Cassation court rules that bankruptcy delay compensation must be based on admitted debt value, not distribution share.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a claim for equitable compensation due to unreasonable bankruptcy proceedings. The appellant argued the compensation should reflect the original admitted debt, while the lower court limited it to the amount received in the distribution plan. The court held that the legal value for compensation must correspond to the admitted debt amount, not the distribution share, as the latter depends on variables unrelated to the creditor's claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2-bis, comma 3, legge n. 89/2001; Art. 360 c.p.c.: For equitable compensation regarding unreasonable bankruptcy procedure duration, the value of the claim must be based on the amount admitted to the bankruptcy estate, not the distribution share.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22055/2021 R.G. proposto da : VICECONTI ANGIOLA, elettivamente domiciliatain PIGNOLA VIA F.LLI PERITO N. 36, presso lo studio dell’avvocato DE IACOVO GIAMPIERO (DCVGPR53P06I171Q) che larappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 74/2020 depositatoi l 15/06/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2023 dal PresidenteFELICE MANNA. FATTI DI CAUSA Con ricorso del 15.11.2019 Angiola Viceconti adiva la Corte d’appello di Potenza per ottenere l’equo indennizzo, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole di una procedura fallimentare svoltasi innanzi al Tribunale di Lagonegro dal 22.8.1995 al 15.5.2019, al cui passivo ella era stata ammessa per il credito di lire 21.264.763. In applicazione dell’art. 2-bis, terzo comma, della legge citata, la domanda era accolta in via monitoria per il minor importo di € 1.644,47, corrispondente alla somma attribuita alla ricorrente in sede in riparto.
L’opposizione ex art. 5-ter legge cit. proposta da Angiola Viceconti era respinta, con aggravio di spese previa revoca del decreto monocratico, con provvedimento del 27.5.2021. Riteneva la Corte d’appello che il quantum del diritto accertato, quale limite all’indennizzo così come previsto dall’art. 2-bis, terzo comma, legge n. 89/01, dovesse corrispondere alla somma attribuita in sede di riparto dell’attivo e non all’importo originariamente ammesso al passivo. Avverso tale decreto Angiola Viceconti propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Col primo motivo di ricorso è denunciata, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la violazione e la “errata applicazione ed interpretazione” degli artt. 2-bis, primo e terzo comma, legge n. 89/01, 93 legge fall., 14 c.p.c. Data la natura giurisdizionale e decisoria del subprocedimento di verifica dello stato passivo fallimentare – sostiene parte ricorrente, che richiama il precedente n. 11372/19 di questa Corte – il valore del diritto accertato dal giudice, oltre il quale non è consentito, in base al terzo comma dell’art. 2-bis legge n. 89/01, liquidare l’indennizzo, deve essere commisurato all’importo ammesso al concorso e non alla somma attribuita al creditore in sede di riparto. 2. - Il secondo motivo lamenta, in relazione al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso, consistente nel piano di riparto, che aveva previsto per la posizione dell’odierna ricorrente una partecipazione del 33,58% della somma di euro 6.359,95, comprensiva della quota di TFR – pari a € 4.4 87,67 – pagata nel corso della procedura dal Fondo di garanzia dell’INPS, meno la ritenuta d’acconto di € 491,20.
Pertanto, e in subordine, parte ricorrente sostiene che l’equo indennizzo avrebbe dovuto essere ragguagliato non alla somma netta corrisposta dalla procedura, ma all’importo di 6.359,95 euro. 3. -Col terzo mezzo si deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. e la “omessa e contraddittoria ed illogica motivazione”, ai sensi dei nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c. La Corte territoriale ha condannato la ricorrente alle spese, previa revoca del decreto opposto, benché quest’ultima fosse rimasta vittoriosa, sia pure per il minor importo riconosciuto a suo favore, e ciò in violazione del principio di soccombenza. 4. -Il primo motivo è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire che ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva del creditore (n. 5757/23; in senso conforme, v. nn. 26858/21 e 11372/19; per una fattispecie similare, cfr. altresì la n. 24362/18, secondo cui in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con il disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento). 5. - L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento c.d. proprio del secondo mezzo e, per l’effetto espansivo interno di cui al primo comma dell’art. 336 c.p.c., l’assorbimento anche del terzo motivo. 6. - Il decreto impugnato va, dunque, cassato con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, la quale applicherà il principio di diritto sopra riportato e provvederà anche sulle spese di cassazione.
P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, e cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, la quale provvederà anche sulle spese di cassazione. Co