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Ordinanza — n. 23871/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against interlocutory order declaring default judgment provisionally executable. The court rules such orders are revocable and not subject to appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23871/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding an interlocutory order that declared a default judgment provisionally executable. The debtor had attempted to challenge territorial jurisdiction, arguing the debt was not liquid and contesting document authenticity. The court ruled that because the order did not definitively settle jurisdiction but merely allowed proceedings to continue, it remains revocable under Article 177 of the Code of Civil Procedure and cannot be appealed.

Regesto Legislator

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Art. 177 co. 2 c.p.c.; Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002: Interlocutory orders declaring default judgments provisionally executable are revocable and not subject to appeal unless they definitively determine jurisdiction.

Parole chiave

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interlocutory order provisional execution territorial jurisdiction revocability appeal inadmissibility default judgment Code of Civil Procedure istanza di autorizzazione all’esecuzione – Competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 177 co. 2 c.p.c.
3di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est Un’ordinanza di tale contenuto è soggetta alla regola generale della revocabilità e modificabilità ex art. 177 co. 2 c.p.c.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Art. 1182 co. 3 c.c.
–Con l’istanza di regolamento di competenza il debitore rileva che la documentazione depositata dal creditore in sede monitoria non at- testa che sia stato determinato il prezzo di vendita della merce, consi- dera che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del cre- ditoreart. 1182 co.
Art. 20 c.p.c.
sono, anche agli effetti della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c., esclusivamente quelle liquide.
Art. 38 co. 4 c.p.c.
Tali sono le obbligazioni di cuiil titolo determini l'ammontare oppure indichi criteri stringenti di determinazione, mentre i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai fini della competenza ex art. 38 co. 4 c.p.c.
Art. 19 c.p.c.
Fa valere ex art. 19 c.p.c. la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e aggiunge di aver con- trattato con il rappresentante della creditricea Reggio Calabria.
art. 20 c.p
sono, anche agli effetti della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c., esclusivamente quelle liquide.
art. 19 c.p
Fa valere ex art. 19 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 20449/2014
Cass. SU 20449/2014, nonché 14223/2017, 1615/2017.
Cass. 14223/2017
Cass. 1615/2017
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Testo completo

onunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27524/2022 proposto da : Scopelliti s.a.s. di Scopelliti Salvatore,difesa dall ’avvocato Antonio Condello; -ricorrente- contro Macinazione Lendinara s.p.a.; -intimata- avverso l ’ordinanza del Tribunale di Rovigo n. 356 /2 02 2 del 17/11/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereRemo Caponi. Letta la requisitoria delP.M., il Sostituto Procuratore Generale , Corrado Mistri, che ha concluso per l’inammissibilità del regolamento. FATTI DI CAUSA Nel 2022la Macinazione Lendinara s.p.a. otteneva dal Tribunale di Rovigo nei confronti della Scopelliti s.a.s. un decreto ingiuntivo di circa € 87.000 a titolo di corrispettivo di merce.

Con opposizione al decreto 2di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est ingiuntivo, il debitore eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Rovigo ed indicava come competente il Tribunale di Reggio Calabria. Il debitore opponente ha proposto istanza di regolamento di compe- tenza, illustrata da memoria, avverso l’ordinanzacon cui il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale , ha dichiarato il de- creto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha concesso alle parti i termini di cui agli artt. 183 co. 6 c.p.c. ed ha fissato la data della suc- cessiva udienza.

Il creditore opposto è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con l’istanza di regolamento di competenza il debitore rileva che la documentazione depositata dal creditore in sede monitoria non at- testa che sia stato determinato il prezzo di vendita della merce, consi- dera che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del cre- ditoreart. 1182 co. 3 c.c. sono, anche agli effetti della determinazione del foro ex art. 20 c.p.c., esclusivamente quelle liquide. Tali sono le obbligazioni di cuiil titolo determini l'ammontare oppure indichi criteri stringenti di determinazione, mentre i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai fini della competenza ex art. 38 co. 4 c.p.c.

Egli ne desume che il credito de quo non è liquido. Aggiunge di aver sporto querela per falsità delle firme a lui attribuite in calce alla documenta- zione prodotta in giudizio dal creditore. Fa valere ex art. 19 c.p.c. la competenza del Tribunale di Reggio Calabria e aggiunge di aver con- trattato con il rappresentante della creditricea Reggio Calabria. L’istanzadi regolamento di competenza è inammissibile. Come si può constatare dalla lettura del capoverso conclusivo dell’esposizione dei fatti di causa (cfr. indietro), il provvedimento im- pugnato non contiene alcuna determinazione definitiva sulla compe- tenza, che è affermata in via incidentalecome mezzo al fine di ordinare la prosecuzione del giudizio, senza rimessione della causa in decisione. 3di 3 - 27524 /20 2 2 – S2 – CC 06/06/2023 ( 2 2 ) – Caponi Est Un’ordinanza di tale contenuto è soggetta alla regola generale della revocabilità e modificabilità ex art. 177 co. 2 c.p.c.

Pertanto, non è impugnabile. Cfr. Cass. SU 20449/2014, nonché 14223/2017, 1615/2017. 2. –Il regolamento di competenza è inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Cortedichiara l’inammissibilità del regolamento di competenza. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso