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Ordinanza — n. 23850/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on boundary dispute, ruling purchase deeds are primary proof over cadastral maps.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23850/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Angela Scarpa's appeal against a lower court ruling that defined the boundary between two parking spaces based on a public deed of sale. Scarpa argued that cadastral maps showing a smaller area should prevail, while the opposing party maintained the deed explicitly defined the 12.5 square meter space. The court held that purchase deeds constitute the sovereign source of proof for boundary determination, making cadastral data merely supplementary unless the deeds are unclear.

Regesto Legislator

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Art. 950 cod. civ.; Art. 1372 cod. civ.: The purchase deeds are the primary and sovereign source of proof for determining boundaries between adjacent properties, and contracts generally do not produce effects against third parties unless specific conditions are met.

Parole chiave

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boundary determination purchase deeds cadastral maps third party effect adjacent properties sovereign proof contractual intent violazione delle distanze dai confini

Disposizioni normative citate

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Art. 950 cod. civ.
I l primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. in relazione all’art.
Art. 1372, comma 2 cod. civ.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1372, comma 2, cod.
Art. 1538 cod. civ.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1538 cod. civ., in relazione all’art.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, comma 1, n.
art. 702 - bis cod. proc. civ
8675/2018 del 04.12.2018, il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva il ricorso proposto ex art. 702 - bis cod. proc. civ.
art. 950 cod. civ
310/2019 del 21.06.2019, rigettava l’appello, così motivando: -la giurisprudenza costante di legittimità ha interpretato il dettato dell’art. 950 cod. civ.
art. 1367 cod. civ
art. 1538 cod. civ
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1538 cod. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, 04.08.2022, n. 24171
Cass. Sez. 2, 01.12.2021, n. 37787
24171; Cass. Sez. 2, 01.12.2021, n. 37787; Cass.
Cass. Sez. 2, 23.07.2020, n. 15759
37787; Cass. Sez. 2, 23.07.2020, n. 15759; Cass.
Cass. Sez. 6, 05.12.2018, n. 31377
15759; Cass. Sez. 6, 05.12.2018, n. 31377; Cass.
Cass. n. 10501/2013
31377; Cass. n. 10501/2013; Cass.
Cass. 9 ottobre 2006, n. 21686
10501/2013; Cass. 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass.15 novembre 2007, n.
Cass. 15 novembre 2007, n. 23720
Cass. 2 civ., 23.06.2020, n. 12327
21-09-2022 - 5 - (Cass. 2 civ., 23.06.2020, n. 12327; Cassazione civile sez.
Cassazione civile sez. II, 17/02/2012, n. 2369
12327; Cassazione civile sez. II, 17/02/2012, n. 2369).
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4085-2020 proposto da: SCARPA ANGELA MARIA, rappresentata e difesa dall’Avv. MICHELE STARA, e domiciliata presso lo studio di questi; -ricorrente - contro BOVE MARIA, SANNETTI AUGUSTO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI, N. 235, presso lo studio dell'avvocato EMILIO PERSICHETTI, che li rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 310/2019 della Corte d’Appello di CAGLIARI, SEZ.DIST. di SASSARI, depositata il 21.06.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.09.2022 dal Consigliere CRISTINA AMATO RILEVATO CHE:

1. Con sentenza n. 8675/2018 del 04.12.2018, il Tribunale di Tempio Pausania accoglieva il ricorso proposto ex art. 702 - bis cod. proc. civ. da Augusto Sannetti e Maria Bove contro la Maria Angela Scarpa, con il quale gli attori chiedevano l’accertamento dell’esatto Ric. 2020 n. 04085 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 2 - confine tra l’autorimessa di loro proprietà, posta nell’immobile sito in Santa Teresa di Gallura, alla via Verdi, n. 13, e l’autorimessa confinante di proprietà della Scarpa, nonché l’apposizione di segni materiali per la sua identificazione.

Sostenevano gli attori che il posto auto era stato da loro acquistato dal Massimo D’Arpino c on atto pubblico del 27.04.2006; dall’atto risultav a espressamente l’estensione della superficie della porzione di locale ad uso rimessa auto –sito in un’area di uso comune con la proprietà della Scarpa -da loro acquistata, ossia mq 12,5. Nella prospettazione degli attori, Angela Maria Scarpa, proprietaria del posto auto confinante, aveva invece ella stessa tracciato il confine tra i due posti auto con vernice colorata, riducendo la superficie a mq 11,00, così impedendo di fatto agli attori l’utilizzo del posto auto.

2. Angela Maria Scarpa proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, assumendo l’errata interpretazione dell’atto pubblico di acquisto, poiché le parti avevano individuato l’immobile nel contratto di compravendita con riferimento alla planimetria catastale, allegataall’atto e firmata da entrambe le parti, nella quale la superficie del posto auto risultava di mq11,00.

3. La Corte d’Appello di Cagliari – Sez. Dist. di Sassari , con sentenza n. 310/2019 del 21.06.2019, rigettava l’appello, così motivando: -la giurisprudenza costante di legittimità ha interpretato il dettato dell’art. 950 cod. civ. nel senso che il giudice deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario, e solo se i titoli di acquisto non risultano chiari in ordine alla volontà negoziale delle parti di determinazione dell’oggetto negoziale;

Ric. 2020 n. 04085 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 3 - - l’atto pubblico di compravendita del 27.04.2006 chiarisce inequivocabilmente la volontà delle parti riguardo la consistenza dell’immobile, determinato «nella porzione di locale ad uso rimessa per auto, posto al piano interrato, della superficie di mq 12,5 (dodici virgola cinque) circa, all’interno di un’area di uso comune con proprietà Scarpa». -rileva, inoltre, che la medesima consistenza del posto auto (mq 12,5) era stata individuata nell’atto di acquisto del dante causa dei Sannetti,Bove, il quale aveva a sua volta acquistato due anni prima la medesima superficie dalla stessa Angela Maria Scarpa con atto del 22.10.2004; -in ossequio al principio ermeneutico previsto dall’art. 1367 cod. civ., e avvalendosi delle risultanze probatorie della C.T.U., il posto auto sottodimensionato a mq 11,00 non sarebbe neppure usufruibile come box – olt re a violare gli standard urbanistici previsti dal Comune di Santa Teresa di Gallura; -infine, la perizia del C.T.U. ha evidenziato che i posti auto di cui è causa sono delimitati –secondo la consistenza pretesa dagli appellati – «da una linea verniciata sul pavimento di circa dieci centimetri di spessore di colore chiaro, uguale alla tracciatura dei box di tutto il piano seminterrato».

Così decidendo, la Corte territoriale rigettava l’appello e liquidava le spese secondo soccombenza.

4. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione Angela Maria Scarpa, affidandolo a tre motivi. Resistevano Augusto Sannetti e Maria Bove depositando controricorso, illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell’udienza. CONSIDERATO CHE: Ric. 2020 n. 04085 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 4 - 1. I l primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 950 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.: secondo la ricorrente, erra la Corte d’Appello nell’attribuire decisiva rilevanza, nella determinazione dell’oggetto del contratto, alla superficie indicata nell’atto (mq 12,5), senza riconoscere la dovuta importanza alla planimetria allegata ad entrambi gli atti di trasferimento del posto auto di cui è causa (rogito not. Becchetti del 22.10.2004; rogito not. Mauro del 27.04.2006), che assurge,invece, ad elemento essenziale per l’esatta consistenza e individuazione del bene e, conseguentemente, anche come mezzo di prova per la determinazione dei confini. 1.1.

Il motivo è infondato. Secondo l’orientamento costante di questa Corte, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, per l'individuazione della linea di separazione fra proprietà limitrofe base primaria dell'indagine del giudice di merito è costituita dall'esame e dalla valutazione dei titoli d'acquisto delle rispettive proprietà, integranti la fonte di prova sovrana in tema di regolamento di confini. Solo la mancanza o l'insufficienza di indicazioni sul confine rilevabile dai titoli, ovvero la loro mancata produzione, giustifica il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi comprese le risultanze delle mappe catastali (Cass.

Sez. 2, 04.08.2022, n. 24171; Cass. Sez. 2, 01.12.2021, n. 37787; Cass. Sez. 2, 23.07.2020, n. 15759; Cass. Sez. 6, 05.12.2018, n. 31377; Cass. n. 10501/2013; Cass. 9 ottobre 2006, n. 21686; Cass.15 novembre 2007, n. 23720). Dovendosi precisare che: i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti Ric. 2020 n. 04085 sez.

S2 -ud. 21-09-2022 - 5 - (Cass. 2 civ., 23.06.2020, n. 12327; Cassazione civile sez. II, 17/02/2012, n. 2369).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 1538 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che il giudice di seconde cure avrebbe determinato i confini tenendo conto della maggiore superficie voluta e dichiarata dalle parti, con ciò non inquadrando correttamente la fattispecie concreta nell’ambito dell’art. 1538 cod. civ., che regola i rapporti tra venditore e compratore attribuendo a quest’ultimo un supplemento di prezzo, se ne ricorrono i presupposti.

3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’art. 1372, comma 2, cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. Secondo la ricorrente, l’atto di compravendita intercorso tra il D’Arpino e iSannetti, Bova – dal quale il g iudice di seconde cure ha tratto la prova della dimensione del posto auto - non sarebbe opponibile all’odierna ricorrente Scarpa, terza rispetto all’atto, per il noto principio espresso dall’art. 1372, comma 2, cod. civ. , in virtù del quale il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi.

4. Avendo il Collegio rigettato il primo motivo , i restan ti si dichiaranoassorbiti, le spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che liquida in €1.785,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli access ori di legge nella misura del 15%. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore Ric. 2020 n. 04085 sez. S2 -ud. 21-09-2022 - 6 - importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma de