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Ordinanza — n. 23601/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows partial appeal regarding boundary line determination and rejected usucapion arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23601/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the lower court's judgment on three grounds, remanding the case for a new trial. The appellant successfully argued that the boundary line should be determined by the foundation alignment rather than the wall's extrados, and that the court erred in rejecting specific claims without proper fact-finding. Conversely, the court dismissed arguments regarding underground pipes and drainage, ruling that the lower courts correctly assessed the lack of visible works and the absence of proven long-term possession required for usucapion.

Regesto Legislator

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Art. 905 c.p.c.; Art. 2920 c.c.: The court must determine the boundary line based on the foundation alignment when the wall's extrados is ambiguous, and usucapion requires clear evidence of visible works and long-term possession, which cannot be presumed.

Parole chiave

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boundary line determination usucapion requirements foundation alignment visible works evidence long-term possession property dispute cassation review muro di sostegno

Disposizioni normative citate

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Art. 905 c.p.c.
c) di dichiarare che il balcone della Agnoli violava la distanza fissata dall’art. 905 c.p.c. Sì è costituita la convenuta, c hiamando in causa i precedenti proprietari e instando in via riconvenzionale per la condanna dell'attore alla rimozione del tavolato apposto tra i due edifici e al risarcimento del danno.
Art. 2920 c.c.
Art. 112 c.p.c.
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per averla Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda di arretramento del balcone realizzato dai convenuti.
Art. 1061 c.p.c.
Art. 889 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
art. 905 c.p
c) di dichiarare che il balcone della Agnoli violava la distanza fissata dall’art. 905 c.p.c.
art. 905 c.c
Il richiamo all’art. 905 c.c.
art. 112 c.p
Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per averla Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda di arretramento del balcone realizzato dai convenuti.
art. 873 c.c
Sostiene il ricorrente che la legittimità del manufatto andava valutata anche in relazione al disposto dell’art. 873 c.c., norma che, benché non richiamat a in citazione, era stat a implicitamente invocata, essendo denunciato che l’opera riduceva l’illuminazione, l’ariosità e la visuale dell’edificio.

Giurisprudenza citata

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Cass. 15070/2018
Cass. 18595/2012
Cass. 18595/2012; Cass. 2765/2001).
Cass. 2765/2001
18595/2012; Cass. 2765/2001).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26715/2018 R.G. proposto da BORASO STEFANO, rappresentato e difeso dagli avv.ti Daniele Vitale e Giuseppe Alessio, con domicilio in Roma, via Giunio Bazzoni n. 15. –RICORRENTE– contro AGNOLI LORELLA,rappresentata e difes a dall’avv. Franco Fabris e dall’avv. Giuseppe Parente, con domicilio in Verona , alla Via Locatelli n. 3. -CONTRORICORRENTE- e CITARELLA MADDALENA, SANCO ELISABETTA, SANCO LUISA, SANCO RICCARDO, SANCO ALESSANDRO, rappresentati e difesi dall’avv. Carlo De Simoni, dall’avv. Silvio Rattin e dall’avv.

Alessandra Monzini, con domicilio eletto in Roma, alla Via Porpora n. 16. -CONTRORICORRENTI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1489/2017, pubblicata in data 12.7.2017. Oggetto: distanze legali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22.6.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Stefano Boraso ha evocato in giudizio Lorella Agnoli dinanzi al Tribunale di Padova, chiedendo di accertare che l’avancorpo lato sud del fabbricato e la sopraelevazione costruita dai precedenti proprietari, Citarella Maddalena e Sanco Giuseppe, manufatti poi acquistati dalla convenuta, erano stati edificati in violazione delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore del Comune di Padova,che imponevano una distanza di mt. 5,00 dal confine.

Ha chiesto:

a) di disporre l’arretramento delle costruzioni, previa individuazione del confine tra la rispettive proprietà ;

b) di dichiarare che il muretto di cinta del cortile posto al lato sud era stato parzialmente realizzato sulla sua proprietà;

c) di dichiarare che il balcone della Agnoli violava la distanza fissata dall’art. 905 c.p.c. Sì è costituita la convenuta, c hiamando in causa i precedenti proprietari e instando in via riconvenzionale per la condanna dell'attore alla rimozione del tavolato apposto tra i due edifici e al risarcimento del danno. Si sono costituiti in giudizio i terzi chiamati , deducendo l’infondatezza delle pretese di parte attrice. Il Tribunale ha respinto le domande, regolando le spese, con pronuncia confermata in appello. La Corte distrettuale ha condiviso le conclusioni del primo giudice quanto all'individuazione della linea di confine tra le due proprietà, ritenuto coincidente con l’estradosso del muretto di recinzione in calcestruzzo presente sulla parte ovest del fabbricato della convenuta, confermando che,rispetto a tale confine, l'avancorpo e la sopraelevazione rispettavano la normativa urbanistic a e la distanza di mt. 5 dal confine.

Ha precisato che il c.t.u. aveva inizialmente accertato uno sconfinamento di circa 1 cm dell'asse della recinzione nella zona prospiciente la locale via Pisacane verso la proprietà Boraso, salv o poi a precisare che le caratteristiche del muretto e della sovrastante cancellata portavanoad escluderne la sussistenza. Tra le due diverse ipotesi avanzate dal c.t.u. ha ritenuto condivisibile quella che individuava il confine con l’allineamento dello zoccolo di fondazione del muro della proprietà Agnoli, evidenziando che il consulente aveva escluso, in risposta ad altro chiarimento, che tale zoccolo fosse ubicato nel fondo dell'attore ; ha inoltre posto in rilievo che – riguardo al balcone – era stata dedotta la violazione dell’art. 905 c.c. e non della distanza legale tra le costruzioni, domanda che, pertanto, per la sua novità, non poteva avere ingresso direttamente in secondo grado, affermando infine che la Agnoli aveva usucapito al servitù di scarico delle acque reflue in un pozzetto di raccolta ubicato nella proprietà confinante.

La cassazione della sentenza è chiesta da Stefano Boraso con ricorso in cinque motivi. Lorella Agnoli, Citarella Maddalena nonché, Alessandro, Elisabetta, Luisa e Riccardo Sanco, eredi di Giuseppe Sanco, resistono con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che il c.t.u. aveva individuato due diversi possibili confini tra le proprietà e che il giudice di appello abbia prescelto quello che identificava il confine con l’estradosso del muretto in calcestruzzo che ancora divideva le due proprietà e in base al quale la costruzione della convenuta risultava posta a distanza legale, senza tuttavia spiegare le ragioni di tale soluzione, avendo acriticamente aderito alle conclusioni del tribunale.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 132 , comma secondo, n. 4 c.p.c. , 118 , comma primo , delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza ritenuto contrastanti e non decisive le deposizioni testimoniali, dalle quali era emerso che l’attuale muretto che divide le due proprietà insisteva in loco dal 1975 e che il confine era delimitato dall’asse del muretto anche per effetto dell’usucapione del manufatto, conseguendone che le costruzioni erano poste ad un distacco inferiore a quello di legge.

In ogni caso, anche a ritenere che il confine fosse inizialmente coincidente con l'estradosso ad ovest del vecchio muro di laterizio sottostante l'attuale recensione, la realizzazione del nuovo muro aveva creato un nuovo confine tra i fondi. Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 132, comma secondo,n. 4 c.p . c . e 118 , c omma primo , disp. att. c . p . c ., nonché l'omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che, per ritenere che le nuove costruzioni fossero a distanza legale, l’estradosso del muro di delimitazione, costituente il confine, doveva necessariamente coincidere con l’allineamento dello zoccolo alla base della parete ovest del fabbricato della convenuta, corrispondenza e perfetta sovrapponibilità che erano escluse dal fatto che il muro, lungi dal proseguire lungo l’allineamento con la parete ovest, rientrava all’interno del fondo della Agnoli in direzione dello spigolo a sud- ovest; inoltre – alla distanza di cm. 155 dallo spigolo ovest dell’edificio della convenuta, in corrispondenza del lato ovest dell’avancorpo - l’estradosso del muro non poteva coincidere con l’allineamento della parete ovest del fabbricato opposto, sicché in quel punto la costruzione era illegittima.

Si duole il ricorrente che anche sulla rilevanza di tali circostanze di fatto il giudice avrebbe omesso del tutto di motivare. I tre motivi sono fondati. Dopo aver premesso che la distanza imposta dallo strumento urbanistico locale era pari a mt. 5,00 da lla linea di confine, la sentenza ha evidenziato che, sul lato nord-ovest delle distinte proprietà era presente uno zoccolo di fondazione del muro dell’edificio Agnoli, integralmente ricompreso nella superficie appartenente ai danti causa della convenuta, pervenendo a concludere che il confine coincideva con l’allineamento dello zoccolo in direzione verso sud, e che, quantomeno per un tratto, tale zoccolo proseguiva a quota inferiore anche su un muretto di recinzione che delimita tuttora i fondi delle parti.

In linea perpendicolare rispetto alle nuove costruzioni esisteva (ed esiste), difatti, tra le due proprietà un muro in calcestruzzo, il cui cordolo di base arretrava rispetto all’allineamento dello zoccolo di fondazione di circa 7 cm. sul lato nord ovest, salvo poi a rientrare verso est, nel tratto in prolungamento in direzione Via Pisacane, collocata sul lato sud. Al di sotto dell’attuale muro di recinzione esisteva inoltre un muro in mattoni pieni, che si sviluppava lungo la linea di separazione sul lato ovest, in direzione della locale Via Pisacane (cfr. sentenza, pag. 6).

Deve convenirsi che, data la descritta situazione di fatto, il giudice di appello abbia acriticamente aderito alle conclusioni del Tribunale quanto all’individuazione della linea di confine (talvolta indicata come coincidente con l’allineamento dello zoccolo di fondazione, ad es. sentenza pag. 5, altrove, a pag. 6, nell’estradosso del muro di recinzione), senza spiegare per quale ragione la collocazione dello zoccolo di fondazione all’interno della proprietà Agnoli (sul lato nord ovest) costituisse circostanza imprescindibile per identificare la linea divisoria delle due proprietà con il successivo allineamento ideale anche nella parte che si sviluppa in direzione sud e perché invece quella linea non potesse arretrare–nella suddetta direzione - s ì da corrispondere con il muro divisorio, considerato che quest’ultimo era stato eretto su una preesistente costruzione in mattoni pieni ivi collocata da tempo, dovendosi accertare (e spiegare) se tale muro - e \ o quello sottostante - fosse o meno comune (nel qual caso la distanza andava calcolata dall’asse del muro stesso).

Le censure colgono dunque nel segno, poiché l’esame della motivazione non consente di individuare le ragioni delle soluzioni accolte quanto all’identificazione del confine, essendo correttamente denunciata anche la totale sovrapponibilità delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice distrettuale rispetto a quelle della pronuncia di primo grado, senza alcun ulteriore vaglio critico, in relazione alle censure contenute nell’atto di appello. In definitiva, non appaiono soddisfatti quei requisiti imposti dall’attuale formulazione dell’art. 360 comma primo, n. 5 c.p.c. , data l’incomprensibilità o la mera apparenza della motivazione, limitata ad un mero richiamo, tutt’altro che esplicativo, alle argomentazioni espresse dal Tribunale (Cass. s.u. 8053/2014).

Benché la sentenza di appello possa essere motivata per relationem con richiamo alle ragioni della decisioni di primo grado, è necessario che il giudice del gravame dia contodelle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, condizioni che, nel caso concreto, non risultano affatto soddisfatte (Cass. 2397/2021;

Cass. 20883/2019; Cass. 28139/2018).

2. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per averla Corte di merito omesso di pronunciare sulla domanda di arretramento del balcone realizzato dai convenuti. Sostiene il ricorrente che la legittimità del manufatto andava valutata anche in relazione al disposto dell’art. 873 c.c., norma che, benché non richiamat a in citazione, era stat a implicitamente invocata, essendo denunciato che l’opera riduceva l’illuminazione, l’ariosità e la visuale dell’edificio. Il motivo è infondato. Il ricorrente, nel dolersi della realizzazione del balcone, aveva dedotto in citazione , che “ i medesimi precedenti proprietari avevano realizzato, ex novo, sulla facciata sud del fabbricato, versante ovest, al primo piano dell'edificio, un balcone, profondo circa ml. 1.20, con una distanza di 40 cm. dalla proprietà dell'attore.

Detto manufatto, pertanto, è stato costruito in violazione di quanto prescritto dall'art. 905, 2° comma, c.c.” (citazione, pag. 4). Il richiamo all’art. 905 c.c. è ribadito poi a pag. 7 della citazione , lamentando che, per effetto del mancato rispetto della distanza imposta dalla norma, l’edificio dell’atto r e era stato privato di luminosità. Era quindi evocata la apertura di vedute a distanza illegale(idonea a determinare una riduzione di visuale e di ariosità), non essendo possibile valutare la legittimità dell’opera anche in relazione alla distanza tra costruzioni, trattandosi di domande diverse su cui il giudice non poteva pronunciare d’ufficio e che la parte era tenuta ad introdurre nel rispetto delle preclusioni processu a li (Cass.15070/2018;

Cass. 18595/2012; Cass. 2765/2001).

3. Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 1061, 889, comma secondo, 2697 c.c., per aver la sentenza abbia respinto la domanda di rimozione delle tubazioni interrate poste a distanza illegale, ritenendo usucapita la servitù di scolo, benché l’eccezione di usucapione non fosse stata sollevata dalla convenuta ma dai terzi chiamati, e sebbene non fosse stata allegata l’esistenza di opere apparenti, destinate all’esercizio del diritto. In ogni caso, occorreva che le opere fossero inequivocamente funzionali all’esercizio della servitù, mentre le tubazioni presenti nella proprietà dell’attore non erano visibili, non essendo provato che la pluviale scarica va nel pozzetto di raccolta delle acque, circostanza esclusa da una foto prodotta in giudizio da cui risultava che lo scarico avveniva sul marciapiede.

Non vi era poi alcuna prova che il pozzetto e le tubature fossero state collocate da oltre vent’anni. Anche questomotivo è infondato. L’eccezione di usucapione della Agnoli era stata proposta e adeguatamente circostanziata- sotto il profilo dell’allegazione – richiamando a fondamento dell’usucapione le opere esistenti in loco da tempo immemorabile in quanto finalizzate all’eserci zio del diritto, impregiudicata la verifica nel merito dell’esistenza dei presupposti perl’acquisto del diritto (la visibilità e la strumentalità delle pluviali e del pozzetto di scolo rispetto all’esercizio della servitù; il possesso ultraventennale), profilo che atti e ne non all’ammissibilità, ma alla fon d atezza della domanda , non occorrendo una più puntuale specificazione dei presupposti per l’acquisto del diritto, compiutamente enunciati nella difese dei convenuti.

Quanto poi al fatto che la pluviale non scaricasse nel pozzo di raccolta delle acque ma su un marciapiedie che non vi fosse prova del requisito dell’apparenza delle opere e del possesso ultraventennale della servitù stessa, in relazione alla data di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio della servitù, la questione – solo genericamente introdotta - attiene al giudizio di fatto e risulta diversamente decisa nei due gradi di giudizio in senso contrario alle deduzioni del ricorrente (cfr. sentenza, pag. 6- 7-). Il ricorso intende poi valorizzare un isolato rilievo fotografico che la Corte di merito ha valutato (cfr., sentenza pag.

6) in modo difforme da quanto dedotto in questa sede. Il relativo apprezzamento non è efficacemente contrastato, non essendo ammissibile procedere in cassazione ad una diversa valutazione delle prove. In conclusione, sono accolti i primi tre motivi di ricorso, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi tre motivi di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle