Italian Court orders correction of Cassation ruling to add attorney's expense deduction order.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a procedural correction to a prior ruling that had condemned the appellant to litigation costs but omitted the specific order for their deduction to the defense attorney. The appellant argued that while the law permits requesting such a deduction, the original judgment failed to include this essential accessory order, violating the principle of contradiction and the defense attorney's right to immediate enforceability. The Court accepted the correction request under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, mandating the addition of the deduction clause to the original text.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; The Court of Cassation may correct material errors in its own rulings, including the omission of accessory orders for the deduction of litigation costs to the defense attorney, to ensure the principle of contradiction and the immediate enforceability of the attorney's claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28026/2022 2299/2023 proposto da: Leonetti Mario, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Nucci, presso lo studio dell’avvocato Francesco Russo; -ricorrente- contro Ciarlo Donato, Ciarlo Carolina, Ciarlo Emilio, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe De Luca, domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato Alfredo Samengo; -intimati– avverso la sentenza della Corte suprema dicassazione n. 2 8148 /20 22 depositata il27/ 09/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliereRemo Caponi.
FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE L'avv. Maurizio Nucci, quale difensore di Mario Leonetti nel giudizio iscritto al n. 28665 del Ruolo generale per l'anno 201 8 , promosso da Donato Ciarlo, Carolina Ciarlo, Emilio Ciarlo contro Mario Leonetti , 2di 3 – RG 28026/2022 2299/2023 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 7 ) – Caponi Est. definito da questa Corte con ordinanza n.28148 del 202 2 , depositata il27/09/2022, che ha rigettato il ricorso, ha chiesto la correzione della ordinanza, in quanto la Corte, pur condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite, ha omesso disporne la distrazione in favore del difensore del controricorrente, come da richiesta formulata dal medesimo nel controricorso.Con provvedimento del 1/12/2022 il Presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.
Gli originari ricorrentisono rimasti intimat i . In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativae sulla base di un’interpretazione orientata alle conseguenze, èil procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c.Infatti, nel prevedere l’istanza di distrazione , l’art.93 c.p.c. facoltizza l’avvocato a chiedere al giudice di indicarlo ex art.1188 c.c. come destinatario del pagamento delle spese processuali.
Si tratta quindi di un mero accessorio rispetto alla domandadi condanna alle spese. Inoltre, il procedimento di correzione, oltre ad essere in armoniacon l’ art. 93 co. 2 c.p.c. – che lo richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore– consente di conciliare nel modo migliore la ragionevole durata del processo con il rispetto del principio del contraddittorio, garantendo con maggiore rapidità la soddisfazione dell’interesse del difensore distrattario ad ottenere un titolo esecutivo. Infine, esso è un rimedio ap plicabile ex art. 391-bis c.p.c. anche alle pronunce della Corte di cassazione (Cass.
SU16037/2010, 12437/2017). In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso di specie è da accogliere, poiché nel controricorso il difensore aveva richiesto la distrazione delle spese in proprio favore.
P.Q.M.
3di 3 – RG 28026/2022 2299/2023 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 7 ) – Caponi Est. La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 28148 del 2022, depositata il 27/09/2022, siano apportate le seguenti correzioni di errore materiale: nella parte motiva, a pag.6, dopo le parole «come in dispositivo» e prima del punto di interpunzione siano aggiunte le parole «, da distrarsi in favore dell’avv. Maurizio Nucci, che ne ha fatto richiesta»; nel dispositivo, a pag.6, dopo la parola «di legge» e prima del segnodi interp unzione , sia aggiunta la frase: « , da distrarsi in fa- vore dell’avv. Maurizio Nucci.»; dispone che la correzione sia annotata sull'originale del provv