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Ordinanza — n. 23580/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming contract termination should apply instead of price reduction for building defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged factual findings rather than legal errors. The appellant argued for contract termination due to structural instability, while the lower courts ruled that the defects were minor and fixable, warranting only a price reduction. The court held that such detailed factual assessments by the appellate court cannot be re-examined on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1668 c.c.; Art. 1453 c.c.: The court cannot re-examine the factual findings of the appellate court regarding the nature and severity of contractual defects, limiting cassation review to violations of law.

Parole chiave

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contract termination vs price reduction structural defects in construction factual findings on appeal inadmissible cassation appeal contractual non-performance responsabilità dell'architetto contratto di costruzione responsabilità dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 1668, second comma c.c.
Il primo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa applicazione dell’art. 1668, secondo comma c.c., anche in riferimento all’art.
Art. 35 della legge n. 47 del 1985
1668, secondo comma c.c., anche in riferimento all’art. 35 della legge n. 47 del 1985 e dell’art.
Art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001
47 del 1985 e dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001”: la fattispecie in esame non può essere qualificata alla luce dell’art.
Artt. 1453 e 1455 c.c.
Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.”: la fattispecie in esame deve più correttamente soggiacere alla normativa di cui agli artt.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 1668 c.c
Il primo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa applicazione dell’art. 1668, secondo comma c.c., anche in riferimento all’art.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27979/2018 R.G. proposto da : ZITO ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato CASANOVA STEFANIA (CSNSFN57S55H501B),rappresentat a e difes a dall'avvocato BONI MASSIMO (BNOMSM50L03G148J); -ricorrente- contro URBANI AUGUSTO,rappresentato e difeso dall'avvocato ROSSI FRANCO (RSSFNC37P29L188N); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 2873/2018,depositata il 4/05/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE 1. La committente Rosa Zito ha citato in giudizio l’appaltatore Augusto Urbani, chiedendo in via principale di pronunciare la risoluzione del contratto d’appalto a causa di vizi dell’opera, che tra l’altro la rendevano staticamente inidonea, e in via subordinata la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno. Il convenuto, costituendosi, ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento del compenso delle opere realizzate. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 612/2012, ha rigettato la domanda di risoluzione, ha accolto quella di risarcimento del danno con riferimento alle opere di messa a norma dell’edificio e ha accolto la domanda riconvenzionale per compensi.

2. La sentenza è stata impugnata da Zito. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 4 maggio 2018, n. 2873, ha confermato la pronuncia di primo grado.

2. Avverso la sentenza d’appello Rosa Zito ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Augusto Urbani. Il controricorrente ha depositato una breve memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi tra loro strettamente connessi.

1. Il primo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa applicazione dell’art. 1668, secondo comma c.c., anche in riferimento all’art. 35 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 15 del d.P.R. n. 380 del 2001”: la fattispecie in esame non può essere qualificata alla luce dell’art. 1668 c.c., così da giustificare che ricorrano i presupposti della riduzione del prezzo piuttosto che quelli della risoluzione del contratto per inidoneità dell’opera alla sua destinazione; i vizi riscontrati e lamentati hanno infatti determinato la instabilità della struttura, finendo per interessare l’intero edificio, posto che il mancato adeguamento sismico pone l’intero immobile in una situazione di forte rischio.

2. Il secondo motivo contesta “nullità della sentenza per omessa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c.”: la fattispecie in esame deve più correttamente soggiacere alla normativa di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., con la necessaria conclusione che ci si trova di fronte a un inadempimento di notevole importanza, dal momento che delle sei opere elencate dal consulente tecnico d’ufficio si “salvano” soltanto due demolizioni. I motivi sono inammissibili. Invocando la violazione di norme di diritto, la ricorrente in realtà contesta l’accertamento in fatto che ha compiuto il giudice di merito.

La Corte d’appello, confermando quanto accertato dal Tribunale, ha considerato che le opere non si esaurivano nell’adeguamento sismico della struttura, ma nella completa trasformazione in unità abitativa di una struttura originariamente destinata a garage e che la mancanza del cordolo e gli altri vizi incidenti sulla funzionalità sismica dell’edificio non erano tali da incidere sulla funzionalità dell’opera nella sua complessità ed erano superabili con interventi il cui costo ammontava a euro 5.680. Tale motivato accertamento in fatto non può essere oggetto di ricorso per cassazione, con conseguente inammissibilità dei due motivi.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in euro 3.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater de l d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se