Court allows lawyer's fee appeal, ruling transaction work must be paid separately from study phase.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against the bankruptcy court's refusal to pay fees for transaction-related work. The lawyer argued that activities leading to a settlement with RFI fell under the decision phase, not study, and should receive a 25% premium. The court agreed, citing specific regulations requiring separate calculation for transaction activities with an additional quarter increase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4, comma 5 e 6 del DM 55/2014; Art. 5 del DM 55/2014: In bankruptcy proceedings, fees for transaction activities must be calculated autonomously as part of the decision phase with a 25% increase, not merely as a projection of prior study work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10516/2019 R.G. proposto da : CAPECCIavv. FRANCESCO, difeso da sé stesso e dall’Avv. Enrico Perrella ed elettivamente domiciliato in ROMA P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso il proprio studio; -ricorrente- contro CURATELA DEL FALLIMENTO 26/2005 COMIL SPA -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE CATANIA n. 26/2005 depositata il24/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Catania, Sezione fallimentare, ha rigettato il reclamo proposto dall’Avv.
Francesco Capecci avverso il decreto di liquidazione di compenso del giudice delegato al fallimento per l’attività professionale svolta in favore della curatela del fallimento Comil s.p.a. Per quel che ancora rileva in questa sede, il Tribunale ha escluso la liquidazione del compenso per la fase decisionale in relazione all’attività prestata per giungere ad un accordo transattivo tra il fallimento e la RFI in quanto l’Avv. Capecci era avvenuta dopo la sentenza della Corte d’appello e non aveva svolto le attività inerenti tale fase. Per la cassazione del citato provvedimento l’Avv.
Capecci ricorre sulla base di un unico motivoillustrato da memoria. Il fallimento Comil s.p.a è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.4, comma 5 e 6 del DM 55/2014, in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c. , per non avere il Tribunale liquidato il compenso per la fase decisionale, nella quale sarebbe ricompresa anche l’attività svolta per la transazione. Nell’affermare che la maggiorazione per la transazione era stata calcolata “sulla proiezione della fase decisoria”, il Tribunale avrebbe errato nel liquidare l’attività svolta per l’accordo transattivo ricomprendendola nell’attività di studio, laddove l’art.5 prevede che il compenso debba essere liquidato autonomamente “fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.
Il motivo è fondato. Dall’esposizione dei fatti risulta che l’Avv. Capecci venne nominato, quale ulteriore difensore della Curatela dopo la sentenza della Corte d’appello di Roma emessa tra il fallimento COMIL s.p.a. e la RFI e, dopo tale decisione, aveva partecipato alle trattative, unitamente all’Avv. Palopoli, che avevano portato alla transazione. L’ attività svolta dal ricorrente rientrava nella fase decisionale, come chiaramente previsto dall’art. 4, comma 6 del DM 55/2014, che così recita: “Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attivita' precedentemente svolta.” Si tratta di una norma avente carattere premiale per il difensore che si adoperi nel definire in via transattiva la controversia con effetti deflattivi sul contenzioso,che il legislatore ha dimostrato di favorire, prevedendo forme di soluzione alternative delle controversie.
Ne consegue che, avendo il legislatore previsto un compenso ulteriore per il difensore che abbia definito il giudizio con la conciliazione, l’attività svolta (che normalmente consiste in incontri con le parti, redazioni di bozze di accordo talvolta prolungate nel tempo) vanno remunerate considerando il compenso per la fase decisoria cui va aggiunto l’aumento di un quarto. Ne consegue che tale attività non può essere compresa nella fase di studio e considerata come “proiezione della fase decisoria”, a ciò ostando anche il dato letterale dell’art.5, il quale prevede che il compenso, nell’ipotesi di transazione, debba essere liquidato autonomamente “fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”.
Ha, pertanto, errato il Collegio del Tribunale fallimentare di Catania (del quale peraltro aveva fattoindebitamente parte lo stesso giudice delegato) a non riconoscere all’Avv. Capecci il compenso per la fase decisoria. Il provvedimento impugnat o va pertanto cassat o con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione, che regolerà anch e le spese delpresente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnat o e rinvi a , anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cass