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Ordinanza — n. 24298/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on engineer's fee, ruling insufficient proof of timely service of legal notice. The court rejected the claim that a stamped date proved service without a signed receipt. The decision upholds the lower court's finding that the evidence was inadequate. The appeal is dismissed due to lack of proof for timely service. The court ruled against the appellant. The judgment confirms the original verdict stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24298/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Raffaele Santoro against the Second Civil Section of the Naples Court of Appeal. Santoro argued that a stamped date on a legal notice proved its timely service, but the appellate court found no signed receipt from the judicial officer. The Supreme Court agreed, stating that without a specific receipt or a validly affixed official stamp, the evidence of timely service was insufficient to overturn the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 109 DPR 1229/1959; Art. 360 c.p.c.: Proof of timely service of a notice to oppose a title requires a receipt signed by the judicial officer or a specific official stamp containing the chronological number, date, and fee specification; mere dates or unverified stamps are inadmissible.

Parole chiave

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timely service of notice judicial officer receipt official stamp validity opposition to title burden of proof notificazione tardiva tempestività dell'inoltro opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 109 DPR 1229/1959
Santoro ha lamentato la violazione dell’art. 109 del DPR 1229\1959, con riferimento all’art.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
109 del DPR 1229\1959, con riferimento all’art. 360 commaI n.
Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
Art. 13 comma 1-bis DPR 115/2002
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
art. 641 cod. proc. civ
14206/2013, il Tribunale di Napoli dichiarò d'ufficio inammissibile per tardività l'opposizione proposta da Santoro soltantoin data 11.12.2008, dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 cod. proc. civ.
art. 109 d.P.R. 1229/1959
Santoro ha lamentato la violazione dell’art. 109 del DPR 1229\1959, con riferimento all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 20/06/2007, n. 14294
Cass. 30/05/2013, n. 13640
Cass. 25/02/2015, n. 3755
13640; Cass. 25/02/2015, n. 3755; Sez.
Sez. 3, Sentenza n. 27538 del 2017
3755; Sez. 3, Sentenza n. 27538 del 2017): nella specie, infatti, è stata rilevata proprio la mancanza di questo timbro riconducibile all’Ufficiale giudiziario, contenente il numero cronologico, la data e la specifica delle spese.
Corte Cost. sent. 47712/2002
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15881-2022 proposto da: SANTORO avv. RAFFAELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrente - contro CAIAFA ARTURO, elettivamente domiciliato in Salerno, presso lo studio dell'avv. Remigio Fiorillo dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1222/2022 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/03/2022;

Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2023 dal Consigliere PATRIZIA PAPA; letta la memoria di parte ricorrente. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto ingiuntivo n. 94141/2008, pubblicato in data 03.10.2008 e notificato il 31.10.2008, il Tribunale di Napoli condannò Raffaele Santoro al pagamento in favore di Arturo Caiafa della somma di euro 8.291,14, oltre interessi e spese di giudizio, a titolo di compenso professionale dovuto, come da parere di congruità reso dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri del 24.07.2008, per l’attività professionale svolta su suo incarico, seppure nell’interesse d el terzo Francesco Cutillo.

2. Con sentenza n. 14206/2013, il Tribunale di Napoli dichiarò d'ufficio inammissibile per tardività l'opposizione proposta da Santoro soltantoin data 11.12.2008, dopo la scadenza del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo previsto dall'art. 641 cod. proc. civ.

3. Con sentenza n.1222/2022, la Corte d’appello di Napoli respinse l’appello di Santoro, secondo cui l'atto da notificare era stato consegnato all'ufficiale giudiziario in data 10 dicembre 2008, ovvero l'ultimo giorno utile, trattandosi di termine di decadenza previsto nell'interesse del notificante (come da Corte Cost. sent. 47712002). La Corte, rilevato che l’onere di provare la tempestiva consegna dell’atto da notificare incombeva sull’opponente, ritenne che la dicitura risultante dall’esame dell’atto apparisse come una se mplice richiesta da parte del notificante, inidonea a costituire prova dell’avvenuta consegna dell’atto, in tale giorno,all’ufficiale giudiziario, anche perché la relata recava la data dell’11/12/08.

Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 3 - 4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Santoro, affidato ad un unico motivo; Arturo Caiafa ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’avv. Santoro ha lamentato la violazione dell’art. 109 del DPR 1229\1959, con riferimento all’art. 360 commaI n. 3 cod. proc. civ., peravere la Corte di appelloerroneamente ritenuto il difetto di prova della tempestiva consegna: tale circostanza risulterebbe infatti dimostrata sia dal numero cronologico 39625 apposto sul fronte dell’atto da notificare, sia dalla stampigliatura « 10 dicembre 2008»apposta sempre sul fronte del medesimo atto.

2. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato. La Corte ha esaminato in fatto quanto sovrascritto sulla prima pagina dell’atto di opposizione, escludendo la sussistenza di idonea prova del giorno di consegna per la notifica: ha rilevato, infatti, che la data apposta in alto a destra con la dicitura «si notifichi oggi» manca di sottoscrizione per ricevuta da parte dell’Ufficiale notificante, così come manca una separata bolletta/ricevuta di avvenuta consegna in tale giorno ex art. 109 d.P.R. 1229/1959. Ha rimarcato, quindi, che la relata di notifica reca la data del giorno successivo ed ha escluso la decisività del numero « £39625 » stampigliato in alto a sinistra,perché non vi sono elementi per ritenere che sia stato apposto dall’Ufficiale Giudiziario, né risulta a quale registro cronologico si riferisca.

Formulando questo giudizio in fatto non più sindacabile se non per vizio di motivazione,qui neppure prospettato, la Corte territoriale non è incorsa dunque in alcuna violazione di legge, applicando invece correttamente la giurisprudenza consolidata di questa Corte. I rilievi di fatto esposti in sentenza, infatti , non consentono di utilizzare nella fattispecie la giurisprudenza di questa Corte secondo Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 4 - cui, laddove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, la prova della tempestiva consegna dell'atto da notificare può anche essere ricavata dal timbro, ancorché privo di sottoscrizione, apposto sull’atto dall’Ufficiale giudiziario, recante il numero cronologico, la data e la specifica delle spese, salvo che sia in contestazione la conformità al vero di quanto da esso desumibile ( ex multis , Cass., Sez.

U, 20/06/2007, n. 14294; Cass.30/05/2013, n. 13640; Cass. 25/02/2015, n. 3755; Sez. 3, Sentenza n. 27538 del 2017): nella specie, infatti, è stata rilevata proprio la mancanza di questo timbro riconducibile all’Ufficiale giudiziario, contenente il numero cronologico, la data e la specifica delle spese.

2. Il ricorso è perciò respinto, con conseguente condanna del ricorrenteal rimborso delle spese processuali, liquidate in dispositivo in relazione al valore del credito ingiunto , in favore di Ca iafa controricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di Caiafa, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2022 n. 15881 sez. S2 -ud. 30-01-2023 - 5 - unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma