Cassation court dismisses appeal regarding interest moratoriums on construction contracts, ruling they fall under commercial transaction law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Adamas s.r.l.'s appeal against the Second Instance Court's recognition of interest moratoriums for a construction contract. Adamas argued the contract was an 'appalto' (construction contract) rather than a commercial transaction, excluding it from the automatic interest regime of D.Lgs. 231/2002. The court rejected this distinction, holding that the legislative definition of commercial transactions includes contracts where services are the primary object, thereby encompassing construction works.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 1 lett. a) D.Lgs. 231/2002; The definition of commercial transactions under D.Lgs. 231/2002 includes contracts where services are the exclusive or predominant object, thereby covering construction contracts (appalti) and making them subject to automatic interest moratoriums.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10194-2022 proposto da: ADAMAS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Fasano; -ricorrente - contro GRUPPO VINCENTI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. Gianluigi Bidetti; -controricorrente- avverso la sentenza n. 24 /202 2 del la Corte d’appello di Lecce , depositata il 10/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/03/2023 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. La Corte d’appello di Lecce, per quanto interessa il presente giudizio, ha accolto il primo motivo del gravame incidentale del Gruppo Vincenti s.r.l. e ha riconosciuto la ricorrenza nella fattispecie dei presupposti per il riconoscimento degli interessi moratori richiesti dal Gruppo Vincenti, avendo ad oggetto la domanda proposta un “pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. Adamas Trivellazioni s.a.s. (ora Adamas s.r.l.) aveva proposto opposizione al decreto che le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 174.311,98, quale saldo del corrispettivo relativo alla progettazione ed esecuzione di un impianto fotovoltaico, oltre interessi ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002.
L’opponente chiedeva di revocare il decreto, lamentando ritardi nella consegna dell’opera ed eccepiva vizi della medesima. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 1663/2017, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Adamas al pagamento della minore somma di euro 114.164,98, oltre interessi nella misura legale.
2. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 24 /202 2 Adamas s.r.l. ricorre per cassazione. Gruppo Vincenti s.r.l. resiste con controricorso. Sia Adamas s.r.l. che Gruppo Vincenti s.r.l. hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2002”; con riferimento all’art. 360, n. 5 c.p.c. “omesso esame di un fatto decisivo, risultante per tabulas , avuto riguardo all’oggetto del contratto di appalto concluso tra le parti in data 30 giugno 2010 afferente la progettazione e l’esecuzione di un’opera, cioè un impianto fotovoltaico”: la Corte d’appello, erroneamente interpretando il richiamato decreto legislativo, ha fatto rientrare la fattispecie contrattuale in esame, appalto d’opera, nella nozione di transazione commerciale data dall’art. 2 del decreto (nella sua versione originaria, applicabile ratione temporis ); l’oggetto principale del contratto concluso tra le parti era infatti l’opera, ossia l’impianto fotovoltaico, così che la fornitura, la consegna di materiali e merci, nonché la progettazione assumevano una rilevanza assolutamente minoritaria, accessoria e complementare, con la conseguenza che non poteva applicarsi il d.lgs. 231/2002, in quanto la versione originaria dell’art. 2 del predetto decreto si riferisce ai contratti che comportano in misura prevalente o esclusiva la consegna di merce o la prestazione di unservizio, non includendo, pertanto, gli appalti di opere e di lavori nella concezione delle transazioni commerciali.
Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la disciplina contenuta nel d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE - nella formulazione originaria, qui operante ratione temporis - trova applicazione per ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (art. 1), per tale intendendosi "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art. 2), ed è volta a contrastare i "ritardi di pagamento", ovvero "l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali" (art. 2).
Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, nella misura stabilita dal d.lgs. n. 231/2002, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 3). Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ovvero, se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza, tra l'altro, del termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (art. 4).
La disciplina dettata in attuazione della direttiva 2000/35/CE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e contenuta nel d. l gs. n. 31 del 9 ottobre 2002, ove stabilisce l'automatica decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità della costituzione in mora del debitore, alla scadenza del termine legale, variamente individuato, illustra, dunque, una evoluzione tendenziale della legislazione che mira a incentivare (attraverso sanzioni automatiche, di natura monetaria) il pagamento delle somme dovute nell'ambito dei contratti tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni, relative a cessioni o consegne di merci ovvero a prestazioni di servizi, nel cui novero va incluso anche l'appalto (così Cass. n. 5734/2019).
La definizione adottata dall'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, comprensiva dei contratti, comunque denominati, tra imprese che comportano, in via esclusiva o prevalente, la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, è, invero, compatibile con la definizione dell'appalto specificata dall'art. 1655 c.c., dovendosi intendere l'espressione prestazione di servizi come riferibile a tutte le prestazioni di fare (e, quindi, anche di non fare) che trovano il loro corrispettivo in un pagamento in denaro.
2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.700 , di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello