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Ordinanza — n. 24391/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against administrative fine for missing waste transport declaration, upholding provincial jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24391/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected Peter Gabalin's cassation appeal against a provincial administrative fine for failing to identify waste transport quantities. The court held that the Treviso Province was competent because the violation was effectively committed where the infraction was ascertained, not where the pallets originated. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 17, co. 5 l. 689/1981; Art. 193, co. 1 d.lgs. 152/2006: The territorial competence for administrative sanctions lies with the public administration office where the violation was committed, which includes the place where the infraction was ascertained.

Parole chiave

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administrative sanction territorial competence waste transport infraction ascertained cassation appeal provincial jurisdiction legal costs impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 17, co. 5 l. 689/1981
Ne segue l’incompetenza sanzionatoria della provincia di Treviso ex art. 17, co.
Art. 193, co. 1 d.lgs. 152/2006
Con- testata è la violazione dell’art. 193 co.
Art. 5, 13 e 298 d.lgs. 152/2006
152/2006 o ex art. 52 co.
Art. 21 d.p.r. 633/1973
Art. 57 c.p.p.
Art. 258, co. 5 d.lgs. 152/2006
- Con il quarto motivo si censura che la sanzione non sia stata rideterminata ex art. 258 co.
Art. 52, co. 4 d.lgs. 22/1997
152/2006 o ex art. 52 co.
Art. 112 e 132 c.p.c.
Art. 13, co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 co.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9795/2019 proposto da : Gabalin Peter, rappresentatoe difeso da ll’ avvocat o Francesco Longo, domiciliato in Roma presso lo studio dell’avv. Marcello Clarich; -ricorrente- contro Provincia di Treviso, rappresentata e difes a da gli avvocati Seba- stiano Tonon e Mario Ettore Verino; -controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 3 5 3 /201 8 depositata il13/02/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal consigliere Remo Caponi.

FATTI DI CAUSA L’azienda agricola La Tiepola e il suo legale rappresentante Peter Ga- balin ricorrevano dinanzi al Tribunale di Treviso avverso un’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa rilasciata dall’amministrazione provinciale per omessa indicazione nel foglio di 2di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – Caponi Est. identificazione del rifiuto (FIR) della quantità di rifiuti trasportata. Con- testata è la violazione dell’art. 193 co. 1 d.lgs. 152/2006. Il ricorso è rigettato in primo e in secondo grado.

Ricorre in cassazioneGabalin con cinque motivi, illustrati da memo- ria. La Provincia di Treviso resiste con controricorso, illustrato dame- moria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo si denuncia l’incompetenza della Provincia di Treviso. Si premette che l'azienda agricola produce mele a Maniago, per cui si serve di contenitori e dei cosiddetti palletsche hanno bisogno di frequente sostituzione. Pertanto, organizza il ricambio di tale mate- riale, che viene ceduto sistematicamente, dietro corrispettivo ed emis- sione di una fattura di vendita, alla Industrie Giulio Stella s.p.a. di Farra di Soligo, che ne cura il trasporto e lo smaltimento o il riutilizzo.

Ne segue l’incompetenza sanzionatoria della provincia di Treviso ex art. 17, co. 5 l. 689/1981 («ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione»), poiché la violazione è stata commessa a Maniago, in provincia di Pordenone, luogo d’inizio del trasporto, ancorché sia stata contestata a Farra di Soligo, in pro- vincia di Treviso. Si deduce violazione degli artt. 5, 13 e 17 l. 689/1981;193 e 298 d.lgs. 152/2006; 21 d.p.r. 633/1973; 57 c.p.p. In via preliminare è da rigettare l’eccezione d’inammissibilità del mo- tivo per difetto di autosufficienza.

È irrilevante infatti che la ricorrente abbia emesso o meno fattura di vendita. Il primo motivo non è fondato. Territorialmente competente è un ufficio della pubblica amministra- zionedi un luogo in cui è stata commessa la violazione . A sua volta, un luogo di commissione della violazione è il luogo nel quale l'infrazione è stata accertata. In altri termini,il luogo di accertamento dell’infrazione 3di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – Caponi Est. ne rappresentaipso facto il luogo di commissione . Nel caso di infrazioni durevoli nel tempo e/o ambulatorienello spazio, come nel caso di spe- cie, è sufficiente a radicare la competenza che almeno una frazione temporale e/o almeno una porzione spaziale sia occorsa nel luogo dell’accertamento.

Sul punto la giurisprudenza è costante: per una pro- nuncia tra le altre molto chiara si veda Cass. 3756/2001, ove anche la precisazione, sulla scorta di altre pronunce, che tale criterio (luogo della commissione corrisponde a luogo dell’accertamento) presuppone (ovviamente) che l’organo accertatore sia competente territorialmente (rispetto al luogo concreto dell’accertamento) e funzionalmente (ri- spetto alla materia su cui cade la contestazione). Il primo motivo è rigettato. 2. - Con il secondo motivo si censura la mancata dichiarazione di decadenza dal potere di sanzionatorio per inosservanza del termine di novanta giorni dalla contestazione ex art. 14 l. 689/1981.

Si deduce violazione degli artt.14 e 18 l. 689/1981. Il secondo motivo non è fondato. Dalla parte censurata della pronuncia si desume che l’a udizione dell’interessatosi è svolta in data 29/01/2009 e che la n otifica del ver- baleha avuto luogo in data 4/3/2009. Il ricorrente eccepisce che l’ ac- certamento era iniziato già il 16/1/2007 con accesso della Forestale presso la sede del ricorrentee che alla data del 4/3/2007 la p.a. era in possesso di tutta la documentazione necessaria.Tuttavia, il dies a quo del termine di notificazione della contestazione è dettatodalla conclu- sione degli accertamenti.

La legittimità della durata di questi ultimi è da valutare caso per caso, sulla base della complessità delle indagini di volta in volta necessarie. Così, tra le altre, Cass. 2414/2023, 8574/2014, cui il ricorrente nonoffre ragioni persuasive per non dare seguito nel caso di specie. 4di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – Caponi Est. Il secondo motivo è rigettato. 3. - Con il terzo motivo si censura che il materiale trasportato sia stato considerato come rifiuto. Si deduce violazione degli artt. 183, 181bis d.lgs. 152/2006; 3, 22 e 23 l. 689/1981.

Il terzo motivo non è fondato. Il ricorrente eccepisce che i pallets non siano rifiuti, tra l’altroper le loro qualità merceologiche. Risulta però dalla sentenzache il ricorrente ha compilato il foglio di identificazione del rifiuto (FIR) e che destina- tariaè una ditta che tratta rifiuti . Su quest o sfondo , gli argomenti of- ferti dal ricorrente non si palesano idonei a sollecitare una rimedit a- zione ditale qualificazione. Il terzo motivo è rigettato. 4. - Con il quarto motivo si censura che la sanzione non sia stata rideterminata ex art. 258 co. 5 d.lgs. 152/2006 o ex art. 52 co. 4 d.lgs. 22/1997, ove si prevede una riduzione della sanzione quando i dati mancanti o inesatti siano ricostruibili dal documento.

Si deduce viola- zione delle norme citate. Risulta congruamente dalla sentenza che il dato quantitativo è omesso e non era ricostruibile, cosicché tale accer- tamento non è censurabile in sede di giudizio di legittimità. Il quarto motivo è inammissibile. 5. - Con il quinto motivo si denuncia l’ omessa pronuncia sull’ecce- zione di difetto di colpa. Si deduce violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. Il quinto motivo è infondato. L’accertamento della negligenza del ricorrente e quindi la pronuncia sull’infondatezza dell’eccezione del difetto di colpa (o meglio: la pro- nuncia sull’insussistenza di tale elemento costitutivo dell’impugnativa del verbale di contestazione della infrazione) risulta daogni passo non- ché dal complesso della motivazione, che è stesa in modo effettivo, 5di 5 – RG 9795 /201 9 – S2 – CC 17/04/2023 ( 2 4 ) – Caponi Est. resoluto ecoerente, per cui sono appunto da intendere come disattesi i rilievi incompatibili con la ricostruzione prospettata.

Il quinto motivo è rigettato. 6. – Rigettato così è anche il ricorso. Le spese seguono la soccom- benza. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 1.800 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera d