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Ordinanza — n. 24463/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows removal from register for unpaid contributions plus failure to return seal during suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24463/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the Procurator's participation exception but allowed the second ground of appeal regarding the professional's removal from the register. The appellant argued that unpaid contributions only warrant suspension under Law 536/1949, not disciplinary removal under the 1929 Royal Decree. The court ruled that while the suspension applies to unpaid contributions, the removal from the register is a separate disciplinary sanction justified by the failure to return the metal seal and ID card during the indefinite suspension period.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 L. 536/1949; Art. 11 R.D. 11.2.1929 n. 274: The suspension from professional practice for unpaid contributions and the disciplinary sanction of removal from the register are distinct legal consequences; the latter may apply concurrently if the professional fails to return the metal seal and ID card during the suspension period.

Parole chiave

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disciplinary sanction removal from register unpaid contributions professional suspension metal seal return Cassation review geometer profession sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 della Legge 3 agosto 1949 n. 536
382 potesse determinare sia la sospensione dall'esercizio professionale senza limiti di tempo, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n.
Art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274
536/1949, sia la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 11622/1997
Sezione Seconda Civile n. 12729/2004
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20371/2019 R.G. proposto da: RICCETTI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato PISTORINO FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIETA GIUSEPPE -ricorrente- contro COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA COSENZA, elettivamente domiciliato in ROMA V. ARNO 2, presso lo studio dell’avvocato BARBUTO LUCA (BRBLCU69E15D086X) rappresentato e difeso dall'avvocato ROMANO PIETRO (RMNPTR64R18F839Z) -controricorrente- nonchè PISANI PASQUALE, PROCURA REPUBBLICA COSENZA-intimati- avverso DECISIONE di CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI ROMA n. 3/2019depositata il 23/05/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Consiglio di disciplina presso il Collegio dei Geometri di Cosenza, con delibera del 21 febbraio 2017, dispose la sanzione disciplinare della cancellazione dell’albo nei confronti del geom. Riccetti Giuseppe, ai sensi dell’art.11 e ss. del Regio Decreto n.29 dell’11.2.1929 per grave morosità contributiva. Avverso detta decisione, il geom. Riccetti propose ricorso al Consiglio Nazionale dei Geometri, che fu respinto con provvedimento del 15.5.2019.

Il Consiglio Nazionale dei Geometri, per quel che ancora rileva in questa sede, ritenne che la morosità nel pagamento da parte del professionista dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 potesse determinare sia la sospensione dall'esercizio professionale senza limiti di tempo, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, sia la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929. Non ravvisò, pertanto, alcuna incompatibilità tra la sospensione dall’esercizio professionale senza limiti di tempo, già applicata al Riccetti, e la sanzione disciplinare della cancellazione dall’albo per essere diversi i beni giuridici tutelati dalle norme.

Avverso la decisione del Consiglio Nazionale dei Geometri ha proposto ricorso per cassazione il geom. Riccetti, deducendo due motivi. Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Cosenza ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Va, in primo luogo rigettata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, che è litisconsorte necessario nel giudizio di cassazione in quanto parte necessaria del procedimento disciplinare, ai sensi dell’art. 15 delRegio decreto del 11/02/1929 - N. 274 (cfr. anche SSUU sentenza n. 11622/1997).

Va trattato, in via prioritaria, il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2, comma 2 della L.536/49, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; il ricorrente osserva che nessuna norma deontologica prevede la sanzione da applicare in caso di morosità verso la cassa dei geometri mentre la sanzione per il mancato versamento dei contributi è prevista dall’art.2 della Legge n.536 del 1949, che ha carattere generale e si applica a tutti gli ordini ed i collegi professionali; in tale ipotesi, la legge commina la sanzione della sospensione, che può essere revocata quando l’iscritto dimostra di aver pagato le somme dovute.

Inoltre, la previsione di una sanzione specifica per un comportamento contrario illegittimo risponderebbe al principio di legalità e tassatività delle sanzioni. Il motivo è fondato. La decisione impugnata non ha fatto applicazione dell’orientamento di questa Corte in materia di sanzioni applicabili da parte del professionista iscritto all’albo per il mancato pagamento dei contributi annuali. La questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite con sentenza del 21/11/1997, n.11622, in relazione all’ipotesi di un ingegnere iscritto all'albo professionale, che aveva omesso di pagare, nei termini stabiliti dal Consiglio dell'ordine, i contributi annuali; in tal caso, il provvedimento che può essere adottato nei suoi confronti dal Consiglio dell'ordine non è la cancellazione dall'albo, ma la sospensione a tempo indeterminato, che può essere inflitta solo con l'osservanza delle forme del procedimento disciplinare.

Tale principio è applicabile a tutti i professionisti, secondo quanto prescritto dalla L. 3 agosto 1949, n. 536 in materia di sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, il quale ha previsto che i diversi ordinamenti delle libere professioni possano prevedere contributi a carico degli iscritti al relativo albo. Il D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, ha, infatti, stabilito, all'art. 7, comma 2, che il Consiglio dell'ordine "può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo”.

L’art.2 della L. 536/49 ha disposto che: “i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.” La norma prosegue prevedendo che “coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare”. La sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute Dalle norme richiamate si trae che, se l'iscritto non versa nei termini stabiliti i contributi determinati dal Consiglio dell'ordine e dal Collegio nazionale, contributi tra i quali rientra la tassa annuale, nei suoi confronti può essere adottato un provvedimento di sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, ma debbono essere osservate le forme del procedimento disciplinare.

Con l’entrata in vigore del D. Lvo. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, applicabile a tutte le libere professioni tra cui la professione di geometra, sono state abrogate le norme che disciplinano la medesima fattispecie contenute nei singoli ordinamenti professionali. Per quanto riguarda la professione del geometra, l’art.11 del RD n.274 del 1929 prevede che “ le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a)l'avvertimento;b) la censura;c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;d) la cancellazione dall'albo.

Una volta entrato in vigore l'art. 2 della L. 2 agosto 1949, n. 536, l’omesso versamento dei contributi è specificamente disciplinato dalla normativa sopravvenuta di carattere generale, che prevede la facoltà del Consiglio dell'ordine di dare inizio nei confronti del professionista, mediante la contestazione del fatto, all'apertura di un procedimento che è destinato a svolgersi nelle forme di quello disciplinare ed eventualmente a concludersi con la sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato. Il principio affermato dalle Sezioni Unite ha avuto applicazione in una sentenza della Seconda Sezione Civile del 9.7.2004 n.12729 (non massimata in relazione alla questione di diritto sollevata nel presente giudizio), con la quale è stata distinto l’ambito di applicazione dell’art. 2 della legge 3 agosto 1949 n. 536 e della sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274.

Nella parte motivazionale è stato ribadito che “l a morosità nel pagamento, da parte del professionista, dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgt. 23 novembre 1944 n. 382 può determinare, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, la sospensione del professionista dall'esercizio professionale, la quale, secondo l'ultimo comma del citato art. 2, "non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di avere pagato le somme dovute". Tale sospensione è applicata dal Consiglio locale dell'ordine, secondo l'espressa previsione di legge, "osservate le forme del procedimento disciplinare" (v., al riguardo, Sez. un. 21 novembre 1997 n. 11622)”.

Diversa dalla sanzione della sospensione dall'esercizio professionale senza limiti temporali è la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929, per abusi e mancanze che non si esauriscano nell'omesso pagamento dei detti contributi, il quale, di per sé solo, dà adito all'applicazione della legge n. 536/1949. La Corte ha precisato che la sanzione della cancellazione dall’albo può essere applicata, anche durante il periodo di sospensione applicata sulla base della legge n. 536/1949, in presenza di altre violazioni che concorrano o siano conseguenti all’omesso versamento dei contributi; nel caso esaminato dalla Corte, il professionista non aveva riconsegnato il sigillo metallico ed il tesserino di riconoscimento, derivante dalla sospensione a tempo indeterminato che aveva impedito di rendere conoscibile ai terzi il divieto di esercizio della professione in costanza di sanzione.

Ha quindi errato il Consiglio Nazionale dei Geometri a ritenere che la morosità nel pagamento da parte del geometra dei contributi previsti dal D.Lgs. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382 potesse determinare, oltre alla sospensione dall'esercizio professionale senza limiti di tempo, secondo la previsione dell'art. 2 della legge n. 536/1949, anche la sanzione disciplinare prevista dall'art. 11 del citato R.D. n. 274/1929. Il motivo di ricorso deve, pertanto, essere accolto. Va dichiarato assorbito il primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell’art.3, comma 1 della L. 7.8.1990, n.241 per carenza di motivazione ed eccesso di potere.

La decisione impugnata va cassata con rinvio al Consiglio Nazionale dei Geometri in diversa composizione, che regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la decisione impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Consig