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Ordinanza — n. 24470/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding partial victory in administrative sanction reduction, upholding cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24470/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected Claudio Salini's appeal against a lower court ruling that split litigation costs between him and the Bank of Italy. Salini argued he was the sole winner because the administrative sanction was reduced, but the court found he remained partially unsuccessful regarding the underlying illegality. Consequently, the court affirmed that partial victories do not automatically exempt a party from sharing litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: Partial acceptance of a single demand does not create reciprocal default, allowing judges discretion to partially offset costs even when one party wins on some points.

Parole chiave

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litigation costs partial victory administrative sanction reciprocal default judicial discretion cost allocation Cassation appeal sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione, ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistonoi presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 97 della Costituzione
Violazione dell’art. 97 della Costituzione.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017
Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008
645187; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008 Rv.
Sez. U, Sentenza n. 32061 del 31/10/2022
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 16375-2019 proposto da: SALINI CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RENZO RISTUCCIA ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour 17 -ricorrente - contro BANCA D’ITALIA rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MANCINI, DONATO MESSINEO E RAFFAELLA MENZELLA e domiciliata presso i medesimi in Roma via Nazionale 91 -controricorrente – avverso la sentenza n. 7442/2018 della Corte d’Appello di Roma depositata il 23.11.2018 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Lorenzo Orilia;

RITENUTO IN FATTO

1. - La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 7442/2018 resa pubblica in data 23.11.2018, ha accolto parzialmente l'opposizione proposta ex art. 145 D. Lvo n. 385/1993 (cd. T.U.B.) da Claudio Salini, ex consigliere di amministrazione di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio contro il provvedimento sanzionatorio inflitto dal Direttorio della Banca d’Italia con delibera n. 107/2016 a seguito di accertamenti ispettivi svolti tra l’11 novembre 2014 e il 27.2.2015. Ha quindi rideterminato in €. 25.000,00 la sanzione (originariamente inflitta nella misura di €. 52.000,00) e, in considerazione della parziale fondatezza del ricorso ha compensato le spese per la metà, ponendo a carico del ricorrente il residuo 50%. 3- Per la cassazione di tale sentenza ha propos to ricorso il Salini sulla base di un unico motivo a cui resiste la Banca d’Italia con controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione alla condanna al pagamento del 50% delle spese, ritenendosi vittorioso all’esito del giudizio di opposizione. Secondo il Salini, la Corte di merito si è discostata dagli orientamenti di legittimità in tema di soccombenza reciproca e in particolare dal principio secondo cui non è possibile la condanna dell’attore, risultato parzialmente vincitore, al pagamento di una parte delle spese di lite. Osserva di essere stato costretto ad agire in giudizio per ottenere soddisfazione sia pure parziale sul piano processuale per effetto della mancata considerazione di una situazione – la sua estraneità rispetto a due comportamenti addebitati - agevolmente percepibile sin dalla fase amministrativa da Banca d’Italia, che invece ha resistito sostenendo a fondatezza di ogni rilievo e chiedendo esclusivamente il rigetto dell’opposizione.

Rileva di essere risultato totalmente vittorioso sulla domanda di riduzione della sanzione. Il motivo è infondato. Ritiene la Corte opportuno tracciare sinteticamente lo sviluppo della vicenda processuale, che, come accennato in narrativa, ha preso le mosse da un’ispezione avviata sugli organi della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Al Salini, ex consigliere di amministrazione, vennero addebitate, attraverso una serie di rilievi, carenze nel governo, nella gestione e nel controllo dei rischi e connessi riflessi sulla situazione patrimoniale da parte dei componenti il consiglio di amministrazione in carica nell’ultimo biennio e per tali irregolarità fu irrogata la sanzione amministrativa di €. 52,000,00.

Il Salini aveva impugnato il provvedimento sanzionatorio per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 6 della CEDU. Violazione delle norme e dei principi in materia di giusto procedimento, in particolare del principio di leale collaborazione, del principio del contraddittorio anche di cui all’art. 145 TUB. Difetto assoluto di motivazione. Omessa contestazione di fatti specifici.

2) Omessa valutazione dell’operato del Salini, con specifica attenzione ai differenti due periodi di carica e disparità di trattamento con amministratori in carica nello stesso periodo.

3) Sul credito deteriorato. Aveva quindi domandato l’annullamento della delibera o, in subordine, la riduzione della sanzione. La Corte d’Appello di Roma ha respinto il primo motivo di opposizione e, in relazione al resto dei motivi, tra le varie doglianze mosse dall’opponente, ha ritenuto fondate solo quelle relative ai rilievi n. 3 b) e n. 4 (rilievi relativi ad operazioni deliberate dal Consiglio di amministrazione in sedute in cui l’esponente non era in carica), mentre ha rigettato le restanti censure reputando legittimi gli altri rilievi ispettivi (cfr. sentenza impugnata pagg. 12 e ss).

E, conseguentemente, all’esito del giudizio di merito - che si è chiuso, come si è detto, con la conferma della legittimità di gran parte dei rilievi mossi all’incolpato - ha ravvisato una soccombenza parziale del Salini, nei cui confronti la irrogazione della sanzione pecuniaria è stata confermata, seppure con una riduzione di poco più del 50% (da €. 52.000,00 a €. 25.000,00). Si rivela pertanto giuridicamente corretta, e pertanto insindacabile in questa sede, la condanna al pagamento della metà delle spese di lite. Come ripetutamente affermato da questa Corte, infatti, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. tra le varie, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10685 del 17/04/2019Rv. 653541).

E ancora si è affermato che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 19613 del 04/08/2017 Rv. 645187; Sez. 3, Sentenza n. 406 del 11/01/2008 Rv. 601214). Orbene, il Salini, che – si badi bene - aveva agito in sede di opposizione per vedersi in via principale annullare la delibera e, in subordine, ridurre la sanzione amministrativa, è rimasto parzialmente soccombente sulla sussistenza dell’illecito amministrativo e quindi, contrariamente a quanto oggi assume nel ricorso, non può di certo ritenersi la parte vittoriosa del giudizio. Di conseguenza, egli oggi non può dolersi della pronuncia sulle spese, poste per la metà a suo carico.

L’errore di fondo in cui mostra di incorrere il ricorrente consiste proprio nel ritenere di avere proposto una domanda articolata in unico capo (come, ad esempio, quella di mero pagamento di una somma di danaro) e di reputarsi vincitore nella lite sol perché gli è stata ridotta la sanzione. Per tali ragioni, la soluzione adottata dalla Corte territoriale non si pone in contrasto neppure con il principio affermato di recente dalle sezioni unite secondo cui in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c (cfr.

Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 Rv. 666063). In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese a carico del soccombente. Sussistonoi presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 1.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent