Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished per civil procedure articles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal of the case. The appellant, Le Mura SRL, had previously withdrawn the appeal against the lower court's rejection of their opposition to a default judgment regarding a construction contract payment dispute. Since the withdrawal was accepted by the respondent, the court found no need to rule on the merits or costs, citing the relevant civil procedure articles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws their appeal or cassation request, the proceedings are extinguished without any disposition regarding costs.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25090-2020 proposto da: LE MURA SRL IN LIQUIDAZIONE , elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PIETRA 26, presso lo studio dell'avvocato DANIELA JOUVENAL, rappresentata e difesa dagli avvocati ELISABETTA GANETTI, LEONARDO PIOCHI, giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro CURATELA FALLIMENTO ESSEGI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO, 25, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO TUCCINI, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO COPPOLA e GABRIELE CRESTI in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 880/2020 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.La società Le Mura S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze che aveva rigettato l’appello della ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Siena n. 392 del 12 arile 2017 che aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla società nei confronti della curatela del fallimento della Essegi Costruzioni S.r.l., per il pagamento del saldo del corrispettivo del contratto di appalto intercorso tra le parti.
La curatela fallimentare ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 9089/2022, la Sesta Sezione civile, ha rimesso la controversia alla pubblica udienza in quanto non si ravvisava evidenza decisoria ai sensi degli artt. 380 bis e 375 n. 1 e 5 c.p.c. In data 12/01/2023 parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con richiesta di omettere ogni decisione quanto alle spese, essendo intervenuto accordo tra le parti anche sulle stesse. La rinuncia risulta poi essere stata accettata dalla controricorrente con atto depositato telematicamente in data 13/01/2023, così che resta confermato che non vi è luogo a provvedere sulle spese.
In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c., nulla dovendosi disporre quanto alle spese del presente giudizio. PQM Dichiara l’estinzione del giudizio