Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney and deemed withdrawn.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinguished because the appellant's lawyer requested a decision without a new special power of attorney, which is strictly required by law. The defense argued that the absence of this document rendered the procedural request inadmissible, while the opposing party contended the appeal should be treated as withdrawn. Consequently, the court ruled that the appeal must be considered renounced and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, cod. proc. civ.; Art. 391, cod. proc. civ.: A cassation appeal submitted without a special power of attorney is inadmissible and deemed withdrawn, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) IL CONSIGLIERE DELEGATO Visti gli atti del procedimento n. 22132/2022R.G., relativo al ricorso proposto da: KLEDI VASIC, difesacome in atti; contro TOVENA GABRIELE, difesocome in atti ( controricorrent e ) ; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che, nel termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire richiesta di decisione del ricorso formulata in assenza di una nuova procura speciale, come espressamente prescritto dall’art. 380-biscod. proc. civ. nuovo testo;
Ritenutoche la richiesta di decisione della causa, formulata in assenza di nuova procura speciale, è inammissibile e, pertanto, tamquam non esset; Ritenutoche, pertanto, il ricorso ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,