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Ordinanza Interlocutoria — n. 23863/2023 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to split necessary joinder of heirs from formal representative in simulated contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 23863/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the interlocutory order to a public hearing to potentially split the necessary joinder of parties. The plaintiffs argued for the inclusion of Antonietta Ferri's heir, while the defendant contended that Ferri was only a formal representative and the heir had no substantive interest. The court distinguished this case from precedents requiring unitary joinder in cases involving unauthorized representation, noting that here the heir lacks a direct stake in the simulated contract's validity.

Regesto Legislator

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Art. 103, co. 2 c.p.c.; The court may order the separation of a necessary joinder of parties when the heir of a formal representative lacks a substantive interest in the simulated contract, distinguishing it from cases involving unauthorized representation where unitary joinder is strictly required to prevent contradictory judgments.

Parole chiave

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necessary joinder of parties simulated contract interposition fittizia heir of representative separation of causes formal representative substantive interest complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 103, co. 2 c.p.c.
art. 1414 c.c
Si deduce violazione dell’art. 1414 c.c.

Giurisprudenza citata

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Sentenza — n. 1519/2023 — snciv
Cassation appeal dismissed for being filed after the statutory deadline via electronic post. The court ruled the appeal inadmissible because the acceptance receipt was generated after the 24-hour limit. The court applied the rule that the new day begins immediately after the 24th hour expires. The administrative agency's late filing via PEC was deemed invalid. The court emphasized strict adherence to the 24-hour deadline for electronic notifications. The decision confirms that procedural deadlines in electronic filing are strictly enforced. The court rejected any argument for extending the deadline based on system timing. The ruling establishes that the second second of the 24th hour marks the start of a new day. The administrative body lost the case due to this procedural failure. The court dismissed the appeal without examining the merits of the tax dispute.
Ordinanza — n. 22908/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding nullity for failure to address non-decisive pre-trial settlement attempts.
Sentenza — n. 8907/2024 — snciv
Cassation Court dismisses appeal claiming simulated contract nullity due to insufficient capital and unexamined payment facts.
Sentenza — n. 41800/2021 — snciv
Italian Court dismisses appeal on contract simulation claims as facts are proven and arguments irrelevant.
Sentenza — n. 1521/2024 — snpen
Cassation annuls criminal seizure order for lack of specific factual motivation regarding fraud and risk of asset dissipation.

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Testo completo

onunciato la seguente: ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21438/2017 proposto da : MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE EN- TRATE, rappresentati e difesi dalla AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro SOCIETÈCIVILE IMMOBILIERE SCI GLASER, rappresentatae difesa da- gli avvocati ANTONIO PAOLO TOLA, DANIELE TANI e ANGELO AN- GLANI; -controricorrente - nonché AGOSTINI GIOVANNI, FERRI ANTONIETTA, CAPIROSSI LORIS; -intimati - avverso la sentenza d ella CORTE D I APPELLO DI BOLOGNA n. 1266/2016,depositata il 13/7/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2023 dal consigliereREMO CAPONI. 2di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – Caponi Est FATTI DI CAUSA Nel 2006 il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate conveni- vano dinanzi al Tribunale di Bologna Loris Capirossi, la Societé Civile Immobilière- S.C.I Glaser , Eureka s.r.l., Giovanni Agostini e Antonietta Ferriper l’accertamento della simulazione relativa - per interposizione fittizia della parte compratrice - del contratto di compravendita di un bene immobile, stipulato nel 1996 tra la venditrice Eureka s.r.l. e l a compratriceSocieté Civile Immobilière.

Si allegava che l’effettivo com- pratore fosseLoris Capirossi. Giovanni Agostini veniva convenuto nella qualità di amministratore unico della venditrice, Antonietta Ferriveniva convenuta nella qualità di procuratrice speciale della compratrice, in- tervenuta come tale nella stipula del contratto in causa. In primo grado veniva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Agostini e della Ferri, in quantocostoro non erano parti in senso sostanziale del con- tratto.Se ne faceva discendere l’inammissibilità dell’interrogatorio for- male di questi ultimi.

Nel meritoveniva rigettata la domanda per difetto di prova dell’accordo simulatorio alla stregua della giurisprudenza di legittimità sull’interposizione fittizia di persona che richiede laparteci- pazione all'accordo simulatorio non solo dell’interponente e dell’inter- posto, ma anche del terzo contraente, chiamatoad aderire ( contestual- mente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simula- torio)all’intesa raggiunta dai primi due . Il Tribunale aggiunge va che gli accertamenti facevano propendere per l’interposizione reale.

L’appello degli attori èstato rigettato. Ricorrono in cassazione gli attori con cinque motivi, illustrati da me- moria. Resiste la S.C.I Glasercon controricorso, illustrato da memoria. L’interlocutoria Cass. 2707/2023 ha assegnato alle parti ricorrenti ter- mine per notificare il ricorso ad Antonietta Ferri e/o per produrre in giudizio la cartolina che attesti il perfezionamento della notificazione, 3di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – Caponi Est con rinvio a nuovo ruolo. In prossimità della nuova adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Con il primo motivo si censurano due profili: in primo luo go l’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui era stato impugnato il rigetto (con ordinanza del 17/11/2008) delle istanze istruttorie di- rette a provare l’interposizione fittizia di persona. In particolare, si tratta delle seguenti istanze: (a) interrogatorio formale dei convenuti Capirossi, Ferri e Agostini; quanto agli ultimi due, si censura il rigetto fondato sul difetto della loro legittimazione passiva; quanto al primo, si censura l’omissione totale di pronuncia; (b) prove testimoniali, di cui si lamenta che il rigetto sia fondato su ragioni generiche, quali tardività, irrilevanza o superfluità, senza discernere le ragioni a seconda della persona chiamata a testimoniare.

In secondo luogo (quanto all’ulte- riore profilo di doglianza) si censura la pronuncia di difetto di legittima- zione passiva in capo a Giovanni Agostini e Antonietta Ferri. Si deduce violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Con il secondo motivo, subordinato al rigetto del primo, la sostanza di quest’ultimo è riproposta sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame circa fatti decisivi con riferimento ad indizi da cui si desume l’esistenza di un accordo simulatorio trilaterale.

Con il quarto motivo si censura che non si sia considerato che la prova della partecipazione del terzo non appare necessaria quando per questi è indifferente chi sia il reale compratore. Si deduce violazione dell’art. 1414 c.c. 4di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – Caponi Est Con il quinto motivo, subordinato al rigetto del quarto, si censura che si sia considerata per la prima volta in appello e pertanto inammis- sibile, la domanda relativa all’interposizione reale di persona. Sideduce violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. 2.

– In ottemperanza alle disposizioni della interlocutoria Cass.2707/2023, con nota del 2/05/2023, il Ministero e l’Agenzia delle En- trate hanno depositato l’atto di rinnovazione della notifica per via con- solare in data 30/03/2023del ricorso per cassazione , eseguita nei con- fronti di Loris Capirossi «nella sua qualità di erede di Antonietta Ferri», morta il 27/10/2012 durante il giudizio di appello. La controricorrente eccepisce la nullità della rinnovazione della noti- ficapoiché è stata eseguita nei confronti di una persona non erede di Antonietta Ferri.

Infatti,risultava già dagli atti di primo grado l’indica- zione di Patrizia Bellucci come figlia di Antonietta Ferri (nonché madre di Loris Capirossi), alla quale in qualità di erede (e non a Loris Capi- rossi) avrebbe dovuto indirizzarsi la notifica del ricorso per cassazione. Tali risultanze processuali a ttestano l’inescusabilità dell’errore d elle parti ricorrenti, alle quali la circostanza del rapporto di parentela tra la Ferri e la Bellucci avrebbe dovuto essere nota sin dal giudizio di primo grado. 3. – Il C ollegio ravvede l’opportunità di rimetter e la trattazione del ricorsoall’udienza pubblica, per saggiare nel contesto d i un contraddit- torio allargato anche al Pubblico Ministero la prospettiva di scindere il litisconsorzio processuale nei confronti dell’erede di Antonietta Ferri e di pervenire così ad una pronuncia nel merito del ricorso per cassazione nonostante che la notificazione del ricorso non sia stata eseguita nei confronti di Patrizia Bellucci, figlia di Antonietta Ferrie che non si possa far luogo alla rimessione in termini(cfr.

Cass. 9114/2012). 5di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – Caponi Est La scissione del litisconsorzio è sorretta dalla considerazione che An- tonietta Ferri fuevocata in giudizio esclusivamente nella sua qualità di procuratrice speciale della compratriceed è intervenuta come tale nella stipula del contratto di cuiparte attrice ha domandato l’accertamento della simulazione relativa per interposizione fittizia della compratrice. Infatti, sul versante sostanziale, Antonietta Ferri fu parte del contratto solo in senso formale. Costei stipulò il contratto in nome e per conto della compratrice Societé Civile Immobilière.

È nei confronti di quest’ul- tima, regolarmente presente nel giudizio dinanzi a questa Corte, non già nei confronti dell’erede di Antonietta Ferri, che quindi sono chiamati a prodursi gli effetti della sentenza definitiva di merito. Pertanto,ci si trova dinanzi ad un caso di specie nettamente diverso da quello deciso (per citare il precedente meno distante dal caso di specie)da Cass. 41438/2021 i n tema di rappresentanza senza poteri . In un caso in cui la domanda di accertamento dell'inefficacia del con- tratto era stata proposta dallo pseudo rappresentato nei confronti sia del terzo che del falso rappresentante che lo aveva stipulato, si è ac- certato che si determina un litisconsorzio unitario-necessario di carat- tere processuale funzionale a prevenire l'eventuale contrasto di giudi- cati, sicché non può essere disposta la separazione delle cause ai sensi dell'art. 103co. 2 c.p.c.

P ertanto, nell'ipotesi di mancata rinnovazione della citazione disposta in favore del rappresentante senza potere non costituitosi in giudizio, si è statuito che l'estinzioneè da dichiarare con riferimento all'intero processo e non solo nei confronti della parte nei cui confronti non si è proceduto alla detta rinnovazione.Come si può constatare, da tale precedente non si può desumere alcunché , se non un argomento a contrarioal fine di negare nel presente caso di specie la necessità che l’erede di Antonietta Ferri partecipi al processo. 6di 6 - 21438/2017 – S2 – CC 06/06/2023 (19) – Caponi Est A fronte di ciò, sono da discutere nel contesto della pubblica udienza le ragioni che indurrebberoa mantenere la conseguenza della necessità del litisconsorzio,sancendo così – come richiesto dalla parte controri- corrente -l’improcedibilità del ricorso per cassazione a seguito dell’in- felice esecuzione della rinnovazione della notificazione del ric