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Ordinanza — n. 24300/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal dismissal for misclassifying a non-definitive partition judgment as final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24300/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's dismissal of an appeal regarding a property partition dispute. The appellant argued the first-instance judgment was non-definitive because it did not resolve all asset divisions or allocate litigation costs, leaving the community intact. The court ruled that the lower court incorrectly treated the decision as final, violating procedural rules on definitive judgments, and ordered a remand to the appellate court to hear the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 279, comma 2; Art. 340, comma 1; Art. 327, comma 1 c.p.c.: A judgment is definitive only if it dissolves the community regarding all assets; partial decisions on specific assets without resolving the overall division or costs remain non-definitive and appealable.

Parole chiave

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partition of community definitive judgment non-definitive judgment appeal admissibility litigation costs allocation property division Cassation quashing divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 279, comma 2 c.p.c.
Art. 340, comma 1 c.p.c.
Art. 327, comma 1 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U., n. 10242/2021
Cass. n. 5550/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2348/2018 R.G. proposto da: VALERIANO TERESA, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 10/E, presso lo studio dell’avvocato RANIERI MASSIMO. rappresentata e difesa dall'avvocato BRACCIALE FRANCO -ricorrente- contro VALERIANO VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA V.SESTO RUFO 16, presso lo studio dell’avvocato FAVA DANIELA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RUSICH SONIA -controricorrente- SCOTTI AMALIA, VALERIANO FRANCESCO, VALERIANO FEDERICA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 5419/2017 depositata il 21/08/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Nella causa divisione fra i fratelli Teresa, Aldo e Vittorio Valeriano, derivante dalla successione ab intestato del comune genitore Valeriano Francesco, deceduto il 22 febbraio 1998, il Tribunale di Latina, con sentenza non definitiva n. 1646/2010, dichiarava aperta la successione, accertava i beni relitti e determinava le quote da attribuire ai coeredi. In particolare, accertava che nella divisione occorreva considerare, in relazione a una donazione di quota indivisa di un terreno fatta dal de cuius alla figlia Teresa, anche i fabbricati su di esso edificati, incluso quello attribuito a Teresa in esito adivisione del 1980.

Disposta la prosecuzione della causa con separata ordinanza, questa era poi definita con sentenza definitiva n. 2132 del 2012, con l’attribuzione dei beni. Teresa Valeriano ha proposto appello contro le due sentenze dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l’appello contro la sentenza n. 1646 del 2010, ritenendo inefficace la riserva a suo tempo formulata da Valeriano Teresa, stante il carattere di sentenza definitiva della pronunzia. La corte territoriale ha poi rigettato l’appello contro la sentenza n. 2132 del 2012, rilevando che il Tribunale aveva esaurientemente motivato circa la propria adesione alla consulenza tecnica.

Avverso questa sentenza Teresa Valeriano ha proposto ricorso affidato a due motivi. Vittorio Valeriano ha resistito con controricorso. Scotti Amalia, Valeriano Francesco, Valeriano Federica (eredi di Valeriano Aldo, contumace nel giudizio d’appello) restano intimati. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso possono essere così riassunti:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 279, comma 2, 340, comma 1, e 327, comma 1, c.p.c. per avere la Corte di merito qualificato come definitiva la sentenza n. 1646 del 2019, la quale, in ragione del suo contenuto, aveva indubbiamente natura di sentenza non definitiva, in quanto la pronunzia aveva solamente risolto le contestazioni fra le parti in ordine ai beni compresi nell’asse;

2) nullità della sentenza per carenza della motivazione, perché la corte territoriale ha superato il complesso delle censure mosse dall’appellante sulla sentenza definitiva mediate generica adesione alla sentenza di primo grado, in assenza di un’effettiva considerazione dei motivi di gravame. Il primo motivo è fondato. In sintonia con la dottrina dominante, la giurisprudenza ravvisa nel giudizio divisorio un processo unico che si svolge in due fasi, «l'una diretta ad accertare il diritto alla divisione, l'altra a determinarne il contenuto» (Cass. n. 3510/1972) Se il procedimento divisorio è articolato nel suo svolgimento in una molteplicità di fasi, presenta, tuttavia, un carattere unitario, e deve quindi, considerarsi un processo unico avente quale finalità ultima la trasformazione di un diritto a una quota ideale in un diritto di proprietà su beni determinati (Cass. n. 10066/1966).

Dal carattere unitario del giudizio si fa conseguire che, fino a quanto tali scopi non siano stati integralmente raggiunti, le sentenze emesse nel corso del procedimento divisionale, non rappresentano la definizione di una serie di processi dall'ambito chiuso e limitato, ma costituiscono altrettante tappe di un unico iter processuale la cui fase ultima si conclude con la concreta attribuzione di beni a ciascun condividente. Da ciò consegue che le varie sentenze assumono tutte la natura di sentenze non definitive, eccettuata l'ultima che provvede, ai sensi degli art. 789, 791, alla formazione definitiva dei lotti ( Cass . n. 11293/1998; n. 5203/2007; n. 29829/2011).

Si chiarisce che la sentenza che provvede a formare in via definitiva i lotti ai sensi degli art. 789 e 791 è definitiva anche quanto rimetta alla fase successiva le operazioni relative al sorteggio delle quote (Cass. n. 4080/1986; n. 15466/2016) Nel procedimento divisionale confluiscono normalmente una pluralità di domande, distinte e diverse dalla divisione e certamente proponibili anche in un giudizio autonomo (resa del conto, collazione, impugnazione di testamento, riduzione di disposizioni lesive della legittima ecc.). È innegabile, però, che se tali domande vengono cumulate con la divisione, la decisione che le riguarda, per una via o per l'altra, finisce con l'incidere sul risultato della ripartizione o sulla formazione della massa.

Secondo la tesi prevalente, pertanto, anche queste sentenze sono non definitive nell'ambito dell'unitario giudizio divisionale, al pari delle sentenze che riguardano il diritto alla divisione o altri aspetti controversi difficilmente ipotizzabili fuori dall'iter divisorio. In particolare, sono state qualificate «non definitive», fra le altre, le sentenze accertano nel contrasto fra le parti la specie e l’entità dei beni comuni (Cass. n. 974/1967); inoltre le sentenze che risolvono la contestazione tra i coeredi in ordine all'oggetto della collazione « dato che queste sentenze non esauriscono la materia del contendere ma sono destinate a dare impulso alle successive operazioni di divisione, rendendo possibile, nella successiva fase, la concreta determinazione ed attribuzione delle quote»(Cass. n. 4827/1994).

In palese e stridente contrasto con questi principi, la corte territoriale ha ravvisato la natura di sentenza definitiva , suscettibile solamente di impugnazione nei termini ordinari , nella sentenza cheaveva statuito sia in ordine alla problematica della donazione della metà del fabbricato, riportato nell’asse ereditario, “disattendendo la tesi sostenuta dalla sorella - (attuale ricorrente n.d.r.) - di essere proprietaria esclusiva dell’edificio edificato a sue spese sul terrenosuo tempo donatole per metà del padre, sia in ordine allo scioglimento della comunione ed alle quote spettanti ai singoli coeredi, rimettendo a una fase successiva solo le operazioni relative alla concreta determinazione delle quote».

La Corte territoriale non si è neppure avvedut a che, attraverso tale descrizione (letteralmente trascritta) , ha richiamato in modo esemplare la nozione di sentenza non definitiva delineata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al giudizio divisorio. È stato ampiamente chiarito che, s econdo tale nozione, come in modo contraddittorio ricorda la stessa corte romana nel capoverso successivo della decisione impugnata, è definitiva la sola sentenza che scioglie la comunione rispetto a tutti i beni. È fin troppo ovvio che la decisione, impropriamente considerata definitiva, aveva lasciato persistere la comunione, infine sciolta con la successiva sentenza definitiva.

In termini generali deve ancora ricordarsi che nella specie la sentenzaconsiderata “non definitiva” non aveva disposto, né la separazione delle cause, né aveva deciso sulle spese, avendone rimesso espressamente la decisione al definitivo. Conseguentemente, sia in rapporto al contenuto intrinseco della decisione, sia in relazione agli indici formali della definitività di una sentenza, la conclusione della corte di merito s i appalesa del tutto priva di giustificazione. La circostanza, inutilmente richiamata dalla Corte d’appello,che nel dispositivo della decisione il primo giudice avesse usato l’espressione “definitivamente pronunziando”, nel contesto decisorio sopra richiamato, non era suscettib ile di creare alcuna incertezza.

È opportuno infine richiamare il principio secondo cui «Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa. Qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva» (Cass.

S.U., n. 10242/2021). Il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto contro la sentenza definitiva, che rimane caducata per effetto della cassazione della decisione nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello contro la sentenza non definitiva, stante la pregiudizialità fra lepronunce (cfr. Cass. n. 5550/2021). Pertanto, in accoglimento del primo motivo, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perché decida sull’appello. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi a