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Ordinanza — n. 24251/2023 — snciv Generato dall'IA

Appeal against judicial sale order allowed when prior sale order was implicitly revoked by judge's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24251/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's dismissal of an appeal regarding a judicial sale order in a property division case. The lower court had deemed the appeal inadmissible because the contested order appeared identical to a previous one that was not timely challenged. The Supreme Court ruled that the new judge's decision to rule on the sale's necessity implicitly revoked the prior order, making the new sale order a distinct, appealable act.

Regesto Legislator

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Art. 281-sexies c.p.c.; Art. 788, comma 2, c.p.c.: When a judge, after referring a case for a decision on the necessity of a sale under Art. 281-sexies c.p.c., subsequently rules on that necessity, the prior order disposing of the sale is implicitly revoked, rendering the new order a distinct and independently appealable act.

Parole chiave

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judicial sale order implicit revocation property division appeal admissibility art 281-sexies cpc preclusive effect new judicial act successione indivisa

Disposizioni normative citate

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Art. 281-sexies c.p.c.
Invero, l’iter processuale intrapreso con il rinvio ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. , in quanto preludeva alla pronunzia di una sentenza sulla necessità della vendita ex art.
Art. 788, comma 2, c.p.c.
, in quanto preludeva alla pronunzia di una sentenza sulla necessità della vendita ex art. 788, comma 2, c.p.c., impone di ravvisare una ipotesi di revoca implicita del provvedimento con il quale la vendita era stata disposta con precedente ordinanza (cfr.
art. 281-sexies c.p
Nel seguito della causa, subentrato un nuovo giudice, la causa, con ordinanza del 29 gennaio 2016, era rinviata per la discussione all’udienza del 15 luglio 2016 ex art. 281-sexies c.p.c.
art. 112 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28021/2013
Cass. n. 30161/2018
Cass., S.U., n. 16727/2012
Cass. n. 11013/2018
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 512/2018 R.G. proposto da: CRISCUOLO CONCETTA E GATTA CLAUDIA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA C. DOSSI 15, presso lo studio dell’avvocato MARINI ELISABETTA, rappresentate e difes e dall'avvocato VERRILLO UGO -ricorrenti- contro GATTA GRAZIA, GATTA GENNARO, GATTA ANTONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato GALGANO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall'avvocato DALIA SALVATORE -controricorrenti- ESPOSITO RITA, GATTA STEFANIA, GATTA SANDRA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4135/2017 depositata il 13/10/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. FATTI DI CAUSA Nella causa di divisione giudiziale di un immobile, originariamente in comproprietà fra Gatta Vincenzo e Gatta Salvatore, promossa dal primo nei confronti degli eredi del secondo (Criscuolo Concetta, Gatta Claudia, Gatta Sandra e Gatta Stefania), dopo il deposito della consulenza tecnica, il G.O.T. del Tribunale di Napoli , con ordinanza del 13 novembre 2014, disponeva la vendita del cespite, delegando per le operazioni un notaio.

Nel seguito della causa, subentrato un nuovo giudice, la causa, con ordinanza del 29 gennaio 2016, era rinviata per la discussione all’udienza del 15 luglio 2016 ex art. 281-sexies c.p.c. In questa sede il giudice revocava l’ordinanza del 29 gennaio 2016 e disponeva la vendita, nominando un avvocato quale professionista delegato per le operazioni. Avverso tale ordinanza gli eredi di Gatta Salvatore hanno proposto appello. Instauratosi il contraddittorio con gli eredi di Gatta Vincenzo nel frattempo deceduto (Gatta Grazia, Gatta Gennaro e Gatta Antonella), la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile l’appello, rilevando che il provvedimento impugnato aveva identico contenuto del precedente provvedimento del 13 novembre 2014, emesso sul presupposto che il consulente avesse concluso per l’indivisibilità e che i compartecipi non avevano osservato alcunché, come si evinceva dai verbali di udienza del 6 ottobre 2014 e del 17 marzo 2014.

