Cassation court dismisses appeal for tardiness of opposition to lawyer fee liquidation under Art. 327 CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the opposition to the lawyer's fee liquidation was filed late. The lower court had accepted a defense regarding the timing of the prosecutor's knowledge of the document, but the Supreme Court held that the six-month deadline in Article 327 of the Civil Procedure Code applies regardless of whether the opposing party was formally notified. Consequently, the appeal was rejected because the opposition was submitted well beyond the statutory limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 cod. proc. civ.; Art. 170 DPR n. 115/2002: The opposition to a lawyer's fee liquidation is subject to the six-month limitation period of Article 327 of the Civil Procedure Code, which applies irrespective of whether the opposing party was formally notified or when they actually became aware of the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13306-2022 proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA pressoIL TRIBUNALE DI ROMA; -ricorrente - contro PITORRI JACOPO MARIA; MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 01/04/2022, resa nel procedimento NRG 50307/20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: - i l Tribunale di Roma con ordinanza del 1/4/2022 ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica Ric. 2022 n. 13306sez.
S2 -ud. 30-01-2023 - 2 - presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento di liquidazione deicompensi maturati dall’avv. Jacopo Maria Pitorri quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato; - in particolare, i l giudice dell’opposizione ha accolto l’eccezione , proposta dall’avvocato,di inammissibilità per tardività dell’opposizione, per non essere statadimostrata dall’opponente l’avvenuta proposizione delrimedio di cui all’art. 170 del d. P . R . n. 115/2002 nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto; ha rilevato, infatti, che dall’estratto storico del procedimento risultava che il provvedimento di liquidazione era stato mandato «a visto PM»in data 14/8/2018; ha ritenuto in conseguenza che questo sistema di trasmissione sia perfettamente equipollente alla comunicazione con le modalità prescritte dal codice di rito e che, seppure è vero che non necessariamente le annotazioni che si rinvengono nel registro informatico corrispondano alle date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, è vero altresì che l ’indicazione risultante dal registro informatico attesta che è stato dato inizio al subprocedimento della comunicazione e che l‘atto è stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del PM; ha, quindi , sostenuto che l’effettiva conoscenza del provvedimento risultasse dall’avvenuta proposizione del ricorso e che sul PM opponente grava sse in conseguenzal’onere di dimostrare quando l‘atto fosse effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, in ragione del principio di vicinanza della provama che quest’ onere non risulta sse assolto ; - avverso questa ordinanza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; il Ministero della Giustizia e l’avvocato Pitorri non hanno svolto difese; ritenuto che:
Ric. 2022 n. 13306sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 3 - - la tardività dell’opposizione debba essere ribadita, sia pure per diversa motivazione e, perciò, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto; - l’opposizione è stata proposta , invero, soltanto in data 1/10/2020 avverso il decreto di liquidazione pronunciato in data 14/8/2018 e, perciò, ben oltre il termine lungo di sei mesi prescritto per le impugnazioni dall’art. 327 cod.proc. civ.; -l’art. 327 cod. proc. civ. è, infatti, applicabile anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del DPR n. 115/2002 sia per la parte contumace che per quella costituita, nell’ipotesi – prospettata in opposizione e poi in ricorso– in cui non intervenga la comunicazione del provvedimento; infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte in fattispecie analoghe (tra le tante, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022 Rv. 665996; cfr. anche Sez. 6 -2, Ordinanza n. 33590 del 2022;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 31007 del 2022; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 33600 del 2022), il decreto di liquidazione è pronunciato all'esito di un processo che, ancorché sommario, è idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e soggiace, perciò , all'applicazione del termine di decadenza dall’impugnazione previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. proprio allo scopo di formare il giudicato; - non dev’essere pronunciata statuizione su lle spese, sia perché il ricorso è stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale è esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass.
S.U. nn. 5079/2005, 5165/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati; Ric. 2022 n. 13306sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 4 - -non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di ricorso proposto dal Pubblico Ministero.
P.Q.M.
dichiara inammissibileil ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del