Court of Cassation allows appeal against appellate court's calculation of reasonable delay duration for equitable compensation. The court found the lower court erred in capping the compensable period at one year. The decision establishes that any fraction exceeding six months counts as a full year for compensation. The ruling mandates a new calculation based on the total duration of the proceedings. This case clarifies the application of Article 2-bis of Law 89/2001 regarding judicial delay. The outcome benefits the claimant by increasing the awarded equitable compensation amount. The court emphasized the unitary nature of the proceedings for delay assessment purposes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Naples Court of Appeal's decision regarding equitable compensation for unreasonable judicial delay. The appellant argued that the total duration of the proceedings, including both the merits phase and the enforcement phase, exceeded the reasonable limit, while the lower court had capped the compensable period at one year and six months. The Supreme Court held that the lower court erred by ignoring the specific rule that any fraction of a year exceeding six months must be counted as a full year for compensation purposes. Consequently, the court ordered a new calculation reflecting the full excess duration, thereby increasing the potential compensation award.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2-bis, comma 1, l. 89/2001; Art. 2, comma 2-bis, l. 89/2001: The reasonable duration limit for judicial proceedings must be applied cumulatively to the entire process, and any fraction of a year exceeding six months constitutes a full year for the purpose of calculating equitable compensation.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 3711/2023 proposto da: DI MEO VINCENZO, elettivamente domiciliato in Napoli Centro Direzionale Isola F4, presso lo studio dell’avvocato Michele Liguori (LGRMHL58P14F839K) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Vincenzo Liguori (LGRVCN90T17F839C). -Ricorrente – Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso lo studio dell’avvocato Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende. -Resistente con atto di costituzione – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. -Intimato – Avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli n. 2030/2022 depositato il 20/07/2022.
EQUA RIPARAZIONE Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio dell’11 luglio 2023. Rilevato che: 1.la Corte d’appello di Napoli, con il decreto indicato in epigrafe, ha rigettato l’opposizione di Vincenzo Di Meo avverso il decreto ex art. 3, legge n. 89 del 2001, depositato il 28/04/2022, emesso dal magistrato designato dello stesso ufficio, che condannava l’Amministrazione a corrispondere a Vincenzo Di Meo euro 450,00, oltre accessori, a titolo di equa riparazione per irragionevole durata (quantificata in un anno) di un giudizio di equa riparazione, ai sensi della medesima legge, svoltosi dinanzi alla Corte partenopea, definito con decreto di accoglimento pubblicato il 20/07/2018, seguìto dal giudizio di ottemperanza, definito con sentenza n. 6230/2021, emessa dal TAR Campania (c.d.
“Pinto su Pinto”o “Pinto bis”);
2. la Corte di Napoli - sulla premessa che, per l’opponente, il giudizio presupposto è durato due anni, 7 mesi e 5 giorni e che, invece, per il primo giudice, esso è durato due anni, 10 mesi e 5 giorni – richiamati i princìpi enunciati dalla Corte EDU e dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U., 23/07/2019, n. 19883), ha determinato la durata ragionevole in un anno e 6 mesi; pertanto, sommate tra loro la fase di cognizione (monitoria e di opposizione) e quella di ottemperanza, ha condiviso la decisione del consigliere designato di indennizzare un solo anno di durata irragionevole del giudizio presupposto, dato che l’eccedenza residua era inferiore a sei mesi;
3. Vincenzo Di Meo ricorre, con un motivo, illustrato da memoria, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli; il Ministero della giustizia ha depositato un atto di costituzione; il MEF è rimasto intimato; Consideratoche:
1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e/o falsa applicazione - in relazione alla rilevazione della durata ragionevole (e irragionevole) del giudizio presupposto di merito (di cognizione e di ottemperanza) e alla conseguente liquidazione del danno non patrimoniale – delle norme ex artt. 2, commi 2 e 2 bis, 3, comma 4, 5 ter, comma 5, l. 24/3/2001 n. 89, 46, comma 1, 75, comma 1, 87, commi 2 lett.
d) e 3, 114, comma 3, d.lgs. 2/7/2010 n. 104, 111, 117 Cost., 6 Convenzione EDU e 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.)»], il ricorrente, delineato il quadro normativo di riferimento e richiamata la giurisprudenza, di legittimità, costituzionale ed europea, in tema di equa riparazione, censura il decreto della Corte di Napoli per avere trascurato che il giudizio presupposto, comprensivo della fase di merito (monitoria e di opposizione) e della fase di esecuzione (o di ottemperanza), che è durato due anni, 7mesi e 5 giorni, ha superato la durata ragionevole - pari, gradatamente: a sette mesi; a nove mesi; a un anno – in ogni caso di due anni in quanto, ai fini dell’indennizzo, ogni frazione di anno (nella specie si tratta di 7 mesi e 5 giorni) superiore a 6 mesi è pari a un anno (art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001);
2. il motivo è fondato; 2.1. va data continuità al condivisibile indirizzo sezionale (Cass.26/01/2023, n. 2469, in connessione con Cass. 30/03/2022, n. 10182; in termini, Cass. n. 18577/2022) per il quale «[i]l giudizio presupposto, articolato in una fase di cognizione ed una successiva fase esecutiva, dev’essere considerato nella sua unitarietà (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19883 del 23/07/2019, Rv. 654838), con una durata ragionevole complessiva pari ad un anno, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, pronunciata con sentenza della Corte Costituzionale n. 36/2016»; 2.2. i termini di durata ragionevole, riferiti, comunque, alle sole procedure giudiziarie, e non anche ai tempi occorrenti allo Stato- debitore per adempiere, ovvero ai periodi correnti tra la conclusione della fase di cognizione e l’inizio di quella esecutiva, risultano dagli atti.
In particolare (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), il ricorrente specifica che il giudizio presupposto monitorio ex art. 3, legge n. 89 del 2001, è durato 13 giorni (dal 5/04/2018 al 18/04/2018), il giudizio presupposto di opposizione, ai sensi dell’articolo 5-ter della stes sa legge, è durato 2 mesi e 18 giorni (dal 2/05/2018 al 20/07/2018), e che quello di ottemperanza dinanzi al TAR Campania è durato due anni, 4 mesi e 5 giorni (dal 30/05/2019 al 4/10/2019). La sommatoria dei tre periodi è di due anni, 7 mesi e 5 giorni, da cui va detratto il termine ragionevole di un anno.
Si perviene, pertanto, ad un’eccedenza rispetto alla ragionevole durata del giudizio di equa riparazione - di cognizione e di esecuzione, unitariamente intesi –pari a un anno, 7 mesi e 5 giorni, che dà diritto all’indennizzo per due anni, in applicazione dell’art. 2-bis, comma 1, l. n. 89 del 2001, secondo cui il giudice liquida una somma a titolo di equa riparazione anche per ciascuna frazione di anno (nella specie, 7 mesi e 5 giorni) superiore a sei mesi; 2.3. non è conforme a diritto, pertanto, la statuizione del Collegio dell’opposizione, secondo cui la durata ragionevole del giudizio presupposto (sommate tra loro fase di cognizione e fase di ottemperanza) sarebbe pari a un anno e 6 mesi, con un’eccedenza indennizzabile pari a un anno, non dovendosi considerare, ai fini dell’indennizzo, la durata ulteriore, perché inferiore a 6 mesi;
3. ne consegue che, accolto il ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quoanche per le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli,