Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24379/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against custody fee liquidation order, mandating tribunal to acquire missing decree and examine merits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24379/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The cassation court allowed the appeal against the lower tribunal's refusal to liquidate custody fees for the full period. The appellant argued the tribunal should have acquired the missing liquidation decree and examined the opposition merits despite its absence. The court ruled that the tribunal had a duty to obtain the decree and must evaluate the opposition based on the essential content of the liquidation decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 15 d.lgs. 150/2011; Art. 170 D.P.R. 115/2002: The tribunal president must acquire necessary acts from the public prosecutor when a liquidation decree is missing and must examine opposition merits without preclusive effects.

Parole chiave

Generato dall'IA
custody fees liquidation opposition examination missing liquidation decree duty to acquire acts devolutory judgment nature restituzione dell'indennità per lavoro ridotto indennizzo pecuniario indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15 d.lgs. 150/2011
L’art. 15 d.lgs. 150/2011 non ricollega alla mancanza del decreto oggetto di opposizione alcun effetto preclusivo per l’esame delle questioni dibattute, dovendosi tener conto anche del contenuto del provvedimento esposto negli atti difensivi.
Art. 170 D.P.R. 115/2002
150/2011 prevede espressamente che il Presidente del tribunale chiamato a pronunciarsi sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazioneo a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
Art. 112 c.p.c.
artt. 15 d.lgs. 150/2011
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011 sostenendo che il Tribunale, non avendo rinvenuto in atti il decreto di liquidazione, avrebbe dovuto disporne l’acquisizione d’ufficio presso la Procura della Repubblica che aveva emesso il provvedimento, non potendo respingere l’opposizione.
art. 170 D.P.R. 115/2002
150/2011 prevede espressamente che il Presidente del tribunale chiamato a pronunciarsi sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazioneo a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
art. 15 d.lgs. 150/2011
L’art. 15 d.lgs. 150/2011 non ricollega alla mancanza del decreto oggetto di opposizione alcun effetto preclusivo per l’esame delle questioni dibattute, dovendosi tener conto anche del contenuto del provvedimento esposto negli atti difensivi.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 24554/2022
Cassation court allows lawyer's fee opposition by ruling the judge must actively verify documents rather than strictly apply burden of proof.
Cass. 23133/2021
Court allows lawyer's fee appeal, ruling that defense activities in special surveillance cases must be liquidated even without explicit documentation.
Cass. 2206/2020
23133/2021; Cass. 2206/2020).
Cass. 1470/2018
Cass. 24672/2013
Cass. 24672/2013; Cass. 2576/1989). Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Cass. 2576/1989
24672/2013; Cass. 2576/1989).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10566/2022 R.G. proposto da EREDI CASTIELLO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Ruberto, con domicilio in Roma, Viale Libia n. 25, presso l’avv. Antonio Tigani Sava. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. VILELLA FRANCESCANTONIO. -INTIMATI- avverso l’ordinanza del Tribunale di Lamezia Terme, pubblicata in data 14.2.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 6.7.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Su istanza della Eredi Castiello s.r.l., nominata custode giudiziario di materiale pirotecnico sequestrato nell’ambito di un procedimento penale a carico di Francescantonio Vilella, la Procura della Repubblica presso il Tribunaledi Lamezia Termine ha liquidato l’importo di € 2136,00 a titolo di indennità, pari ad €. 80 giornalieri per 267 gg. complessivi, oltre spese vive. Oggetto: compensi custodia La società ha proposto opposizione, chiedendo di liquidare il compenso per l’intero periodo di svolgimento della custodia (1012 gg.) decorrente dalla presa in consegna del materiale sequestrato, in data 21.12.2015 e non - come ritenuto - dalla presentazione dell’istanza di liquidazione (avvenuta il 1.10.2018).

All’esito, il Presidente del Tribunale ha respinto l’opposizione, non avendo rinvenuto il decreto di liquidazione nel fascicolo del procedimento penale. Per la cassazione dell’ordinanza la Eredi Castiello s.r.l. propone ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia e Francescantonio Vilella non hanno svolto difese.

2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011 sostenendo che il Tribunale, non avendo rinvenuto in atti il decreto di liquidazione, avrebbe dovuto disporne l’acquisizione d’ufficio presso la Procura della Repubblica che aveva emesso il provvedimento, non potendo respingere l’opposizione. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 15 d.lgs. 150/2011 e 170 D.P.R. 115/2002 lamentando che, essendo l’opposizione una fase del procedimento di liquidazione, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare nel merito le difese dell’opponente e liquidare le somme spettanti per la custodia anche in mancanza del decreto opposto. 2.1.

Il primo motivo è fondato. Il giudice dell’opposizione, non avendo rinvenuto il dec reto di liquidazione nel fascicolo del procedimento penale nell’ambito del quale era stata disposta la custodia, era tenuto a disporne l’acquisizione presso il Pubblico Ministero che aveva emesso il provvedimento, non essendo l’atto contenuto nel fascicolo del procedimento penale nell’ambito del quale era stata disposta la custodia. L’art. 15, comma quinto, d.lgs. 150/2011 prevede espressamente che il Presidente del tribunale chiamato a pronunciarsi sull’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazioneo a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

Come precisato da questa Corte, la locuzione "può" contenuta nella norma deve poi essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova (Cass.24554/2022; Cass. 23133/2021; Cass. 2206/2020). 2.2. Anche il secondo motivo è fondato. Il Tribunale era tenuto a valutare nel merito i motivi di opposizione pur in mancanza del decreto di liquidazione, del quale l’ordinanza riproduce il contenuto essenziale, indicando gli importi liquidati a titolo di indennità, il criterio adottato, il periodo preso in considerazione e il materiale in sequestro (cfr. ordinanza, pag. 1), dovendo – in effetti – semplicemente stabilire il periodo di durata effettiva della custodia ai fini della quantificazione dell’indennità.

L’art. 15 d.lgs. 150/2011 non ricollega alla mancanza del decreto oggetto di opposizione alcun effetto preclusivo per l’esame delle questioni dibattute, dovendosi tener conto anche del contenuto del provvedimento esposto negli atti difensivi. Inoltre, il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice non ha natura impugnatoria, ma costituisce la fase di un unico procedimento; trattasi di giudizio a carattere interamente devolutivo il cui oggetto non è la legittimità del decreto, ma la correttezza della pronuncia e delle liquidazione in base ai criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di non superare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. (Cass.1470/2018;

Cass. 24672/2013; Cass. 2576/1989). Sono quindi accolti entrambi i motivi di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie entrambi i motivi di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Lamezia Terme, in persona di altroMagistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Second