Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; appellant ordered to pay costs under civil procedure rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the appellant argued for the application of a specific contribution rule, the court noted the withdrawal was validly executed with proper authorization. Consequently, the judgment dismissed the appeal and ordered the appellant to reimburse the respondent's litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws a cassation appeal, the proceedings are declared extinct, and the withdrawing party bears the costs without the application of the special contribution rule for unsuccessful appellants.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4789-2021proposto da: VENEZIA NOLEGGI IMBARCAZIONI S.A.S. DI DAL ZUFFO CINZIA C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, via Francesco Valesio 1, presso lo studio dell'avv. Michela Damadei dal la quale è rappresentata e difesa unitamente all'avv. Jacopo Molina , giusta procura in calce al rico rso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA, IN PERSONA DEL Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso la sede dell’Avvocatura generale dello Stato di Roma da cui è rappresentato e difeso ope legis Ric. 2021n. 4789sez.
S2 - ud. 30 - 0 1 - 2023 - 2 - -controricorrente - avverso la sentenza n. 1077/2020 del TRIBUNALE DI VENEZIA , depositata il 9/07/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del 30/01/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - Venezia Noleggi Imbarcazioni s.a.s. d i Dal Zuffo Cinzia c . ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a settemotivi, avverso la sentenza n. 1077/2020 del Tribunale di Venezia , depositata il 9/07/2020, con cui, per quel che ancora qui rileva, in parziale riforma della sentenza n.11/2019 del Giudice di pace di Venezia, è stata rigettata l’opposizione da lui proposta avverso l’ordinanza ingiunzione n. L736VE000707190/2017, con conferma della sanz ione di Euro 112,68, oltre spese;
− il Ministeroha resistito con controricorso; − con atto ritualmente sottoscritto, la societàha rinunciato al ricorso; − l’atto di rinuncia reca le sottoscrizioni deldifensore munit o di procura speciale alla rinuncia e del legale rappresentantedella società; ritenuto che: -il giudizio di cassazione vada, pertanto, dichiarato estinto e la società ricorrente debba essere condannata, per il principio di causalità, al rimborso delle spese in favore del Ministero, liquidate in dispositivo in riferimento al valore della sanzione; -non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I.n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o Ric. 2021n. 4789sez.
S2 - ud. 30 - 0 1 - 2023 - 3 - improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15); -visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del Ministero, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 700,00 oltre spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civ