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Sentenza — n. 24729/2023 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 24729/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 24729/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36835/2019 R.G. proposto da PIZZARI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Cornetta, con domicilio in Serre, alla Via Roma n. 13. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statio, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 22.6.2018. Udita la relazione svolta nella camera di cons iglio del giorno 5.4.5023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Regesto Legislator

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art. 291 c.p, art. 82 D.P.R. 115/2002, art. 170 D.P.R. 115/2002; Sentenza — n. 24729/2023 — snciv · Corte di Cassazione: Il massimo importo liquidabile aldifensore corrisponde, quindi, alla somma dei valori tabellari medi per ciascuna fase processuale, ridotti nella percentuale prevista per legge (Cass. 26643/2011; Cass. 31404/2019; Cass. 4759/2022). Ciò posto, riesaminando integralmente la domanda e la correttezza della pronuncia oggetto di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il Giudice ha ritenuto congruo il compenso riconosciuto al difensore, affermando che esso corrispondeva al massimo importo dovuto in applicazione della disciplina del patrocini o a spese dello Stato.

Parole chiave

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indennità di patrocinio compenso legato al risultato mercede del perito onorari legali spese di gratuito patrocinio compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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art. 291 c.p
art. 82 D.P.R. 115/2002
Nel confermare il provvedimento, il Tribunale ha posto in rilievo che il decreto opposto aveva fatto applicazione dell’art. 82, D.P.R.
art. 170 D.P.R. 115/2002
Ciò posto, riesaminando integralmente la domanda e la correttezza della pronuncia oggetto di opposizione ex art. 170 D.P.R.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 36835/2019 R.G. proposto da PIZZARI VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Cornetta, con domicilio in Serre, alla Via Roma n. 13. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Statio, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro, depositata in data 22.6.2018. Udita la relazione svolta nella camera di cons iglio del giorno 5.4.5023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha chiesto di respingere il ricorso. FATTI DI CAUSA Oggetto:patrocinio a spese dello Stato 1. L’avv. Vincenzo Pizz ari propone ricorso in un unico motivo, illustrato con memoria, avverso l’ordinanza con cui il Presidente del Tribunale di Catanzaro ha confermato il decreto di liquidazione dei compensi per l’attività svolta dal difensore in favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio nell’ambito di un giudizio penale.

Il primo giudice aveva liquidato l’importo di € 1300,00 in applicazione del protocollo siglato tra il Presidente del Tribunale di Catanzaro e il Consiglio dell’ordine degli avvocati; con l’atto di opposizione l’avv. Pizzari aveva sostenuto che le competenze dovevano essere liquidate secondo i criteri tabellari di legge. Nel confermare il provvedimento, il Tribunale ha posto in rilievo che il decreto opposto aveva fatto applicazione dell’art. 82, D.P.R. 115/2002, riconoscendo al difensore l’onorario massimo previsto dalla legge in materia di patrocinio a spese dello Stato, in applicazione dei valori legali della tariffa.

Con ordinanza interlocutoria del 4.11.2019 è stata ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura generale dello Stato; la causa è stata poi rimessa in pubblica udienza con successiva ordinanza n. 13417/2020ed è stata decisa nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nel rinnov are la notifica del ricorso presso l’Avvocatura generale dello Stato, come disposto con ordinanza interlocutoria del 4.11.2019, il ricorrente ha inoltrato copia di una diversa impugnazione, non riguardante il presente giudizi o , ed ha poi provveduto ad un ulteriore notifica in data 15.2.2020, ricevuta la quale il Ministero si è regolarmente costituito.

Il contraddittorio deve ritenersi regolarizzato. Questa Corte ha stabilito che neppure la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione nulla , disposta a norma dell'art.291 c.p.c., determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempre che, prima che l’ inammissibilità sia stata dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso (Cass. 14742/2019; Cass. 625/2008;

Cass. 15062/2004; Cass. 13285/2000; Cass. 5633/1997; cfr. in motivazione anche Cass. 7035/2020; Cass. 2013/1226; Cass. 3497/1999). Analogo principio può ritenersi applicabile qualora, come nel caso in esame, la parte, dopo aver effettuato una prima notifica nulla, abbia provveduto alla rinnovazione su ordine ex art. 291 c.p.c., inviando inizialmente un atto dive rso dal ricorso che avrebbe dovuto notificare e – successivamente – il pertinente atto di impugnazione, prima che questa Corte dichiarasse inammissibile il ricorso, allorché la controparte si sia regolarmente costitu i ta, difendendosi nel merito senza nullaeccepire in proposito, dovendo darsi rilievo all’effettività del contraddittorio e all’esercizio dei diritti di difesa, compiutamente dispiegatisi nel presente giudizio. 1.1.

La memoria illustrativa dell’8.3.2023 è inammissibile, avendo ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento del Tribunale di Torino, relativo ad altro procedimento. 1.2. Sono altresì inammissibili le ulteriori censure sollevate nella memoria recante la data del 23.3.2023, che ha una mera funzione illustrativa e non può contenere censure nuove, non proposte nel ricorso, nel quale non era stata sollevata alcuna contestazione in merito all’illegittima applicazione del protocollo di intesa tra il Tribunale e il COA, avendo – peraltro - il giudice dell’opposizione dichiarato il provvedimento conforme anche ai valori tabellari ex D.M. 55/2014.

2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 12, comma primo e terzo, D.M. 55/2014 e 82, D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, pur avendo dichiarato di voler riconoscere l’importo massimo liquidabile per legge, abbia quantificato il compenso in € 1300,00, spettando invece, in applicazione dei valori medi, la maggior somma di € 2280,00. Il ricorso è fondato. L’art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che l 'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il massimo importo liquidabile aldifensore corrisponde, quindi, alla somma dei valori tabellari medi per ciascuna fase processuale, ridotti nella percentuale prevista per legge (Cass. 26643/2011; Cass. 31404/2019; Cass. 4759/2022). Ciò posto, riesaminando integralmente la domanda e la correttezza della pronuncia oggetto di opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il Giudice ha ritenuto congruo il compenso riconosciuto al difensore, affermando che esso corrispondeva al massimo importo dovuto in applicazione della disciplina del patrocini o a spese dello Stato.

Avendo il ricorrente espletato attività difensiva penale dinanzi al Tribunale monocratico, il compenso massimo per tutte le fasi processuali che, secondo il giudice che aveva emesso il decreto di liquidazione erano state effettivamente svolte (con esclusione della sola fase introduttiva: cfr. anche memoria del 23.3.2023, pag. 3), era pari ad € 2880,00, corrispondente ai valori tabellari medi ai sensi dell’art. 15 della tabella allegata al D.M. 55/2014; tale importo, tenuto conto della riduzione di un terzo, ascendeva ad € 1920,00, pari ad una somma significativamente superiore, in termini relativi, all’importo liquidato (€ 1300,00).

Non rileva che – come sostenuto dal Pubblico Ministero - detta somma è comunque contenuta nei limiti del minimo tabellare, essendo il provvedimento viziato dall’errata individuazione del contenuto precettivo della norma in ordine al quantum liquidabile per legge. E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivoaccolto, con rinvio della causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Sup