Cassation court declares inadmissible appeal regarding usucapion due to improper application of procedural law on evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower courts correctly applied the principle that judges may evaluate the weight of evidence without violating procedural rules. The appellants argued that the trial court improperly acquired a lease contract and failed to prove usucapion, while the bank contended the father's full control interrupted any potential acquisition. The court ruled that the lower judges' assessment of evidence was a valid exercise of their discretion under civil procedure law, making the complaint about the acquisition of the lease contract procedurally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 c.p.c.; Art. 360-bis, n. 1 c.p.c.: The court's evaluation of evidence and attribution of persuasive force to specific facts is a discretionary act permitted by law, and complaints alleging violation of procedural rules regarding this evaluation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9508/2019 R.G. proposto da: CORONI DIEGO, CORONI TIZIANA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato ANDREA ZAZZARA, rappresentati e difesi dall'avvocato CRISTIANO PENNACCHIA giusta procura in atti; –ricorrenti – contro ICCREA BANCA S.P.A. ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE MIRO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
–controricorrente – e CORONI MARIO, TREVI FINANCE S.P.A., AURORA SPV S.R.L.; -intimati - avverso la sentenza n. 5368/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/08/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Il Tribunale rigettò la domanda avanzata da Diego Coroni e Tiziana Coroni, i quali avevano chiesto che fosse dichiarato il diritto di proprietà per usucapione, in capo a ciascuno di loro, di una porzione immobiliare, di un fabbricato distribuito su quattro piani e del terreno annesso, nei confronti Mario Coroni, loro genitore, rimasto contumace.
2. Avverso la sentenza di primo grado gli attori proposero impugnazione, nella contumacia di Mario Ceroni e con la resistenza della s.p.a. ICCREA BANCA (Istituto Centrale del Credito Cooperativo) e della s.r.l. AURORA SPV. La Corte d’appello di Roma espone: L’ICCREA, contrastava l’impugnazione in quanto portatrice d’ipoteca sull’intero immobile per avere concesso un mutuo di 600 milioni di lire a Mario Coroni alla di lui coniuge, Renata Colontoni, aveva intrapreso azione esecutiva immobiliare nei confronti dei debitori e del compendio immobiliare pignorato (l’immobile di cui qui si discute) il Giudice dell’esecuzione aveva disposto la vendita.
L’esecuzione era stata successivamente sospesa a seguito di opposizione avanzata dagli appellanti. L’AURORA era intervenuta nel giudizio d’appello, in qualità di procuratrice della s.p.a. TREVI FINANCE (poi divenuta Phoenix Asset Management) in quanto, a sua volta, aveva spiegato intervento nella procedura esecutiva in quanto portatrice di un credito di oltre 354 milioni di lire nascente da un decreto ingiuntivo. Per quel che ancora qui rileva la sentenza disattese il motivo d’appello con il quale gli appellanti si dolevano per l’acquisizione di un contratto di locazione stipulato nel 1994 da Mario Coroni e confermò la mancanza di prove per dichiarare la maturata usucapione.
3. Avverso la sentenza d’appello i soccombenti attori propongono ricorso fondato su tre motivi. ICCREA Banca s.p.a. Istituto centrale del credito cooperativo resiste con controricorso.
4. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 421 cod. proc. civ., per avere il Giudice ordinato l’acquisizione del contratto di locazione, nonostante non si versasse in materia di rito del lavoro. 4.. La doglianza è palesemente priva di fondamento. Pur vero che il riferimento all’art. 421 cod., proc. civ. operato dalla sentenza appare evidente frutto di errore, non versandosi in materia di processo del lavoro, tuttavia, si è in presenza di un ordine di esibizione, peraltro chiesto da una delle parti, che il giudice ben può disporre.
5. Con il secondomotivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., assumendo che la sentenza impugnata aveva disatteso la domanda d’usucapione reputando inverosimile la tesi attorea, male apprezzando il vaglio probatorio. 5.
1. La doglianza è inammissibile. La ricostruzione probatoria, come noto, anche qualora sostenuta dall’asserita violazione degli artt. 115 e 116, cod. proc. civ., non può essere contestata in questa sede, poiché, come noto, l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito non è, in questa sede, sindacabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, cod. proc. civ., in quanto, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).
Punto di diritto, questo, che ha trovato recente conferma nei principi enunciati dalle Sezioni unite in epoca recente (sent. n. 20867, 30/09/2020, conf. Cass. n. 16016/2021), essendosi affermato che in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa -secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Rv. 659037).
E inoltre che per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (Rv. 659037).
6. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1165 e 2943 cod. civ., assumendo che il Tribunale prima e la Corte d’appello poi affermando che il padre dei ricorrenti aveva esercitato piena signoria sul bene fino al 2005 (aveva ottenuto finanziamento concedendo ipoteca, aveva dato in locazione il bene), perciò stesso avevano dato valore interruttivo ad atti non implicanti la perdita del possesso in capo ad essi esponenti. 6.
1. Il motivo è inammissibile poiché non coglie la “ratio decidendi”: qui non si è assegnato valore interruttivo di un possesso altrui agli atti compiuti dal proprietario (stipulazione mutuo con connessione d’ipoteca, locazione dell’immobile, opposizione al precetto notificato al proprietario il 22/7/1994 dall’istituto creditore), ma, ben diversamente, il significato di esercizio di piena signoria del titolare che esclude l’acquisto per usucapione da parte di terzi.
7. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".
8. Le spese del presente giudizio devono porsi a carico dei ricorrenti nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di