Secondo la Corte d’Appello, in considerazione della mancata impugnazione di tale ordinanza, bene aveva fatto il giudice a revocare il provvedimento con il quale aveva in un primo tempo rinviato la causa per la decisione, essendo tardive le contestazioni che avevano indotto il giudicante a ritenere necessaria la decisione con sentenza. In conclusione, essendo il provvedimento impugnato confermativo del precedente non impugnato nei termini, l’appello contro il secondo provvedimento era inammissibile, essendo decorso il relativo termine, il quale non poteva essere eluso dalla proposizione di una istanza di revoca.

Per la cassazione della sentenza Criscuolo Concetta e Gatta Claudia hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. Gatta Grazia, Gatta Gennaro e Gatta Antonella hanno resistito con controricorso. Esposito Rita, Gatta Stefania e Gatta Sandra restano intimate. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi di ricorso possono essere riassunti come segue:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 718, 720 e 727: la Corte d’Appello, nel conformare il provvedimento di vendita dal bene comune, ha violato il principio cardine della divisione, in base al quale, nel limiti della non incomoda divisibilità, i condividenti hanno diritto di avere la parte in natura, essendo pertanto l’ipotesi della indivisibilità un’eccezione a tale principio, ravvisabile solo qualora sia rigorosamente accertata la sussistenza dei suoi presupposti, insussistenti nel caso in esame;

2) nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 177, 788 e 327 c.p.c. e per violazione dell’art. 112 c.p.c.: la Corte territoriale, laddove ha ritenuto che l’ordinanza impugnata fosse la mera reiterazione della precedente ordinanza, di analogo contenuto, non impugnata, non ha tenuto conto che la prima ordinanza era stata implicitamente revocata, allorquando il giudice aveva ritenuto necessaria la pronunzia di una sentenza, avendo riscontrato la sussistenza di un contrasto sulla necessità della vendita;

3) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e motivazione apparente o totalmente assente, in quanto la corte territoriale, nel respingere il gravame, non ha deciso sulle contestazioni mosse dagli attuali ricorrenti, i quali avevano argomentato ampiamente in ordine alla comoda divisibilità dell’immobile comune. È prioritario l’esame del secondo motivo, che è fondato e tale da assorbire le censure di cui ai restanti motivi. La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’appello contro l’ordinanza che ha dispostola vendita non perché abbia dubitato della proponibilità del mezzo in ipotesi di provvedimento emesso in assenza dei presupposti.

Invero, ciò che ha indotto la Corte territoriale a riconoscere precluso l’appello è stata la considerazione che l’ordinanza impugnata aveva contenuto identico di una precedente ordinanza di vendita, che non fu impugnata nei termini. Così identificate le ragioni della decisione, sono nel giusto i ricorrenti allorché pongono in luce che la precedente ordinanza era stata revocata dal giudice della divisione, il quale aveva rinviato la causa ai sensi dell’art. 281 - s exies c.p.c . a seguito “delle successive contestazioni mosse dalla parte appellante in merito all’indivisibilità dell’immobile”.

Invero, l’iter processuale intrapreso con il rinvio ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. , in quanto preludeva alla pronunzia di una sentenza sulla necessità della vendita ex art. 788, comma 2, c.p.c., impone di ravvisare una ipotesi di revoca implicita del provvedimento con il quale la vendita era stata disposta con precedente ordinanza (cfr. Cass. n. 28021/2013; n. 30161/2018). Consegue da ciò che l’ordinanza impugnata, con la quale fu nuovamente disposta la vendita dell’immobile comune, costituisce un provvedimento nuovo, autonomamente impugnabile con il mezzo appropriato, che, è appunto l’appello, come riconosciuto dalla Sezioni unite di questa Corte (Cass., S.U., n. 16727/2012; cfr.

Cass. n. 11013/2018). La ragione, indicata dal primo giudice a giustificazione del proprio ripensamento sulla necessità di una sentenza al fine di poter disporre la vendita (condivisa dalla Corte d’appello), e cioè che i condividenti non avrebbero sollevato obiezioni sulla indivisibilità prima che fosse emessa l’ordinanza di vendita del 13 novembre 2914, è giuridicamente inidonea a recuperare i supposti effetti preclusivi della mancata impugnazione della predetta ordinanza, in quanto implicitamente revocata a seguito dell’avvio della causa per la decisione ex art. 281-sexiesc.p.c.

In accoglimento del secondo motivo, assorbiti i restanti, la sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché decida sull’appello. Ad essa si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa