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Ordinanza Interlocutoria — n. 24802/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against regional assembly dismissed due to defective notification to state attorney office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24802/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Sonia Agrò's appeal against the Sicilian Regional Assembly due to a fatal defect in the notification of the cassation petition. Although the petition was sent to the district office, the law requires such filings against regional bodies to be addressed to the General State Attorney's Office in Rome. Because the Assembly did not appear to cure this error, the Court declared the notification null and void, ordering a new notification and remitting the case to a new docket.

Regesto Legislator

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D.lgs. 2 marzo 1948, n. 142, art. 1; r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11: In cassation proceedings against public administrations, notification to the district office is invalid; it must be made to the General State Attorney's Office, and failure to cure this defect results in nullity.

Parole chiave

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cassation notification defect state attorney office Rome public administration appeal nullity of service remittal to new docket contratto d'architetto contributi di urbanizzazione piano di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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D.lgs. 2 marzo 1948, n. 142, art. 1
142, art. 1,le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazi oni statali sono estese all'amministrazione regionale siciliana, nei cui confronti si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con ilr.d.
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11
1611 del 1933, art. 11, ai sensi del quale tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono essere notificati .....
r.d. 30 ottobre 1933, n. 1612
artt. 25 e 144 c.p.c.
modif., nonché gli artt. 25 e 144 c.p.c. ; i n forza di tale richiamo trova diretta applicazione il disposto delr.d.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13197
presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa” (così Cass. n. 13197, v.
Cass. n. 27244/2009
anche Cass. n. 27244/2009).
Cass., sez. un., 608/2015
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3386/2018 R.G. proposto da : AGRO' SONIA, rappresentatae difesa dall'avvocato TERMINI LUCIANO (TRMLCN66A17G273N); -ricorrente- contro ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 1264/2017, depositata il 28/06/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. L’Assemblea regionale siciliana ha proposto opposizione al decreto con cui il Tribunale di Palermo, su istanza dell’architetto Sonia Agrò, le aveva ingiunto di pagare euro 47.181,52 per l’attività di “progettista dei lavori per l’installazione di un impianto elevatore”, eccependo la non conformità ab origine del progetto alle vigenti disposizioni in materia urbanistica. Il Tribunale di Palermo revocava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente a pagare euro 46.595,87.

2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata dalla Assemblea regionale siciliana. La Corte d’appello di Palermo - con sentenza 28 giugno 2017, n. 1264 - ha ritenuto fondate le censure fatte valere dall’appellante e ha accolto il gravame.

3. Avverso la pronuncia Sonia Agrò ricorre per cassazione. L’intimata Assemblea regionale siciliana non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE Preliminare rispetto all’esame del ricorso, articolato in quattro motivi, è la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. Il ricorso è stato notificato all’Assemblea regionale siciliana presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo. È corretta l’individuazione dell’Avvocatura dello Stato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “ai sensi deld.lgs. 2 marzo 1948, n. 142, art. 1,le funzioni dell'Avvocatura dello Stato nei riguardi delle Amministrazi oni statali sono estese all'amministrazione regionale siciliana, nei cui confronti si applicano le disposizioni del testo unico e del regolamento, approvati rispettivamente con ilr.d. 30 ottobre 1933, n. 1611e il r.d. n. 1612 e success. modif., nonché gli artt. 25 e 144 c.p.c. ; i n forza di tale richiamo trova diretta applicazione il disposto delr.d. n. 1611 del 1933, art. 11, ai sensi del quale tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, o innanzi agli arbitri, devono essere notificati ..... presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa” (così Cass. n. 13197, v. anche Cass. n. 27244/2009).

Non è però corretta l’individuazione dell’Avvocatura distrettuale. Ai sensi dell’art. 11 del r.d. 1611/1933, appena richiamato, la notificazione doveva infatti avvenire presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è portata la causa, ossia presso l’ufficio dell’Avvocatura generale dello Stato a Roma, sede della Corte di cassazione. Il vizio della notificazione, non è stato sanato, in mancanza della costituzione dell’intimata; ciò comporta la necessità di rinnovare la notificazione del ricorso presso l’ufficio dell’Avvocatura generale dello Stato (secondo l'indirizzo di questa Corte, infatti, "in materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti delle pubbliche amministrazioni, è nulla la notifica effettuata presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato", Cass., sez. un., 608/2015).

P.Q.M.

La Corte, rilevata la nullità della notificazione del ricorso, dispone la rinnovazione della notificazione, da effettuarsi presso l'Avvocatura generale di Roma, e all'uopo assegna giorni sessanta per tale incombente, termine decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in R