Italian Court dismisses appeal due to voluntary withdrawal by both parties without ruling on costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal extinguished following a joint declaration of withdrawal by both the appellant and the respondent. The parties mutually agreed to abandon their respective claims and counterclaims, with the respondent explicitly consenting to the withdrawal. Consequently, the court terminated the proceedings without issuing a decision on the merits or determining the allocation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When both parties jointly declare the withdrawal of the appeal and the counterclaim, the court declares the proceedings extinguished without ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1742/2018 R.G. proposto da: PILATO LETTERIA, rappresentata e difesadagli avvocati TORRE NUCCIA, LI CAUSI ANTONINO -ricorrente- contro RAMADA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GUGLIELMO MARCONI 6, presso lo studio dell’avvocato SCUTIERI RAFFAELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PARISI ANTONINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MESSINA n. 727/2016 depositata il 28/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO.
Rilevato che, con atto congiunto (depositato il 15 maggio 2023), la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; che la rinunzia è stata accettata dalla controparte, che ha sottoscritto l’atto di rinunzia, dichiarando a sua volta di rinunziare al controricorso; che le dichiarazioni di rinuncia di accettazione sono regolari; che ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese; che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; la Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Su