Cassation court partially allows appeal on litigation costs, rejecting nullity claim regarding administrative penalty terms.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed Marzio Lipari's appeal against the Trieste Court of Appeal, accepting arguments regarding the calculation of litigation expenses while dismissing the claim of nullity. The lower court had incorrectly assessed costs based on an indeterminate value rather than the specific administrative penalty amount, leading to an excessive award. Consequently, the Court reduced the second-instance costs to the correct tier and eliminated the first-instance cost order against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 203, comma 2; Art. 204, comma 1, C.d.S.; Art. 70, c.p.c.: The cumulative nature of procedural time limits does not render individual deadlines peremptory if the total period is respected; however, litigation costs must be calculated based on the actual value of the administrative sanction, not an indeterminate amount.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25855/2019R.G. proposto da: MARZIO LIPARI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA N 19, presso lo studio dell’avvocato ARTURO IANNELLI che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ISABELLA PASSERI; –ricorrente – contro PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE; –intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE TRIESTE n. 338/2019 depositata il 7/06/2019. Oggetto: Sanzioni amministrative R.G.N. 25855/2019 Ud. 12/07/2023CC Sez. S2 -R.G. 25855/2019 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 2 di 6 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 12/07/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 giugno 2019, il Tribunale di Trieste, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 76 del 16 giugno 2017, ha respinto l’opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione M_IT PR_TSUTG 00005115 con la quale il Prefetto di Trieste in data 6 settembre 2016 aveva rigettato il ricorso ex art. 203 C.d.S. proposto da MARZIO LIPARI avverso il verbale n. S-730060 elevatodalla Polizia Municipale di Trieste in data 6 novembre 2015.
2. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso di MARZIO LIPARI, sulla scorta del ritardo con cui la Polizia Municipale accertante aveva trasmesso al Prefetto le deduzioni e gli atti relativi alla sanzione, ritenendo, perciò, violati i termini di cui agli artt. 203, comma 2, e 204, comma 1, C.d.S.
3. Il Tribunale, dopo aver disatteso l’eccezione di tardività del gravame, ha ricostruito il sistema di cui agli artt. 203, comma 2, e 204, comma 1, C.d.S. ritenendo che lo stesso venga a configurare un meccanismo di silenzio-assenso, in virtù del quale, decorso il termine cumulativo di sessanta (art. 203, comma 2, C.d.S.) e centoventi giorni (art. 204, comma 1, C.d.S.) deve ritenersi che venga a consumarsi il potere amministrativo, con conseguente accoglimento del ricorso. Ha, quindi , concluso che i singoli ter mini di cui agli artt. 203, comma 2, e 204, comma 1, C.d.S. hanno mero valore endoprocedimentale, con la conseguenza che la violazione di uno di essi non ha conseguenze fintantoché venga rispettato il complessivo termine di centottanta giorni derivante dalcumulo dei due termini. Sez. S2 -R.G. 25855/2019 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 3 di 6 4. Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trieste ricorre ora MARZIO LIPARI. L’UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE è rimasto intimato.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a normadell’art. 380 bis.1, c.p.c.
6. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per avere il Tribunale ritenuto la perentorietà del solo termine complessivo di 180 giorni e non anche dei singoli termini sanciti anche dal comma 2 dell’art. 203 C.d.S.” Argomenta, in particolare, il ricorso che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe affermato la perentorietà del termine complessivo di centottanta giorni, laddove, per contro, deve ritenersi che i singoli termini di sessanta (art. 203, comma 2, C.d.S.) e centoventi giorni (art. 204, comma 1, C.d.S.) abbiano autonomamente natura perentoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del primo termine –come nel caso in esame – comporta il venir meno del potere amministrativo, viziando il provvedimento prefettizio che sia adottato e determinandone l’annullabilità. 1.2.
Con il secondo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per avere il Tribunale dichiarato di applicare i minimi tariffari per lo scaglione della controversia ed aver invece liquidato le competenze in misura difforme, vieppiù indicato il valore della lite come indeterminato Sez. S2 -R.G. 25855/2019 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 4 di 6 quando lo stesso –per stessa dichiarazione dell’appellante – compreso nello scaglione sino ad € 1.100,00 violazione della giurisprudenza costante di questa Suprema Corte per aver riconosciuto la refusione delle competenze di assistenza per il primo grado di giudizio quando l’ente si era costituito in giudizio in proprio”.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte, infatti, sulla scia di propri precedenti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13303 del 09/06/2009; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25650 del 17/12/2010; Cass. Sez. 6 -2, Sentenza n. 25868 del 15/12/2016), ha avuto già modo di chiarire, in vicenda similare,che i termini di cui agli articoli 203 e 204 C.d.S. sono perentori non individualmente ma nel loro cumulo complessivo, con la conseguenza che, ai fini della valutazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, deve ritenersi che il Prefetto possa usufruire - per il complessivo svolgimento della sua attività di accertamento e decisione -del tempo massimo previsto dalla somma delle diverse scansioni operative, ovvero di 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e di 120 giorni per l'emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo del termine totale l'eventuale superamento di tempi dell'uno o dell'altra attività che compongono questo speciale procedimento in un unico termine cumulato e perentorio (cfr.
Cas s. Sez. 2, Sentenza n. 15902 del 2016).
3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato nel suo duplice contenuto. Fondato quanto alle doglianze relative alla liquidazione in favore dell’Amministrazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, risultando che in tale giudizio l’Amministrazione si era difesa avvalendosi di un funzionario delegato e trovando,quindi, applicazione Sez. S2 -R.G. 25855/2019 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 5 di 6 il principio, già ripetutamente espresso da questa Corte, per cui quando l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizioe potendo in tal caso essere liquidate in favore dell'ente le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota (Cass.
Sez. 2 - Sentenza n. 30597 del 20/12/2017; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 24/05/2011), nota che, tuttavia, nel caso in esame, neppure non risulta essere stata depositata. Fondato quanto alle doglianze relative alla liquidazione in favore dell’Amministrazione delle spese di lite del giudizio di appello per un duplice motivo, ovvero perché il Tribunale di Trieste risulta aver erroneamente affermato che il valore della controversia era indeterminato – ladd ove detto valore corrispondeva a quello della sanzione amministrativa (di euro 186,02) e si collocava, quindi , nello scaglione di valore sino ad € 1.100,00 – oltre che per aver , conseguentemente, liquidato le spese giudiziali di secondo grado in misura superiore a quella che sarebbe derivata dall’applicazione del corretto scaglione.
4. Alla luce delle precedenti considerazioni, deve essere accolto il secondo motivo di ricorso, mentre va disatteso il primo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, sia elidendo in toto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado sia operando una nuova determinazione delle spese del giudizio Sez. S2 -R.G. 25855/2019 – CC 12/07/2023 - Pagina nr. 6 di 6 di appello, liquidate nella misura complessiva di € 125,00, oltre accessori di legge, così determinata applicando i compensi previsti per il primo scaglione di riferimento fino ad euro 1.100,00 e per le sole fasi di studio ed introduttiva con la decurtazione massima computata al 50%, come già statuito – quale criterio generale liquidatorio - dal Tribunale nella sentenza impugnata.
5. Quanto al regime delle spese del presente giudiziodi legittimità, l’accoglimento solo parziale del ricorso vale a giustificare la statuizione di irripetibilità delle spese medesime nei confronti dell’Amministrazione intimata. P. Q. M. La Corte accoglie il secondomotivo e rigetta il primo ; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e, decidendo nel meritosullo stesso, elide la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di primo grado e riduce le spese del giudizio di appello alla misura complessiva di