appeal lacked new evidence or valid procedural grounds.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 365 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it relies on grounds already examined in a non-final judgment or fails to demonstrate the existence of new evidence capable of altering the outcome.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance reduction legitimate share procedural inadmissibility technical report new evidence requirement heirs of the deceased donations reduction revoca dell'annullamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 365 c.p.c.
Art. 563 c.c.
Art. 2652 n.8 c.c.
D.P.R. n. 115/02, Art. 13
3896/1968; Cass. 1392/1970).
art. 391-ter c.p
L'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione per revocazione ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c., per i motivi di cui all'art.
art. 384 c.p
Si è già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità che la scelta del legislatore di non assoggettare a revocazione ex 391-ter anche le sentenze di mera legittimità, oltre a quelle di merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
art. 563 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 613/1961
Cass. 613/1961; Cass.3896/1968; Cass.
Cass. 3896/1968
613/1961; Cass.3896/1968; Cass. 3896/1968; Cass.
Cass. 1392/1970
3896/1968; Cass. 1392/1970).
Cass. 1309/1965
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18778/2022 R.G. proposto da LOZZI MARIANO, LOZZI LORETTA, LOZZI ANNUNZIATA, rappresentati e difesi dall’avv. Gianni Ceccarelli, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cappelletta della Giustiniana 68. –RICORRENTI– contro PENNE SIMONPIETRO, rappresentato e difeso dall’avv. Quinto De Santis, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana 82, presso l’avv. Gabriele Costantini. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 21493/2018, pubblicata in data 31.8.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.4.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Mariano, Loretta e Annunziata Lozzi, eredi di Brandimarte Lozzi, propongono ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo, avverso l’ordinanza di questa Corte n. 21493/2018. Oggetto: revocazione Simonpietro Penne, erede di Rosa Lozzi, resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. Il giudizio di merito è stato proposto da Lina Lozzi dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dei germani Rosa, Amelio e Brandimarte, chiedendo lo scioglimento della comunione dell'asse ereditario del padre Olivio, deceduto il 7.5.1976, e la riduzione di talune donazioni lesive della sua quota di legittima, effettuate dal de cuius in favore dei convenuti.

Rosa Lozzi ha aderito alle domande di divisione, instando a sua volta per la reintegrazione della quota di legittima, in quanto parimenti lesa dalle suddette donazioni. Con sentenza non definitiva n. 33087/2003, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti degli eredi di Lozzi Lina, nel frattempo deceduta, fissando i criteri per la formazione della massa; con sentenza definitiva n. 18329/2006 ha accolto la domanda dell’attrice, e previa riduzione delle donazioni, ha proceduto allo scioglimento della comunione ereditaria.

L’appello di Brandimarte Lozzi, nella contumacia di Lozzi Livio, Vittorio, Luigi, Attilio, Gianfranco, Catia e Maffezzoli Amelia, è stato respinto dalla Corte distrettuale di Roma; la sentenza di appello è stata impugnata in cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, lamentando:

a) la violazione e falsa applicazione degli art.115 e 116 c.p.c., per non avere la Corte territoriale motivato in ordine alle critiche alla c.t.u. mosse dall’appellante;

b) la violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. in relazione al calcolo della quota spettante a ciascun erede, sull’assunto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle censure svolte nei confronti della relazione tecnica;

c) la violazione e falsa applicazione dell'art.196 c.p.c. e vizio di motivazione, per omesso esame sulla richiesta di rinnovo della CTU. Con ordinanza n. 21493/2018 sono state respinte tutte le censure, rilevando, riguardo al primo motivo, che la sentenza di appello si fondava su due autonome rationes decidendi e che le critiche alla c.t.u. erano state già disattese con la sentenza non definitiva, non impugnata, e si fondavano su documenti tardivamente prodotti; che il secondo motivo non specificava in quale errore fosse incorso il giudice d'appello nell'interpretare le ragioni di gravame, evidenziando che l’appellante aveva riportato in modo frammentario le contestazioni mosse alla consulenza, sollecitando una nuova lettura dell'elaborato peritale, non consentita in sede di legittimità; che, quanto al terzo motivo, la valutazione circa l’opportunità di disporre il rinnovo della consulenza è affidata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione.

2. Il ricorso non risulta notificato a Lozzi L ivio, Vittorio, Luigi, Attilio, Gianfranco, Catia e Maffezzoli Amelia. Data la palese inammissibilità dell’impugnazione, non vi è ragione per procedere alla regolarizzazione del contraddittorio, occorrendo evitare attività processuali superflue, in contrasto con il principio di durata ragionevole del processo (Cass. 12515/2018; Cass. 16191/2019; Cass. 6924/2020; Cass. 19019/2021).

3. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 395, n. 3 c.p.c.. Affermano i ricorrenti che, nella pendenz a del giudizio di primo grado, Lozzi Brandimarte aveva donato tutti i beni ricevuti per successione ai figli con tre distintiti atti pubblici, impugnati da Rosa Lozzi dinanzi al Tribunale di Roma; il giudizio è stato definito con pronuncia 9787/2022, che ha dichiarato cessata la materia del contendere, con l’effetto che i beni donati sono rientrati nel patrimonio dei donatari e non potevano essere inclusi nella divisione dell’asse di Olivio Lozzi.

La pronuncia di cessazione della materia del contendere andrebbe apprezzata quale prova nuova, non potuta produrre nel giudizio di riduzione, idonea a determinare un diverso esito del processo, giustificando la revocazione della decisione di legittimità. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 396, comma primo, e 395 n. 1 c.p.c. sostenendo che la condotta di Simonpietro Penne, consistente nell’aver prima instaurato il giudizio di accertamento della nullità delle donazioni (R.G. 15772/2001) e chiesto la sospensione della causa in attesa della definizione del giudizio di riduzione e divisione (R.G. 5464/1978), e poi, una volta respinto il ricorso per cassazione, riassunto la causa riguardante la nullità delle donazioni, salvo poi a rinunciarvi, sia stata dolosamente finalizzata ad impedire che la validità degli atti di liberalità fosse definitivamente accertata, configurandosi i presupposti della revocazione per dolo ai danni dei ricorrenti.

Il ricorso è inammissibile. L’ordinanza impugnata ha respinto il ricorso avverso la sentenza di appello senza decidere la causa nel merito; poteva essere impugnata con ricorso per revocazione solo per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4 c.p.c.. L'impugnazione delle sentenze della Corte di cassazione per revocazione ai sensi dell'art. 391-ter c.p.c., per i motivi di cui all'art. 395, comma 1, nn. 1, 2, 3 e 6 (e, dunque, anche per la scoperta di nuovi documenti o qualora la sentenza sia effetto del dolo di una delle parti ai danni dell’altra), è ammessa solo se la decisione abbia pronunciato nel merito, locuzione –questa - che va chiaramente riferita all’ipotesi di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2, a norma del quale "la Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto" (cfr., testualmente Cass. 862/2011).

Si è già evidenziato nella giurisprudenza di legittimità che la scelta del legislatore di non assoggettare a revocazione ex 391-ter anche le sentenze di mera legittimità, oltre a quelle di merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. non si espone a dubbi di costituzionalità, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione può essere operata solo dal legislatore nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, sia perché, in conformità con quanto già osservato da Corte cost. n.305/2001, un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente (Cass. 704/2009;

Cass. s.u. 10867/2008; 2969/2001; Cass. 5851/1987). 3.1. Ferma l’inammissibilità del ricorso, va evidenziato p er completezza che la condotta di Simonpietro Penne, consistita nell’aver fatto estinguere l’autonomo giudizio di nullità delle donazioni fatte ai ricorrenti da Brandimarte Lozzi, non poteva in alcun caso far ritenere che la pronuncia di legittimità, oggetto di revocazione, fosse effetto del dolo del resistente ai danni delle controparti già per il fatto che l’asserita condotta dolosa sarebbe stata posta in essere nel (diverso) giudizio di merito concernente la validità delle donazioni e mediante la rinuncia alla domanda, formalizzata nel 2019, dopo che l’ordinanza impugnata era stata già pubblicata (31.8.2018), come chiariscono gli stessi ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 5).

In precedenza il giudizio di merito era stato sospeso in attesa della definizione della domanda di riduzione ed era stato poi riassunto in data 9.1.2019, dopo la pronuncia dell’ordinanza impugnata in questa sede (cfr. Cass. 31211/2022; Cass. 41792/2021; Cass. 1207/2020; Cass. 26078/2018; Cass.25761/2013 nel senso che occorre, a tal fine, un'attività fraudolenta, concretizzatasi in artifici o raggiri soggettivamente diretti e oggettivamente idonei a paralizzare la difesa avversaria e ad incidere in modo determinante sulla pronuncia adottata). Inoltre, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, adottata dal Tribunale di Roma con pronuncia n. 9787/2022, non conteneva alcun definitivo accertamento sulla validità delle donazioni, trattandosi di mera pronuncia sul processo, né era invocabile come nuova prova, scoperta successivamente all’ordinanza impugnata.

Per altro verso, l’accoglimento dell’azione di riduzione, oltre a risolvere – con effetti inter partes - l’acquisto del donatario, rendeva esperibile verso gli ulteriori aventi causa (gli attuali ricorrenti) l’azione personale di restituzione (art. 563 c.c.), la quale postula proprio la validità del contratto di acquisto (ossia le donazioni fatte da Brandimarte Lozzi) dei beni oggetto del negozio lesivo del diritto di legittima (restituzione che il legittimario può ottenere dopo aver inutilmente escusso il donatario e sempre che i successivi aventi causa non esercitino il diritto a versare l’equivalente ai sensi dell’art. 563 c.c.;

Cass. 613/1961; Cass.3896/1968; Cass. 3896/1968; Cass. 1392/1970). La restituzione è condizionata dagli effetti della trascrizione ai sensi dell’art. 2652 n.8 c.c., nel senso la trascrizione della domanda di riduzione, in caso di accoglimento, pregiudica gli aventi causa che abbiano acquistato e trascritto successivamente; detta trascrizione, se eseguita nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, ai sensi dell'art. 2652 n.8 c.c., ha anche l’effetto di impedire che l’anteriore trascrizione della donazione abbia efficacia sanante, restando gli aventi causa assoggettati all'azione prevista dall’art.563 c.c. (Cass. 1309/1965).

In ogni caso, qualora i beni donati non siano recuperabili presso gli aventi causa (come si sostiene da parte dei ricorrenti, che si appellano alla mancata trascrizione della domanda di riduzione entro il decennio dall’apertura della successione e all’anteriore trascrizione del loro acquisto), la parte soccombente (o eventualmente i suoi eredi) che ne abbia disposto in pendenza del giudizio di riduzione è tenuta acorrisponderne il valore e a risarcire il danno per essersi resa inadempiente rispetto all’obbligo di restituzione che deriva dal favorevole esperimento della domanda, il che esclude che la validità delle donazioni fatte ai ricorrenti potesse vanificare gli effetti favorevoli della disposta riduzione delle disposizioni lesive.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 5.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese processuali, in misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis de